sabato 9 ottobre 2010

SCIA/DIA: l'asseverazione del progettista abilitato

In relazione all’attività professionale del geometra nella materia edilizia assume particolare rilevanza la manutenzione del patrimonio edilizio esistente ove il committente affida al tecnico-progettista l’incarico di redigere la Dia/SCIA secondo il dettato del TUE 380/2001 come integrato dalla Legge 122/2010 di modifica dell’art. 19 della Legge 241/90.


Sanzioni previste nella Legge 122/2010 (riferite alla SCIA). Il comma 6 del novellato articolo 19 della legge 241/90 recita "Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni."


La responsabilità penale è dunque posta in capo ai soggetti che devono rendere:


• dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
• attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati (corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione);
• dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese (legge 133/2008), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo (dell'art. 19, comma 1).


Sanzioni previste nel TUE 380/2001 (riferite alla DIA). Per quanto concerne la materia edilizia, l'art. 29, comma 3, del testo unico edilizia (di cui al d.p.r. 380/2001), stabilisce, come noto, che "Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all’articolo 23, comma 1, l’amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari".


Il richiamato art. 481 del Codice penale, che fa parte dei "delitti contro la fede pubblica" (titolo VII), "della falsità in atti" (capo III), è rubricato "falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità" (sono tali, agli effetti della legge penale "i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi") e stabilisce che:


chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da € 51 a € 516. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e segg. della legge 689/1981.