sabato 13 luglio 2013

Tecnici abilitati all'Attestato di Prestazione Energetica: le competenze dei geometri

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno, il decreto del 16 aprile 2013 n. 75 sui requisiti per i certificatori energetici degli edifici. Il provvedimento colma le lacune evidenziate dalla Commissione europea: contro l’Italia era stata avviata una procedura di infrazione per non aver recepito la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia.

TROPPO TARDI. la Corte di giustizia europea, con la sentenza del 13 giugno 2013, ha già condannato l'Italia per il mancato recepimento entro il termine previsto della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici. La motivazione della sanzione inflitta al nostro Paese sarebbe la “mancata applicazione” dell’obbligo da parte di costruttori, venditori e locatori di fornire all'acquirente o al locatore l’Attestato di Certificazione Energetica, il cosiddetto "Ace". Non solo. La Corte di giustizia ha anche stabilito l'illegittimità della possibilità, ora non più in vigore, di autocertificare un immobile nella classe energetica più bassa (la Classe G), in mancanza dell'Ace stesso.


Per riparare, il decreto n. 63 del 4/6/ 2013 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.” oltre a contenere le proroghe dell’ecobonus, ha anche modificato questo sistema, eliminando la possibilità di comunicare la classe energetica più bassa, e trasformando l'Ace in Ape, attestato di prestazione energetica, di durata decennale, che dovrà essere rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, insieme a raccomandazioni e suggerimenti per il miglioramento dell’efficienza energetica dell'immobile stesso.


COMPETENZE: NULLA CAMBIA. Con l'art. 2 comma 3 primo periodo,  viene confermata per

giovedì 4 luglio 2013

La Direzione dei Lavori

Quando occorre la nomina del Direttore dei Lavori?
Non dipende dalla qualificazione giuridica dell'intervento ma dalla procedura edilizia prescritta per effettuare le opere. La figura del direttore dei lavori non è prevista per l'attività edilizia libera (AEL), per la comunicazione inizio lavori (CIL), per la comunicazione inizio lavori asseverata (CILA), per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ad eccezione  di alcuni casistiche particolari (per es.: opere strutturali, interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti che modificano la prestazione energetica)

Non c'è traccia nel TUE 380/2001 della nomina del direttore dei lavori in queste procedure edilizie.
Il motivo è semplice: si tratta di opere minori per le quali il legislatore ha previsto uno snellimento della procedura dove:
a) nel caso di CIL e CILA è sufficiente la dichiarazione di conformità agli strumenti urbanistici da parte del progettista;
b) nel caso di SCIA le funzioni della direzione lavori relative agli obblighi in termini di vigilanza durante le opere, prescrizioni, adempimenti e dichiarazione di rispondenza dell'opera al progetto presentato, sono sostituite dal collaudo dell'opera da parte del progettista e non del direttore dei lavori. Quale rilevanza pubblica può avere la direzione lavori nel caso di opere interne quali lo spostamento di un tramezzo o l'apertura di una porta? La figura del progettista ha già verificato e asseverato la rispondenza con gli strumenti urbanistici e normativa sugli impianti al momento della comunicazione

 Solo nel permesso a costruire (e nella DIA sostitutiva del permesso a costruire) è prevista tale figura che opera successivamente all’approvazione del progetto e che riguarda essenzialmente la fase esecutiva della realizzazione dell’opera e sono previste le relative sanzioni. Non c'è sanzione invece per il direttore dei lavori nel caso di CILA e SCIA. Almeno nel T.U.E.

Ciò malgrado il Comune di Roma, nella modulistica predisposta per la CILA, richiede comunque la nomina del Direttore dei Lavori, richiamando all'osservanza dell'articolo 1 e 2 del Regolamento Edilizio Comunale vigente.

La cosa appare  impropria in quanto successive norme a carattere nazionale hanno semplificato taluni interventi edilizi nel senso detto sopra. 

Il Regolamento Edilizio Generale del Comune di Roma, risalente al 1934, pur se con limitati aggiornamenti,  non ha recepito le nuove procedure edilizie e disciplina ancora, in quegli articoli,  il rilascio del titolo "autorizzazione edilizia", soppiantato già dal 1985 dall'art. 26 della Legge 47/85 fino ad arrivare alla DIA prima e alla CILA poi. 

Ma il cambiamento è stato proprio quello: non esiste piu' l'autorizzazione edilizia (intesa come rilascio di una documento amministrativo) ma l'attività edilizia prevista dalla CILA è libera e va solo "comunicata". L'art. 6 del TUE, al primo comma, fa salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali ma non le prescrizioni superate dal normative nazionali (altrimenti, paradossalmente, l'autorizzazione edilizia sopravvive) pertanto la procedura prevista dall'art. 1 e 2 del R.E.G. non è più vigente. Altrimenti, come sarebbe possibile dichiarare nella relazione tecnica asseverata ai sensi del comma 4 dell'art. 6 del TUE, che per i previsti lavori  la normativa vigente non prevede il rilascio di un titolo abilitativo?

Allo stesso modo il Comune di Roma prevede per la CILA la dichiarazione di fine lavori (ai sensi dell'art. 6 del TUE)  e il collaudo da parte del professionista (questa volta ai sensi dell'art. 23 comma 7 del TUE che riguarda invece la DIA ora SCIA), in questo caso chiamato curiosamente "tecnico incaricato" (perchè stavolta non chiamarlo direttore dei lavori se vige ancora l'art. 1 e 2 del R.E.G.?). Ma nell'art. 6 del TUE non vi è traccia del fine lavori e del collaudo. Altrimenti perchè inserire tali opere all'art. 6 "edilizia libera" se la procedura è la stessa della SCIA?