sabato 13 luglio 2013

Tecnici abilitati all'Attestato di Prestazione Energetica: le competenze dei geometri

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno, il decreto del 16 aprile 2013 n. 75 sui requisiti per i certificatori energetici degli edifici. Il provvedimento colma le lacune evidenziate dalla Commissione europea: contro l’Italia era stata avviata una procedura di infrazione per non aver recepito la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia.

TROPPO TARDI. la Corte di giustizia europea, con la sentenza del 13 giugno 2013, ha già condannato l'Italia per il mancato recepimento entro il termine previsto della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici. La motivazione della sanzione inflitta al nostro Paese sarebbe la “mancata applicazione” dell’obbligo da parte di costruttori, venditori e locatori di fornire all'acquirente o al locatore l’Attestato di Certificazione Energetica, il cosiddetto "Ace". Non solo. La Corte di giustizia ha anche stabilito l'illegittimità della possibilità, ora non più in vigore, di autocertificare un immobile nella classe energetica più bassa (la Classe G), in mancanza dell'Ace stesso.


Per riparare, il decreto n. 63 del 4/6/ 2013 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.” oltre a contenere le proroghe dell’ecobonus, ha anche modificato questo sistema, eliminando la possibilità di comunicare la classe energetica più bassa, e trasformando l'Ace in Ape, attestato di prestazione energetica, di durata decennale, che dovrà essere rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, insieme a raccomandazioni e suggerimenti per il miglioramento dell’efficienza energetica dell'immobile stesso.


COMPETENZE: NULLA CAMBIA. Con l'art. 2 comma 3 primo periodo,  viene confermata per

geometri iscritti all'albo la competenza ad effettuare l'ACE, oggi APE, in quanto abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente (quindi, nelle regioni che non si sono dotate di un regolamento che prevede la frequenza obbligatoria di corsi ai fini dell'iscrizione all'albo dei certificatori- p.es. il Lazio - gli iscritti all'albo possono certificare singoli appartamenti o negozi senza dover effettuare il corso).
Con l'art. 2 comma 4 primo e secondo periodo, viene confermata per i geometri iscritti all'albo e in possesso  di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, la competenza ad effettuare l'ACE, oggi APE, anche se il titolo di geometra non è corredato di abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi  (quindi il geometra opera su tutti i tipi di fabbricati, senza alcuna limitazione).

Naturalmente, le regioni dotate di un proprio regolamento che già prevedeva l'obbligatorietà del corso di formazione, dovranno adeguare durata e contenuti dei corsi a quanto previsto nel DPR75/2013.

La categoria dei geometri liberi professionisti, già dal 2009, si è dotata della Formazione Continua Obbligatoria da poco introdotta per tutte le professioni tecniche tramite il DPR 137/2012 pena sanzioni disciplinari.

Il corso sulla prestazione energetica degli edifici, come regolamentato dal DPR 75/2013, farà parte del percorso della formazione continua obbligatoria del geometra, e risolverà ogni dubbio sui limiti della competenza professionale in questo settore.


41 commenti:

  1. ciao Maurizio, Claudia Piana...scusami, io ancora non sono riuscita a capire con certezza se sti benedetti certificati li possiamo fare o no!!
    mi sembra di aver capito, che chi ha già fatto il corso (parliamo di quello di 40 ore?)possa certificare! E' possibile avere una risposta certa che non vada cercata tra le righe?
    grazie Claudia

    RispondiElimina
  2. certo.dimentica i corsi fatti finora, non valgono ai fini del nuovo DPR
    oggi funziona così : sei geometra iscritto quindi puoi certificare appartamenti ( fai solo attenzione a non certificare edifici che non rientrano nelle nostre competenze: centri commerciali, grattacieli, stazioni spaziali. insomma per gli appartamenti nessuno contesta).
    quando attiveremo i corsi da64 ore, potrai con l'attestato certificare ogni tipo di costruzione

    RispondiElimina
  3. quindi gli appartamenti si posso certificare anche senza corso?

    RispondiElimina
  4. Senza alcun corso di 40 ore possiamo certificare appartamenti, negozi o comunque singole unità immobiliari esistenti inserite in edifici o villette? Grazie davvero per l'informazione che potrà fornire.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Premesso che il corso non è più previsto da 40 ore, confermo che è possibile certificare singole unità immobiliari (appartamenti, negozi, ecc) senza alcun corso in quanto rientra nei limiti della competenza del geometra iscritto all'albo. Quando sarà pubblicata nel BURL del Lazio l'ultimo regolamento regionale sulla certificazione energetica sarà possibile effettuare il corso di 80 ore e effettuare la certificazione senza alcun limite di competenza.

      Elimina
    2. Grazie è stato chiarissimo, anzi se ha modo di indicare qualche link a circolari o altro di utile per dare maggior forza alla sua affermazione, in merito alla non necessità del corso, le sarei davvero, davvero grato. Altra domanda. Per le altre regioni italiane, attualmente, vale la stessa norma (ovvero il fatto che tali corsi non sono necessari)? Inoltre, in merito agli incentivi statali per la riqualificazione, sempre per singoli appartamenti e/o unità immobiliari, possiamo lavorare liberamente?La ringrazio ancora per le sue informazioni, davvero grazie!

      Elimina
    3. Non è stata emanata alcuna circolare in quanto la norma e sufficientemente chiara. Tutto quanto ho detto sopra naturalmente vale solo per la Regione Lazio. Per le altre regioni il discorso è un po più complesso: le regioni che si sono dotate di un proprio regolamento sulla certificazione energetica continuano ad applicare le proprie norme (quindi, se previsto, il corso è obbligatorio), devono solo adeguare la durata del corso al dettato nazionale, 64 ore, qualora il proprio corso è inferiore in numero di ore e argomenti trattati. Le regioni prive di proprio regolamento (come il Lazio) si attengono al dettato nazionale, e vale quanto specificato nel blog. Nel Lazio non sono stati ancora attivati corsi secondo le specifiche del DL 75/2013

      Elimina
  5. Geom. pellini, le scrivo dal sud italia. Attualmente lavoro in Sicilia ma l'anno prossimo dovrei spostarmi in Calabria per lavoro. Quanto da lei detto posso ritenerlo valido anche qui? Le chiedo un indicazione perchè rilevo in giro pareri contrastanti. Grazie davvero.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Non è stata emanata alcuna circolare in quanto la norma e sufficientemente chiara. Tutto quanto ho detto sopra naturalmente vale solo per la Regione Lazio. Per le altre regioni il discorso è un po più complesso: le regioni che si sono dotate di un proprio regolamento sulla certificazione energetica continuano ad applicare le proprie norme (quindi, se previsto, il corso è obbligatorio), devono solo adeguare la durata del corso al dettato nazionale, 64 ore, qualora il proprio corso è inferiore in numero di ore e argomenti trattati. Le regioni prive di proprio regolamento (come il Lazio) si attengono al dettato nazionale, e vale quanto specificato nel blog. Nel Lazio non sono stati ancora attivati corsi secondo le specifiche del DL 75/2013

      Elimina
  6. Grazie per tutto l'impegno e il lavoro di raccolta che svolgi da tempo sull'argomento, tutto ciò dovrebbe essere portato avanti istituzionalmente dalle Commissioni del CNG che però, come sappiamo tutti, servono ad altro

    RispondiElimina
    Risposte
    1. più che dalle commissioni (che mi pare non esistono) dalle associazioni di categoria, in questo caso dalla AGICAT. Ho visitato il loro sito ma non trovo nulla sulla questione

      Elimina
  7. Si sta facendo "terrorismo"mediatico in questa fase. Tutti a fare il corso (giustamente), anche chi ci lavorava da anni con la certificazione energetica. Di fatto i collegi si stanno adeguando attivando dei corsi che non daranno "licenziati"prima di gennaio. Nel mentre che dobbiamo fare?non si certifica nelle regioni che adottano il dettato nazionale?L'interpretazione di lei Geom. Pellini è corretta (si a certificare appartamenti, negozi o singole unità anche in c.a. se non erro, no ad interi edifici) ma sta passando in giro un'altra informazione. Ovvero che i geometri da un giorno all'altro hanno perso la competenza. Ha senso?

    RispondiElimina
  8. Noi, a Roma, consigliamo di fare il corso solo se l'ente formatore è costituito (cito il Dl 75/2013) "a livello nazionale, da universita', da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali, autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; a livello regionale, i medesimi corsi sono svolti
    direttamente da regioni e province autonome, e da altri oggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette regioni e province autonome". Il Collegio di Roma non è accreditato.
    A leggere con attenzione sembra che, a livello nazionale, gli ordini professionali possono accreditarsi presso il Ministero dello sviluppo economico mentre a livello regionale no!!!
    A leggere la bozza di regolamento della Regione Lazio, in attesa di pubblicazione sul BURL,sembra invece che anche gli ordini e collegi possono accreditarsi quali enti formatori presso la Regione Lazio. In questo momento quindi, nel Lazio, vige esclusivamente la norma nazionale dettata dal DL 75/2013.
    Rimango del parere che i geometri possono continuare a redigere gli APE ponendo attenzione a non assumere incarichi oltre la propria competenza. Nei casi dubbi è opportuno comportarsi secondo il dettato della norma che prevede l'affiancamento con altri tecnici. Ovviamente fino a quando sarà possibile frequentare il corso previsto dal DL.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Avere l'obbligo del corso e la facoltà di farlo sono due aspetti diversi dello stesso problema. E' indubbio che il corso sia fondamentale per poter svolgere correttamente il proprio lavoro ma sapere di poter certificare un appartamentino in totale tranquillità aiuta anche a lavorare meglio. La ringrazio ancora per la chiarezza fornita fin qui. Fossero anche i colleggi cosi chiari saremmo tutti apposto.

      Elimina
  9. ma da quando i geometri posssono progettare impianti?

    RispondiElimina
    Risposte
    1. e chi parla di "progettare un impianto"? un conto è progettare un cladaia a condensazione, altro conto è prevederla nel progetto... qui si parla di prestazione energetica, quindi fammi capire: un laureato in scienze dell'astronomia, facendo il corso per certificatori energetici, può redigere un APE. Con il corso impara anche a progettare impianti? Difficile! Forse ne sa più un geometra di impianti, almeno sulle sue (modeste) costruzioni (ovvero entità)

      Elimina
  10. Sono un geometra e in un recente convegno presso il mio collegio di appartenenza è stato indicato dal relatore che noi geometri non siamo abilitati alla progettazione degli impianti e quindi non possiamo redigere gli ape senza il corso di 64 ore.
    Come detto in un precedente post, è in contrasto con quanto da lei indicato, e cioè che possiamo comunque certificare appartamenti e negozi, quindi è terrorismo mediatico.
    Lei mi sa dire se le Marche sono, al momento, nella stessa situazione del Lazio, e che quindi fino a che non attiveranno questi corsi posso, come geometra, accreditarmi presso la Regione come certificatore?
    La ringrazio per la risposta.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Premetto che non conosco la normativa della Regione Marche sulla certificazione energetica. Escludo però che si discosti dal dettato nazionale dove i geometri iscritti all'albo professionale possono certificare nei limite delle proprie competenze prefessionali. Siccome i limiti di competenza vanno verificati in relazione al singolo incarico, l'iscrizione all'albo regionale non può essere vincolata alla frequentazione del corso. Al contrario si intende consentita salvo verificare, per ogni incarico, se è necessario collaborare con altre figure professionali (fintanto che il geometra non frequenta il corso dopo il quale può agire in autonomia). A meno che norma regionale imponga diverse limitazioni.....
      Nel Lazio non ce ne sono. Vorrei comunque aggiungere che nella competenza del geometra rientrano modeste costruziioni civili (con gli annessi impianti) e quindi il geometra è senz'altro abilitato a certificare tali costruzioni (quindi il geometra può accreditarsi in regione).
      Ma, con riferimento alla progettazione degli impianti, un laureato in elettronica (che non progetta impianti) non impara mica a progettare impianti facendo il corso di certificatore! Il corso non insegna a progettare impianti ma a misurare le prestazioni dell'involucro edilizio con riferimento agli impianti annessi. L'APE in definitiva è un rilievo dell'esistente integrato dalla stima dei costi necessari al miglioramento delle prestazioni in relazione al risparmio generato dal miglioramento nel tempo. Per questo nella predente risposta parlavo di appartamenti e negozi esistenti.
      Rimango comunque sorpreso che il suo collegio non abbia precisato e corretto quanto affermato dal relatore in un convegno di categoria.

      Elimina
    2. Grazie per la risposta.
      Rimango anche io sorpreso dal mio collegio, evidentemente sono presi da altri interessi, spero solo che alle prossime elezioni si possa cambiare rotta.

      Elimina
  11. Salve e complimenti per il sito, volevo chiedergli se un geometra in Calabria abilitato alla libera professione dal 2003 può redigere un APE di un negozio con struttura in c.a. ?

    RispondiElimina
  12. Anonimo ha detto...

    Salve e complimenti per il sito, volevo chiedergli se un geometra in Calabria abilitato alla libera professione dal 2003 può redigere un APE di un negozio con struttura in c.a. ?

    RispondiElimina
  13. la competenza non è legata alla struttura dell'edificio ma all'entità dell'immobile. trattandosi di una singola unità immobiliare esistente la certificazione può essere effettuata da un geometra. Non ci sono limitazioni legate all'anno di iscrizione al collegio o ordine professionale

    RispondiElimina
  14. Salve a tutti, volevo sapere una cosa. Ho il diploma da geometra ma non sono iscritto all'albo professionale. Sto' seguendo un corso come certificatore per gli APE autorizzato dalla regione Piemonte. La mia domanda è: posso fare le certificazioni APE una volta terminato il corso ed essendo iscritto all'albo regionale dei certificatori ma non essendo iscritto all'albo dei geometri? Grazie

    RispondiElimina
  15. Salve, sono un geometra iscritto all'albo della prov. di Napoli e dato che alcuni collegi dicono una cosa ed altri l'opposto, vorrei sapere se da geometra posso redigere gli APE. Grazie

    RispondiElimina
    Risposte
    1. i geometri iscritti all'albo professionale possono certificare nei limiti delle proprie competenze professionali. Se l'immobile è costituito da un singolo negozio o appartamento esistente il geometra può senz'altro redigere l'APE. Per entità più complesse (nuovo edificio, centro commerciale, ecc) è opportuno aver frequentato con profitto il corso di 80 ore previsto dal DPR 75/2013. Il collegio di Roma è stato accreditato al MISE quale ente formatore e a breve inizierà ad erogare corsi.
      Il Collegio di Napoli si è accreditato?
      La formazione professionale è comunque il presupposto di ogni prestazione tecnica pertanto è opportuno frequentare il corso di 80 ore per accrescere le proprie conoscenze sulla materia. Ovviamente, dovendo rispondere agli obblighi imposti dall'ordinamento sulla formazione continua, la frequenza di tale corso copre anche un buon numero di crediti formativi obbligatori

      Elimina
  16. i tecnici non iscritti all albo di appartenenza posso essere certificatori e seguire corsi ???

    RispondiElimina
  17. si, per l'esattezza: il tecnico non iscritto all'albo fa il corso e poi assume la qualifica di certificatore.

    RispondiElimina
  18. Salve, forse finalmente ho trovato chi può darmi informazioni più attendibili in merito all'argomento: sono geometra iscritto al Collegio di Caserta, certifico dal 2011, anno in cui seguii un corso abilitante specifico di 81 ore (con esame finale) organizzato dal mio Collegio e dall'Istituto Sviluppo Professionale Italia (Imola) basato sul programma all'epoca previsto per l'Emilia Romagna. Ho appreso che il alla luce della normativa attuale il corso andrebbe rifatto per opportuno adeguamento dei programmi di studio; intanto, non ho ben capito se da semplice geometra qui in Campania rischio qualcosa continuando nelle more a certificare appartamenti e negozi!?
    Grazie.

    RispondiElimina
  19. in mancanza di una legge regionale che disciplina modalità di accesso e corsi per i certificatori, la normativa è quella nazionale. Pertanto vale quanto argomentato nei commenti precedenti e cioè la possiilità per un geometra iscritto all'albo di certificare abitazioni e negozi esistenti senza dover effettuare il corso. Il corso già effettuato in Emilia non è valido ai fini del DPR75/2013 ma certamente dimostra la competenza già assunta.

    RispondiElimina
  20. Complimenti per il sito, davvero molto interessante!

    Vorrei chiedere una cosa: sono un Geometra iscritto all'albo in Piemonte, ho frequentato il corso senza però superare l'esame finale: posso fare la certificazione di un intero condominio (negozi + appartamenti) con impianto centralizzato?
    Grazie

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Non conosco la normativa regionale del Piamonte. Se tale regione non ha introdotto ulteriori limitazioni sulla certificazione energetica vale la normativa nazionale. In tal caso la competenza del certificatore è dettata dal DPR 75/2013 quindi un geometra iscritto è competente anche senza corso. Se il fabbricato è esistente e l'impianto è centralizzato, oltre al rilievo delle trasmittanze dei componenti dell'involucro, dovranno essere segnalati possibili interventi migliorativi quantificando costi e tempi di rientro. Molte delle soluzioni migliorative non presuppongono conoscenze scientifiche superiori al bagaglio di conoscenza del geometra, specialmente nel caso della sostituzione della caldaia o nella sostituzione degli infissi esterni. Ciò detto è comunque consigliabile, anche ai fini della formazione continua obbligatoria, frequentare quanto prima il corso di formazione previsto dal DPR 75/2013, superando ogni possibile limitazione della competenza del geometra.

      Elimina
  21. Salve, sono laureato alla specialistica di ingegneria meccanica e da poco mi sono iscritto all'albo degli ingegneri, vorrei sapere se devo seguire il corso di 80 ore per poter redigere un APE oppure no ?

    RispondiElimina
  22. Complimenti per il sito, io ho il diploma di geometra ma lavoro come agente immobiliare regolarmente iscritto, se frequento il corso per certificatori energetici poi posso fare l'APE rimanendo iscritto solo come agente immobiliare? oppure mi devo iscrivere come geometra?
    Grazie

    RispondiElimina
  23. Buongiorno innanzitutto, e complimenti per il servizio esaustivo e preciso che fornite.
    Vorrei chiedere cortesemente quanto segue: sono un Geometra del Piemonte abilitato all'esercizio della libera professione ma non iscritto all'albo in quanto dipendente di una pubblica amministrazione nel settore edile e, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, firmo regolarmente progetti e svolgo competenze come i liberi professionisti sempre nell'ambito dello svolgimento delle mie funzioni all'interno dell'Ente e per pratiche legate al medesimo, sempre ovviamente relativamente ed esclusivamente alle mie competenze professionali da geometra.
    Ho frequentato il corso previsto ottenendo l'attestazione prevista senza però sostenere l'esame finale. Nell'ambito del settore in cui lavoro e solo limitatamente alle mie funzioni posso fare la certificazione di unità abitative con riscaldamento autonomo facenti parte di condominio e/o facenti parte di condominio con impianto centralizzato? Grazie in anticipo e buona giornata.

    RispondiElimina
  24. Non capisco che tipo di corso ha frequentato: il corso abilitante, ad oggi, è quello previsto dal DPR75/2013 che prevede 80 ore di lezioni e il superamento dell'esame finale. Quindi senza corso abilitante, un tecnico non iscritto all'ordine professionale non può redigere l'APE. A meno che si tratti di corso regionale abilitante effettuato prima del DPR75/2013 che personalmente non conosco.

    RispondiElimina
  25. Buongiorno, ho frequentato il corso di 80 ore ma ad oggi non ho sostenuto l'esame ma ho solo l'attestazione di partecipazione al corso. poichè sulle specifiche della Regione Piemonte in merito a ciò viene enunciato:
    tutti i geometri/periti iscritti al rispettivo Albo professionale possono iscriversi all’elenco dei certificatori energetici. Per il rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica, tali soggetti devono operare all’interno delle proprie competenze in materia di progettazione degli edifici e degli impianti contenuti.
    Laddove gli impianti o gli involucri esulino dalle competenze tali soggetti possono:
    a) operare in collaborazione con altri professionisti o soggetti iscritti ed inseriti nell’Elenco regionale in modo da coprire tutti gli ambiti professionali rispetto ai quali è richiesta la competenza e facendo co-firmare l’attestato dal professionista che garantisce le piene competenze (vedi DD446 per le modalità di apposizione della doppia firma digitale),
    b) conseguire l’attestazione di partecipazione, con esito positivo, ad un corso di
    formazione professionale approvato dal Ministero o dalla Regione e conforme ai
    contenuti minimi previsti del DPR75/2013. In tal caso il professionista collegiato amplia, solo ai fini dell’emissione degli attestati, le proprie competenze.

    I periti industriali e i geometri diplomati ma non iscritti al rispetti collegi possono iscriversi all’elenco regionale dei certificatori energetici solamente dopo aver conseguito l’attestazione di partecipazione, con esito positivo, ad un corso di formazione professionale approvato dal Ministero o dalla Regione e conforme ai contenuti minimi previsti del DPR75/2013.
    Vorrei, cortesemente, un suo parere sulla definizione "...solamente dopo aver conseguito l’attestazione di partecipazione, con esito positivo,..."
    Da tutto ciò mi pare aver capito che se sono iscritto al collegio non debbo sostenere alcun corso ne esame registrandomi solamente nell'apposito portale e redigendo gli APe per le mie competenze prof.li mentre invece se non sono iscritto devo sostenere il corso come io peraltro ho fatto.
    Non mi è però chiara la definizione che prima le ho sottoposto in quanto sembra che, per esito positivo, s'intenda il solo rilascio dell'attestazione in quanto non si fa riferimento all'esame finale.
    La ringrazio sin d'ora per la gentilezza e le auguro buona giornata.
    Andrea

    RispondiElimina
    Risposte
    1. adesso è chiaro. A mio parere un corso conforme ai contenuti minimi previsti dal Dpr75/2013 deve conprendere anche l'esame finale, previsto nel Dpr stesso. Nello stesso senso intendo la partecipazione, con esito positivo, al corso: l'esito positivo non può che essere dimostrato dal superamento dell'esame finale. Altrimenti, nel caso della sola partecipazione, la condizione sarebbe stata legale al sola presenza (totale o con un massimo di "n" assenze) e non all'esito. Per esito si intende "risultato" della frequenza e non la frequenza stessa.

      Elimina