sabato 9 ottobre 2010

SCIA/DIA: l'asseverazione del progettista abilitato

In relazione all’attività professionale del geometra nella materia edilizia assume particolare rilevanza la manutenzione del patrimonio edilizio esistente ove il committente affida al tecnico-progettista l’incarico di redigere la Dia/SCIA secondo il dettato del TUE 380/2001 come integrato dalla Legge 122/2010 di modifica dell’art. 19 della Legge 241/90.


Sanzioni previste nella Legge 122/2010 (riferite alla SCIA). Il comma 6 del novellato articolo 19 della legge 241/90 recita "Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni."


La responsabilità penale è dunque posta in capo ai soggetti che devono rendere:


• dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
• attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati (corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione);
• dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese (legge 133/2008), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo (dell'art. 19, comma 1).


Sanzioni previste nel TUE 380/2001 (riferite alla DIA). Per quanto concerne la materia edilizia, l'art. 29, comma 3, del testo unico edilizia (di cui al d.p.r. 380/2001), stabilisce, come noto, che "Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all’articolo 23, comma 1, l’amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari".


Il richiamato art. 481 del Codice penale, che fa parte dei "delitti contro la fede pubblica" (titolo VII), "della falsità in atti" (capo III), è rubricato "falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità" (sono tali, agli effetti della legge penale "i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi") e stabilisce che:


chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da € 51 a € 516. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e segg. della legge 689/1981.

mercoledì 15 settembre 2010

Sulla SCIA . . . .delle semplificazioni . . . . ma con la sicurezza

E` stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Suppl. Ordinario n. 174 del 30 luglio 2010 la legge n. 122/2010 di conversione con modificazioni del Decreto - Legge n. 78 del 31 maggio 2010 recante ``Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita` economica``.

LA GIUSTA DIREZIONE !?. La semplificazione introdotta per interventi di ristrutturazione negli appartamenti si completa con un altra importante e inattesa semplificazione delle procedure per le opere oggetto di DIA, oggi trasformata in SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), con la novità più significativa consistente nell’immediatezza dei lavori in luogo dei trenta giorni di attesa. A ciò si aggiunge un’ulteriore semplificazione in tema di conferenza di servizi: la previsione che in caso di opera o attività soggetta ad autorizzazione paesaggistica il Soprintendente si esprima in via definitiva nell`ambito della conferenza di servizi in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza; l`estensione della regola in base alla quale si considera acquisito l`assenso dell`amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell`amministrazione rappresentata in sede di conferenza di servizi.

venerdì 23 luglio 2010

Nuove funzioni nel sito istituzionale

Dopo il restyling grafico di due anni fa ecco una nuova veste del sito internet dei geometri della nostra provincia a conferma della versatilità di questo strumento prepotentemente alla ribalta dei nostri tempi. A più di 10 anni dall’esordio nel web (quando era di moda il motto “capisci tu internet?”) il portale istituzionale dell’ente non può più limitarsi alla sola visibilità nel web oltre al dialogo con i propri iscritti. Dialogo che peraltro ha visto il numero dei nostri lettori crescere fino alla metà degli iscritti per stabilizzarsi negli ultimi mesi a quota 2300, quasi a rimarcare lo zoccolo duro dei professionisti che credono fermamente nella necessità di formazione e informazione e nel ruolo del nostro Collegio nel fornire tali servizi.
(articolo pubblicato su "Geopunto"Anno VII n. 31 MAGGIO GIUGNO 2010, bimestrale del Collegio dei geometri e geometri laureati di Roma)


PEC - posta elettronica certificata

FAQ sulla PEC - Posta elettronica certificata
Come si attiva?
Come si consulta la PEC?

Come avviene la trasmissione e come faccio ad essere certo che l'invio è andato a buon fine?

posso sostituire la casella di posta ordinaria con la PEC?
Ho cambiato la password della PEC e non la ricordo, come faccio a resettarla?

A seguire le risposte.
(articolo pubblicato su  "Geopunto"Anno VII n. 30 MARZO APRILE 2010, bimestrale del Collegio dei Geometri e geometri laureati di Roma)

giovedì 8 luglio 2010

Dia e DURC: nuovi obblighi per il R.L.

DIA: MANCATA ALLEGAZIONE DI DOCUMENTI, MODELLI COMUNALI ERRATI, SANZIONI PER IL COMMITTENTE
Modifiche introdotte dal D.LGS 106/2009 al TU sicurezza D.LGS. 81/2008 e riflessi sul testo unico dell'edilizia

CAMBIANO GLI ALLEGATI ALLA DIA E AI PERMESSI A COSTRUIRE - LA MANCANZA DEL DURC SOSPENDE LA DIA
Si segnala da più parti l'esigenza di sottolineare alcune novità, operative dal 20 agosto 2009, ovvero dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 3/08/2009 n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

In particolare, l’art. 59 d.lgs 106/2009 ha modificato l’art. 90 d.lgs. 81/2008 “Obblighi del committente e del responsabile dei lavori”, introducendo alcune novità, per quanto riguarda i documenti obbligatori da presentare in allegato ai progetti edilizi.

Ora, la norma che ha precisato detti adempimenti, ovvero l’art. 90, comma 9, del d.lgs. 81/2008 è stato modificato. Vediamo le novità.