mercoledì 15 settembre 2010

Sulla SCIA . . . .delle semplificazioni . . . . ma con la sicurezza

E` stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Suppl. Ordinario n. 174 del 30 luglio 2010 la legge n. 122/2010 di conversione con modificazioni del Decreto - Legge n. 78 del 31 maggio 2010 recante ``Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita` economica``.

LA GIUSTA DIREZIONE !?. La semplificazione introdotta per interventi di ristrutturazione negli appartamenti si completa con un altra importante e inattesa semplificazione delle procedure per le opere oggetto di DIA, oggi trasformata in SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), con la novità più significativa consistente nell’immediatezza dei lavori in luogo dei trenta giorni di attesa. A ciò si aggiunge un’ulteriore semplificazione in tema di conferenza di servizi: la previsione che in caso di opera o attività soggetta ad autorizzazione paesaggistica il Soprintendente si esprima in via definitiva nell`ambito della conferenza di servizi in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza; l`estensione della regola in base alla quale si considera acquisito l`assenso dell`amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell`amministrazione rappresentata in sede di conferenza di servizi.



LA GENESI. L’emendamento Azzolini prevedeva l’introduzione del comma 4-bis all’art. 49 del DL 78/2010 in sostituzione dell’art. 19 della L. 241/1990: la nuova segnalazione certificata di inizio attività (c.d. SCIA). Il testo si riferisce al rispetto dei tempi da parte delle amministrazioni competenti per il rilascio dei provvedimenti in materia ambientale. Le amministrazioni potranno far eseguire questi atti anche da altri organi dell’amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, o da istituti universitari.


Nei giorni precedenti all’approvazione si sono alzate voci di protesta, tra cui Legambiente che ha accusato la norma di essere un ”condono preventivo” e il Consiglio Nazionale Architetti (CNAPPC) che ha espresso “forti perplessità su contenuti articolo 49″ e “timori per deregulation in materia ambientale e paesistica”.


L’associazione AUFO (Architectural & Urban Forum) è andata oltre. Per dare massimo risalto alle conseguenze e ai rischi dell’approvazione del silenzio-assenso ha ideato un’azione ad effetto. Presso l’ufficio tecnico del Comune di Milano, l’Associazione ha presentato una DIA per la costruzione di un edificio in prossimità di Parco Sempione, per un milione di abitanti in luogo di ampliamento e/o sopralzo di costruzioni esistenti. L’amministrazione comunale non ha fatto pervenire entro i termini di legge alcuna diffida. In base alla norma del silenzio-assenso il progetto di demolizione del Castello Sforzesco sarebbe quindi passata indenne.

Viste le proteste, il governo è stato costretto a fare marcia indietro e correggere l’emendamento all’articolo 49 della manovra. La libertà d’impresa prevista riduceva infatti i poteri dell’amministrazione nell’esercizio della tutela del territorio e del bene comune.

L’INCERTEZZA. Tra gli interpreti, fin da subito, è affiorata più di un'incertezza. Qualcuno, addirittura, ha messo in dubbio la possibilità di applicare la Scia all'edilizia.
Per i due relatori del Parlamento: «La logica è quella di eliminare la burocrazia che rallenta chi vuole avviare un'azienda o utilizzare i propri beni, quindi anche gli immobili», spiega Gioacchino Alfano, relatore a Montecitorio. «La Scia si applica in tutti i casi in cui serve la Dia, esclusi i lavori su edifici vincolati e quelli che richiedono il permesso di costruire», aggiunge il senatore Antonio Azzollini.


Il Governo, a sua volta, non ha dubbi: l'edilizia è compresa.
La nota diramata nei giorni scorsi dal Ministero per la Semplificazione Normativa ha chiarito che la Scia, Segnalazione certificata di inizio attività, sostituirà la Dia intesa come Denuncia di inizio attività.


La sostituzione però non è sempre automatica. È stato infatti chiarito che la sostituzione della Scia non opera nei casi previsti dall’articolo 22 comma 3 del Dpr 380/2001, che indica gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire che possono essere realizzati alternativamente con Dia.


Dal momento che lo stesso articolo, al comma 4, riconosce alle Regioni la possibilità di decidere se assoggettare questa categoria di interventi a permesso di costruire o a Dia, la circolare ha spiegato che la sostituzione non vale neanche per le leggi regionali entrate in vigore prima della manovra estiva.


Chiarito inoltre che, nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico permane l'onere di di acquisizione e allegazione alla SCIA dello specifico atto di assenso dell'ente preposto alla tutela del vincolo stesso (n.d.r.: o, in alternativa, può applicarsi l'art. 23 comma 4 del TUE 380\2001 che recita "Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241"; ovviamente l'inizio dei lavori sarà successivo all'acquisizione del parere).


LA LEGGE. Ciò detto veniamo all’esame delle disposizioni di maggior interesse per il settore fra i quali si segnala l`art. 49 con il quale vengono apportate alcune importanti modifiche alla Legge 241/90 in tema di conferenza di servizi (art. 14 e ss) e alla dichiarazione di inizio attivita` (Art. 19).


In particolare, si segnalano:
1) la previsione che in caso di opera o attivita` soggetta ad autorizzazione paesaggistica il Soprintendente si esprima in via definitiva nell`ambito della conferenza di servizi in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza
2) l`estensione della regola in base alla quale si considera acquisito l`assenso dell`amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volonta` dell`amministrazione rappresentata in sede di conferenza di servizi anche alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o della tutela della salute e dell`incolumita` pubblica, con esclusione dei provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA
3) l`estensione del motivato dissenso e delle modifiche progettuali per conseguire l`assenso anche alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o della tutela della salute e dell`incolumita` pubblica
4) la previsione con cui si stabilisce che la mancata partecipazione o la ritardata conclusione della conferenza di servizi e` valutata ai fini della responsabilita` disciplinare amministrativa anche ai fini della retribuzione di risultato, salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento


Rinnovato integralmente, inoltre, l`articolo 19 della Legge n. 241 del 1990 con l`introduzione di una rilevante forma di semplificazione procedurale che dovrebbe sostituire, tranne alcune eccezioni, la dichiarazione di inizio attivita`.


Secondo la nuova norma, bastera` una segnalazione certificata di inizio attivita` cd. SCIA da presentare all`amministrazione competente al fine di poter fin da subito iniziare un`attivita` (senza piu` dover attendere 30 giorni), corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell`atto di notorieta` per quanto riguarda tutti gli stati, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati corredate dagli elaborati tecnici.


Spetterà poi all`amministrazione entro i successivi sessanta giorni verificare che la richiesta sia legittima e completa dei requisiti richiesti. In caso contrario, l`amministrazione adotterà gli opportuni provvedimenti di divieto di prosecuzione dell`attività` e di rimozione degli effetti dannosi salvo che l`interessato non si conformi entro un termine fissato dall`amministrazione stessa, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.


Decorsi i sessanta giorni l`amministrazione potra`, comunque, intervenire ma solo in presenza di un pericolo di danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l`ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell`impossibilita` di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell`attivita` dei privati alla normativa vigente.


E` fatto comunque salvo il potere dell`amministrazione comunale di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21 quinquies (revoca) e 21 nonies (annullamento d`ufficio).


I due articoli richiamati prevedono, rispettivamente, la possibilità da parte dell`amministrazione di revocare il provvedimento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell`interesse pubblico, o di annullare lo stesso entro un termine ragionevole in presenza di vizi di legittimità originari, sussistendone le ragioni di interesse pubblico e tenendo conto dell`interesse privato. Entrambe riportano la nozione di ``provvedimento``, per cui occorrerà chiarire come si concili con il principio della segnalazione.


Il nuovo articolo 19, che consente cosi, diversamente da quanto previsto prima, di poter, fin dalla data della sua presentazione, iniziare l`attività` oggetto della richiesta, sembra avere l`evidente obiettivo di semplificare ulteriormente l`acquisizione dei consensi da parte della pubblica amministrazione quando prevede inoltre che qualora, in base alla normativa vigente, sia necessario acquisire pareri di organi o enti appositi, ovvero l`esecuzione di verifiche preventive, gli stessi potranno essere sostituiti da autocertificazioni, attestazioni o asseverazioni salve le verifiche successive degli stessi enti o da parte dell`amministrazione.


L`ambito di applicazione della Scia sembra essere piuttosto ampio visto che essa sostituirà qualsiasi attività per l`esercizio della quale e` necessario l`accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da altri atti amministrativi, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all`immigrazione, all`asilo, alla cittadinanza, all`amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche` di quelli imposti dalla normativa comunitaria.


La nuova norma, inoltre, stabilisce espressamente che la `segnalazione certificata di inizio attività` sostituisce direttamente ovunque ricorrano (sia nella normativa statale che in quella regionale), le espressioni di `dichiarazione di inizio attivita`e `Dia`.


DIFFICOLTA INTERPRETATIVE.


- La nuova Scia travolge tutti i regimi statali e regionali vigenti previsti per la Dia, inclusi quelli previsti dal Testo unico per l'edilizia. Infatti, la nuova disposizione fa leva sui principi della tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117 della Costituzione per far imporre, con effetto immediato, alle Regioni le nuove regole.


E qui può sorgere un primo dubbio di costituzionalità. Trattandosi di autorizzazioni vincolate sostituite dalla Scia, non sembra costituire una «barriera all'entrata» lesiva della concorrenza la previsione di un termine breve di attesa per l'avvio dell'attività. Ciò tenuto anche conto che l'amministrazione ha comunque 60 giorni di tempo per vietare la prosecuzione dell'attività. Il nuovo regime è dunque a rischio e risulta che alcune regioni hanno già impugnato il provvedimento innanzi alla Corte costituzionale;


- la legge 122/2010 di conversione con modificazioni del Decreto, all’art. 49 comma 4 ter dispone che la “segnalazione certificata di inizio attività” sostituisce direttamente ovunque ricorrano (sia nella normativa statale che in quella regionale), le espressioni di “dichiarazione di inizio attivita” e “Dia” e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attivita' recata da ogni normativa statale e regionale. Il regime sanzionatorio della SCIA è limitato ai casi di illegittimità della segnalazione e alla conseguente rimozione degli effetti dannosi dell’opera e nulla prevede per la mancata presentazione della SCIA e sulla possibilità di sanare opere effettuate in mancanza della SCIA: se quindi la procedura prevista per la Dia dettata dal TUE 380/2001 e dalle normative regionali è sostituita dalla procedura della SCIA descritta nell’art. 19, cosa avviene nei casi precedentemente previsti per le opere prive di autorizzazione o in corso d’opera? La nota ministeriale recentemente emanata sembrerebbe estendere alla SCIA l'intero campo di applicazione della DIA (quindi anche SCIA a sanatoria?)


- i titoli edilizi cambiano ancora:


a) CIA (comunicazione inizio attività libera) per opere di manutenzione straordinaria senza interventi sulle strutture e sulle parti esterne del fabbricato (eventuale integrazione con il parere sui vincoli qualora presenti)


b) SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) per opere di manutenzione straordinaria con interventi strutturali, manutenzioni straordinarie, ristrutturazioni edilizie leggere; (eventuale integrazione con il parere sui vincoli qualora presenti)


c) PdC (permesso a costruire) nuove costruzioni, ristrutturazioni edilizie pesanti di cui all'art. 10 comma 1 lettera c) del TUE.


Naturalmente l’attività edilizia libera non necessita di titolo autorizzativo.


- In relazione al tipo di intervento edilizio si può riassumere come:


INTERVENTO              ZONA VINCOLATA E NON


MS senza opere strutturali            CIA                        
MS con opere strutturali               SCIA                      
Ristrutturazione edilizia leggera      SCIA              


Ristrutturazione edilizia pesante      PdC               


CDU in zona omogenea “A”          PdC                 


CDU nelle altre zone omogenee     SCIA            


Nuova costruzione                        PdC                 


Piano Casa                                   SCIA           




SANZIONI. Da segnalare, in ultimo, le pesantissime sanzioni per i progettisti che dichiarano o attestano il falso: in questo caso, sempre che sia provato il dolo, scatta l'arresto da uno a tre anni, contro la segnalazione alla procura oltre che gli ordini professionali che prevedeva una pena massima di 1 anno e/o la sanzione pecuniaria da 51 a 516 euro.


SICUREZZA. La progressiva semplificazione introdotta con la CIA e con la SCIA, non prevede particolari procedure relative alla normativa sulla sicurezza. Ciò non vuol dire che la normativa dettata dal TUS 81/2008 non sia egualmente vigente e applicabile. La Cia in particolare non prevede l’allegazione della documentazione prevista dall’art. 90 comma c) (prevista esclusivamente per la ex DIA e per il PaC) in quanto questo tipo di intervento è stato “riclassificato” quale “attività libera” ai sensi dell’art. 6 comma 2) del TUE 380/2001 e, non necessitando di titolo edilizio, non può essere sospeso per i motivi suddetti. Tuttavia, ai sensi del comma 9 del TUS 81/2008, deve essere comunque effettuata la valutazione dell’idoneità tecnica dell’impresa da parte del committente o il responsabile dei lavori che, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa (o ad un lavoratore autonomo):


a) verifica l'idoneità' tecnico-professionale ((delle imprese affidatarie)), delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita' di cui all'allegato XVII.
Nei cantieri la cui entità presunta e' inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi
particolari di cui all'allegato XI, è sufficiente la presentazione da parte delle imprese ((e dei lavoratori autonomi)) del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;


b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
Nei cantieri la cui entità presunta e' inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.


Diversamente la SCIA: in quanto sostitutiva della DIA prevede la produzione della stessa documentazione da parte delle imprese esecutrici senza però l’obbligo di trasmissione, da parte del committente o del responsabile dei lavori, della loro totalità all'amministrazione competente.


Trasmettono invece:
• DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi;
• copia della notifica preliminare qualora prevista;
• una dichiarazione del committente o del responsabile dei lavori attestante l'avvenuta verifica dell'idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi.


Il titolo è sospeso (quindi inefficace) in mancanza del DURC, del PSC, in caso di più imprese, e della notifica preliminare e fascicolo dell'opera quando previsti.
Entrambi gli interventi sono soggetti al Titolo I e la IV della TUS 81/2008 e agli obblighi da esso derivanti (nomina coordinatori, PSC, ecc.)


approfondimenti:
Nota esplicativa del Ministro per la Semplificazione Normativa
LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 (cliccare su "versione stampabile" per avere il testo aggiornato alla data attuale)


Con riserva di ulteriore approfondimento anche in modifica di quanto commentato.

1 commento:

  1. reduce dal Convegno "La babele normativa" sulla semplificazione delle procedure edilizie presso la Casa dell'Architettura dell'OAPPC di Roma con relatori il dott. Chinè e altri relatori fra cui il dott. Falcone - Consigliere di Stato . Novità importanti e circolare esplicativa di raccordo con il TUE specialmente nel periodo transitorio.
    Sto scrivendo il resoconto.

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