mercoledì 12 giugno 2013

... Ma l'ACE continua a vivere..

*********************************
Aggiornamento:
Ai fini della trasmissione agli uffici regionali dell’attestato si suggerisce di integrare la denominazione dell’attestato con il seguente testo “(denominato APE ai sensi dell’art. 6 del D.L. 4.6.2013 N. 63)”, da apporre nello spazio sottostante il titolo, preferibilmente prima della stampa dell’attestato.
Sono in corso consultazioni con gli uffici  regionali, le altre categorie professionali e il Notariato per verificare le possibili soluzioni da suggerire nella fase di conversione in legge del decreto.
********************************


*********************************
Aggiornamento1:
 Il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto opportuno fornire qualche chiarimento:
 
Nelle more dell’aggiornamento tecnico, le norme transitorie contenute all’articolo 9 del D.L. 63/2013 per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici fanno riferimento al D.P.R. 59/2009 e a specifiche norme tecniche (UNI e CTI) già note.
Conseguentemente, il D.L. 63/2013 (art.13) prevede che, solo dall’entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia di cui all’articolo 4, sia abrogato il D.P.R. 59/2009.
 Pertanto, fino all’emanazione dei “famosi” decreti, si adempie alle prescrizioni del D.L. 63/2013 redigendo l’APE secondo le modalità di calcolo previste dal D.P.R. 59/2009, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE.
Clicca qui per scaricare la Circolare del MiSE su ACE e APE
********************************

Il legislatore e' a dir poco machiavellico: non si può certo affermare che l'articolazione della norma faciliti la sua comprensione a operatori e cittadini.
Non era pensabile che il Decreto Legge 66/2013, paradossalmente, ponesse i tecnici competenti nell'impossibilità  di operare in attesa dell'emanazione del DM sui criteri di calcolo dell'attestazione delle prestazioni energetiche degli edifici. Di fatto dal 6 giugno l'ACE diviene APE  ma non è possibile redigere l'APE in mancanza dei criteri di calcolo dallo stesso previsti.

A dirimere la questione si arriva mettendo di fila alcuni articoli del DL 63/2013, meno comprensibili nel testo aggiornato del DLgs 192/2005:

lunedì 10 giugno 2013

dall'ACE all'APE: cambia l'attestato di certificazione energetica

Pubblicato in Gazzetta del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale" (Gazzetta Ufficiale 05/06/2013, n. 130).

Prime considerazioni:
  1.      ad oggi, non risulta pubblicato in GU il DPR “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192” approvato in Consiglio dei Ministri il 15.02.2013;
  2.      siamo ancora in attesa della pubblicazione nel BURL della “Delibera di Giunta Regionale di cui all’art. 16 del regolamento n. 6 del 23.04.2012 approvato con DGR n. 125 del 23.03.2012”, che disciplina la materia di cui sopra;
  3.      se esce prima il DPR nazionale il regolamento regionale va riscritto, se invece esce prima il regolamento regionale, quest’ultimo rimane in vigore con la previsione dei corsi di formazione e con l’istituzione dell’Albo Regionale;
  4. in conclusione ad oggi rimane tutto immutato sul punto dei requisiti professionali (vedi precedenti blog sull’argomento)
  • La metodologia di calcolo e i requisiti minimi di prestazione energetica sono in fase di definizione e saranno inviati alla Commissione Europea entro la metà di giugno 2013 (fonte edilportale);
  • La validità dell’APE è di 10 anni come per l’ACE ma decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le operazioni di controllo dell’efficienza energetica (il libretto di impianto è allegato in copia all’APE