Prime considerazioni:
- Scaricare il testo aggiornato della 192/2005 con Normattiva (mitica) al seguente link: www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;192!vig=
- Leggere la nota del Notariato in http://domoforum.it/dfwp/wp-content/uploads/Circolare-Consiglio-Notariato-del-06-06-13-su-DL-63.pdf>
- Gli ACE prodotti fino al 5 giugno 2013 sono validi “purchè conformi alla Direttiva 2002/91/CE” e in corso di validità (modifica introdotta dall'art. 6 comma 10 del Dl 63/2013), pertanto non è necessario fare un APE in sostituzione dell'ACE;
- Dal 6 giugno 2013 negli atti traslativi e nelle locazioni potranno comunque essere prodotti gli ACE già prodotti e in corso di validità ;
- Il D.L. 63/2013 conferma la necessità di un Decreto del Presidente della Repubblica sui requisiti professionali dei soggetti ai quali affidare la l’attestazione della prestazione energetica, pertanto:
- ad oggi, non risulta pubblicato in GU il DPR “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192” approvato in Consiglio dei Ministri il 15.02.2013;
- siamo ancora in attesa della pubblicazione nel BURL della “Delibera di Giunta Regionale di cui all’art. 16 del regolamento n. 6 del 23.04.2012 approvato con DGR n. 125 del 23.03.2012”, che disciplina la materia di cui sopra;
- se esce prima il DPR nazionale il regolamento regionale va riscritto, se invece esce prima il regolamento regionale, quest’ultimo rimane in vigore con la previsione dei corsi di formazione e con l’istituzione dell’Albo Regionale;
- in conclusione ad oggi rimane tutto immutato sul punto dei requisiti professionali (vedi precedenti blog sull’argomento)
- La metodologia di calcolo e i requisiti minimi di prestazione energetica sono in fase di definizione e saranno inviati alla Commissione Europea entro la metà di giugno 2013 (fonte edilportale);
- La validità dell’APE è di 10 anni come per l’ACE ma decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le operazioni di controllo dell’efficienza energetica (il libretto di impianto è allegato in copia all’APE
Alla luce di quanto sopra la risposta al quesito “posso ancora redigere un ACE tramite i software attualmente in commercio per poi produrlo in sede di atto notarile?” è controversa.
Se è vero che i criteri di calcolo per la redazione della prestazione energetica dell’edificio sono in via di emanazione, è evidente che non è possibile redigere l’APE malgrado che dal 6 giugno è obbligatorio l’APE (paradossalmente è ancora valido un ACE se redatto il 5 giugno e trasmesso all'Ufficio Regionale entro i 15 giorni successivi alla consegna al richiedente)
buona sera, sto cercando di capire questa benedetta ape. sto scorrendo i vari comunicati su internet ma alcuni riportano anche la possibilità anzi la certezza che chi ha già l ACE non deve fare anche l APE.
RispondiEliminail vostro comunicato non fa riferimento a questo mi può verificare e confermare l esattezza della notizia e magari vogliate completare anche il vostro comunicato. sarebbe utili una certezza. grazie renzo
La certezza che chi ha già l'ACE non deve fare l'APE è data dall'art. 6 comma 10 del DL 63/2013 che modifica l'art. 6 della 192/2005. Ne riporto un breve strancio:
Elimina"art. 6.
(omissis)
10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia gia' disponibile un attestato in corso di validita', rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.
(omissis)"
Ovviamente, l'attestato in corso di validità e conforme alle direttive 2002/91/CE è proprio l'ACE.