lunedì 10 giugno 2013

dall'ACE all'APE: cambia l'attestato di certificazione energetica

Pubblicato in Gazzetta del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale" (Gazzetta Ufficiale 05/06/2013, n. 130).

Prime considerazioni:
  1.      ad oggi, non risulta pubblicato in GU il DPR “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192” approvato in Consiglio dei Ministri il 15.02.2013;
  2.      siamo ancora in attesa della pubblicazione nel BURL della “Delibera di Giunta Regionale di cui all’art. 16 del regolamento n. 6 del 23.04.2012 approvato con DGR n. 125 del 23.03.2012”, che disciplina la materia di cui sopra;
  3.      se esce prima il DPR nazionale il regolamento regionale va riscritto, se invece esce prima il regolamento regionale, quest’ultimo rimane in vigore con la previsione dei corsi di formazione e con l’istituzione dell’Albo Regionale;
  4. in conclusione ad oggi rimane tutto immutato sul punto dei requisiti professionali (vedi precedenti blog sull’argomento)
  • La metodologia di calcolo e i requisiti minimi di prestazione energetica sono in fase di definizione e saranno inviati alla Commissione Europea entro la metà di giugno 2013 (fonte edilportale);
  • La validità dell’APE è di 10 anni come per l’ACE ma decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le operazioni di controllo dell’efficienza energetica (il libretto di impianto è allegato in copia all’APE

Alla luce di quanto sopra la risposta al quesito “posso ancora redigere un ACE tramite i software attualmente in commercio per poi produrlo in sede di atto notarile?” è controversa.
Se è vero che i criteri di calcolo per la redazione della prestazione energetica dell’edificio sono in via di emanazione, è evidente che non è possibile redigere l’APE malgrado che dal 6 giugno è obbligatorio l’APE (paradossalmente è ancora valido un ACE se redatto il 5 giugno e trasmesso all'Ufficio Regionale entro i 15 giorni successivi alla consegna al richiedente)

2 commenti:

  1. buona sera, sto cercando di capire questa benedetta ape. sto scorrendo i vari comunicati su internet ma alcuni riportano anche la possibilità anzi la certezza che chi ha già l ACE non deve fare anche l APE.
    il vostro comunicato non fa riferimento a questo mi può verificare e confermare l esattezza della notizia e magari vogliate completare anche il vostro comunicato. sarebbe utili una certezza. grazie renzo

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    1. La certezza che chi ha già l'ACE non deve fare l'APE è data dall'art. 6 comma 10 del DL 63/2013 che modifica l'art. 6 della 192/2005. Ne riporto un breve strancio:
      "art. 6.
      (omissis)
      10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia gia' disponibile un attestato in corso di validita', rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.
      (omissis)"

      Ovviamente, l'attestato in corso di validità e conforme alle direttive 2002/91/CE è proprio l'ACE.

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