mercoledì 12 giugno 2013

... Ma l'ACE continua a vivere..

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Aggiornamento:
Ai fini della trasmissione agli uffici regionali dell’attestato si suggerisce di integrare la denominazione dell’attestato con il seguente testo “(denominato APE ai sensi dell’art. 6 del D.L. 4.6.2013 N. 63)”, da apporre nello spazio sottostante il titolo, preferibilmente prima della stampa dell’attestato.
Sono in corso consultazioni con gli uffici  regionali, le altre categorie professionali e il Notariato per verificare le possibili soluzioni da suggerire nella fase di conversione in legge del decreto.
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Aggiornamento1:
 Il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto opportuno fornire qualche chiarimento:
 
Nelle more dell’aggiornamento tecnico, le norme transitorie contenute all’articolo 9 del D.L. 63/2013 per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici fanno riferimento al D.P.R. 59/2009 e a specifiche norme tecniche (UNI e CTI) già note.
Conseguentemente, il D.L. 63/2013 (art.13) prevede che, solo dall’entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia di cui all’articolo 4, sia abrogato il D.P.R. 59/2009.
 Pertanto, fino all’emanazione dei “famosi” decreti, si adempie alle prescrizioni del D.L. 63/2013 redigendo l’APE secondo le modalità di calcolo previste dal D.P.R. 59/2009, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE.
Clicca qui per scaricare la Circolare del MiSE su ACE e APE
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Il legislatore e' a dir poco machiavellico: non si può certo affermare che l'articolazione della norma faciliti la sua comprensione a operatori e cittadini.
Non era pensabile che il Decreto Legge 66/2013, paradossalmente, ponesse i tecnici competenti nell'impossibilità  di operare in attesa dell'emanazione del DM sui criteri di calcolo dell'attestazione delle prestazioni energetiche degli edifici. Di fatto dal 6 giugno l'ACE diviene APE  ma non è possibile redigere l'APE in mancanza dei criteri di calcolo dallo stesso previsti.

A dirimere la questione si arriva mettendo di fila alcuni articoli del DL 63/2013, meno comprensibili nel testo aggiornato del DLgs 192/2005:


Art. 4. Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 «1. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti:
 a) le modalita' di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo conto dei seguenti criteri generali: 1) la prestazione energetica degli edifici e' determinata in conformita' alla normativa tecnica UNI e CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/CE, su specifico mandato della Commissione europea;
b) ........


Art. 6 Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione.
 1. L'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' sostituito dal seguente:
 «Art. 6. (Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione). - 1. L'attestato di certificazione energetica degli edifici e' denominato: "attestato di prestazione energetica" ed e' rilasciato per gli edifici o le unita' immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica al termine dei lavori. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato e' prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o societa' di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato e' prodotto a cura del proprietario dell'immobile.

Art. 9 Modificazioni all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
 1. L'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' sostituito dal seguente: «Art. 11. (Norme transitorie). - 1. Nelle more dell'aggiornamento delle specifiche norme europee di riferimento per l'attuazione della direttiva 2010/31/UE, le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, predisposte in conformita' alle norme EN a supporto delle direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE, sono quelle di seguito elencate: 
a) raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione dell'energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell'edificio", o normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono; 
b) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale; 
c) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione; 
d) UNI/TS 11300 - 3 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva; 
e) UNI/TS 11300 - 4 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria.».

Art. 13 Modificazioni dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59;»

Art. 18 Abrogazioni e disposizioni finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati, gli articoli 1, comma 3, 2, comma 1, lettere c), d), e) ed f), l'articolo 5, 12, 14, i punti 2, 11, 12 e 56 dell'allegato A, gli Allegati B ed I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonche' il comma 3 dell'articolo 15 e il punto 4 dell'allegato 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 
2. Alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal presente decreto, sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo stesso
3. Nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovunque ricorrano le parole: «attestato di certificazione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «attestato di prestazione energetica».

Quindi:
  • per effetto dell'art. 4 del DL 63/2013, i criteri di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici saranno ridefiniti con uno o più DM;
  • per effetto dell'art. 9 del DL 63/2013, fino all'aggiornamento dei criteri di calcolo, si continua a calcolare le prestazioni come per l'ACE;
  • per effetto dell'art. 13 del DL 63/2013, non appena vengono aggiornati i criteri di calcolo, i precedenti criteri (dettati dal DPR 59 del 2009) sono abrogati;
  • per effetto dell'art. 18 del DL 63/2013, non appena vengono aggiornati i criteri di calcolo, sono abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 3 del DLgs 192/2005 relativo al campo di applicazione del decreto stesso rispetto alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni, e sono sostituiti con una nuova disciplina e modalità di applicazione; a compimento del tutto si ribadisce che, ovunque ricorrano, le parole «attestato di certificazione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «attestato di prestazione energetica».
Pertanto è ancora possibile oggi produrre un ACE (anche detto APE) secondo i criteri dell'art. 11 del Dlgs 192/2005, cosi come modificato dal DL 63/2013, inteso che l'APE è sostanzialmente un ACE con la sola differenza della denominazione diversa (come per la SCIA che ha sostituito la DIA) e con gli stessi valori di calcolo dell'ACE. Ciò fino all'emanazione dei nuovi criteri di calcolo.

Da notare in ultimo la necessità di verificare che il proprio software di calcolo adotti i criteri delle quattro UNI TS 11300 e delle raccomandazioni CTI 14.
Da una veloce ma non esaustiva ricerca sui siti web delle software house si rileva che il Termus non calcoli secondo le UNI TS 11300-3, il DOCET non calcoli secondo le UNI TS 11300-3 e 4, il EC700 EDILCLIMA calcoli secondo tutte le norme. Naturalmente, ai sensi del DM 26.06.2009, rimane vigente la procedura semplificata di determinazione dell'indice di prestazione energetica invernale ed estiva degli edifici con riferimento a unità immobiliari inferiori o uguali a 200 mq (in altri termini, è necessario verificare quali norme di riferimento utilizzare allo specifico edificio o parte di edificio da certificare).
Per quanto attiene alle nuove sanzioni, l'interpretazione diffusa si concentra sull'applicazione delle stesse all'APE, predisposto secondo modulistica e criteri di calcolo così come definiti dai futuri decreti ministeriali.

Ritornando al legislatore, notiamo ancora una volta l'utilizzo distorto della legiferazione d'urgenza tramite i DL. Al solito il problema nasce dal mancato recepimento di una direttiva europea, dal mancato intervento del governo  e del parlamento nei tempi concessi, dall'avviso di sanzione da parte della Comunità Europea per il mancato recepimento, dalla necessità di ricorrere al DL governativo stante i tempi ristretti. Ne conseguono la mancanza di confronto sulle norme e lo spoglio delle prerogative del Parlamento. Per questo le leggi non vengono riscritte ma, complicandole, si "appendono" a successivi decreti e regolamenti, cambiando le denominazioni con formule del tipo "ovunque ricorrano le parole ......"




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