sabato 13 luglio 2013

Tecnici abilitati all'Attestato di Prestazione Energetica: le competenze dei geometri

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno, il decreto del 16 aprile 2013 n. 75 sui requisiti per i certificatori energetici degli edifici. Il provvedimento colma le lacune evidenziate dalla Commissione europea: contro l’Italia era stata avviata una procedura di infrazione per non aver recepito la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia.

TROPPO TARDI. la Corte di giustizia europea, con la sentenza del 13 giugno 2013, ha già condannato l'Italia per il mancato recepimento entro il termine previsto della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici. La motivazione della sanzione inflitta al nostro Paese sarebbe la “mancata applicazione” dell’obbligo da parte di costruttori, venditori e locatori di fornire all'acquirente o al locatore l’Attestato di Certificazione Energetica, il cosiddetto "Ace". Non solo. La Corte di giustizia ha anche stabilito l'illegittimità della possibilità, ora non più in vigore, di autocertificare un immobile nella classe energetica più bassa (la Classe G), in mancanza dell'Ace stesso.


Per riparare, il decreto n. 63 del 4/6/ 2013 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.” oltre a contenere le proroghe dell’ecobonus, ha anche modificato questo sistema, eliminando la possibilità di comunicare la classe energetica più bassa, e trasformando l'Ace in Ape, attestato di prestazione energetica, di durata decennale, che dovrà essere rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, insieme a raccomandazioni e suggerimenti per il miglioramento dell’efficienza energetica dell'immobile stesso.


COMPETENZE: NULLA CAMBIA. Con l'art. 2 comma 3 primo periodo,  viene confermata per

giovedì 4 luglio 2013

La Direzione dei Lavori

Quando occorre la nomina del Direttore dei Lavori?
Non dipende dalla qualificazione giuridica dell'intervento ma dalla procedura edilizia prescritta per effettuare le opere. La figura del direttore dei lavori non è prevista per l'attività edilizia libera (AEL), per la comunicazione inizio lavori (CIL), per la comunicazione inizio lavori asseverata (CILA), per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ad eccezione  di alcuni casistiche particolari (per es.: opere strutturali, interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti che modificano la prestazione energetica)

Non c'è traccia nel TUE 380/2001 della nomina del direttore dei lavori in queste procedure edilizie.
Il motivo è semplice: si tratta di opere minori per le quali il legislatore ha previsto uno snellimento della procedura dove:
a) nel caso di CIL e CILA è sufficiente la dichiarazione di conformità agli strumenti urbanistici da parte del progettista;
b) nel caso di SCIA le funzioni della direzione lavori relative agli obblighi in termini di vigilanza durante le opere, prescrizioni, adempimenti e dichiarazione di rispondenza dell'opera al progetto presentato, sono sostituite dal collaudo dell'opera da parte del progettista e non del direttore dei lavori. Quale rilevanza pubblica può avere la direzione lavori nel caso di opere interne quali lo spostamento di un tramezzo o l'apertura di una porta? La figura del progettista ha già verificato e asseverato la rispondenza con gli strumenti urbanistici e normativa sugli impianti al momento della comunicazione

 Solo nel permesso a costruire (e nella DIA sostitutiva del permesso a costruire) è prevista tale figura che opera successivamente all’approvazione del progetto e che riguarda essenzialmente la fase esecutiva della realizzazione dell’opera e sono previste le relative sanzioni. Non c'è sanzione invece per il direttore dei lavori nel caso di CILA e SCIA. Almeno nel T.U.E.

Ciò malgrado il Comune di Roma, nella modulistica predisposta per la CILA, richiede comunque la nomina del Direttore dei Lavori, richiamando all'osservanza dell'articolo 1 e 2 del Regolamento Edilizio Comunale vigente.

La cosa appare  impropria in quanto successive norme a carattere nazionale hanno semplificato taluni interventi edilizi nel senso detto sopra. 

Il Regolamento Edilizio Generale del Comune di Roma, risalente al 1934, pur se con limitati aggiornamenti,  non ha recepito le nuove procedure edilizie e disciplina ancora, in quegli articoli,  il rilascio del titolo "autorizzazione edilizia", soppiantato già dal 1985 dall'art. 26 della Legge 47/85 fino ad arrivare alla DIA prima e alla CILA poi. 

Ma il cambiamento è stato proprio quello: non esiste piu' l'autorizzazione edilizia (intesa come rilascio di una documento amministrativo) ma l'attività edilizia prevista dalla CILA è libera e va solo "comunicata". L'art. 6 del TUE, al primo comma, fa salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali ma non le prescrizioni superate dal normative nazionali (altrimenti, paradossalmente, l'autorizzazione edilizia sopravvive) pertanto la procedura prevista dall'art. 1 e 2 del R.E.G. non è più vigente. Altrimenti, come sarebbe possibile dichiarare nella relazione tecnica asseverata ai sensi del comma 4 dell'art. 6 del TUE, che per i previsti lavori  la normativa vigente non prevede il rilascio di un titolo abilitativo?

Allo stesso modo il Comune di Roma prevede per la CILA la dichiarazione di fine lavori (ai sensi dell'art. 6 del TUE)  e il collaudo da parte del professionista (questa volta ai sensi dell'art. 23 comma 7 del TUE che riguarda invece la DIA ora SCIA), in questo caso chiamato curiosamente "tecnico incaricato" (perchè stavolta non chiamarlo direttore dei lavori se vige ancora l'art. 1 e 2 del R.E.G.?). Ma nell'art. 6 del TUE non vi è traccia del fine lavori e del collaudo. Altrimenti perchè inserire tali opere all'art. 6 "edilizia libera" se la procedura è la stessa della SCIA?

mercoledì 12 giugno 2013

... Ma l'ACE continua a vivere..

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Aggiornamento:
Ai fini della trasmissione agli uffici regionali dell’attestato si suggerisce di integrare la denominazione dell’attestato con il seguente testo “(denominato APE ai sensi dell’art. 6 del D.L. 4.6.2013 N. 63)”, da apporre nello spazio sottostante il titolo, preferibilmente prima della stampa dell’attestato.
Sono in corso consultazioni con gli uffici  regionali, le altre categorie professionali e il Notariato per verificare le possibili soluzioni da suggerire nella fase di conversione in legge del decreto.
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Aggiornamento1:
 Il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto opportuno fornire qualche chiarimento:
 
Nelle more dell’aggiornamento tecnico, le norme transitorie contenute all’articolo 9 del D.L. 63/2013 per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici fanno riferimento al D.P.R. 59/2009 e a specifiche norme tecniche (UNI e CTI) già note.
Conseguentemente, il D.L. 63/2013 (art.13) prevede che, solo dall’entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia di cui all’articolo 4, sia abrogato il D.P.R. 59/2009.
 Pertanto, fino all’emanazione dei “famosi” decreti, si adempie alle prescrizioni del D.L. 63/2013 redigendo l’APE secondo le modalità di calcolo previste dal D.P.R. 59/2009, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE.
Clicca qui per scaricare la Circolare del MiSE su ACE e APE
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Il legislatore e' a dir poco machiavellico: non si può certo affermare che l'articolazione della norma faciliti la sua comprensione a operatori e cittadini.
Non era pensabile che il Decreto Legge 66/2013, paradossalmente, ponesse i tecnici competenti nell'impossibilità  di operare in attesa dell'emanazione del DM sui criteri di calcolo dell'attestazione delle prestazioni energetiche degli edifici. Di fatto dal 6 giugno l'ACE diviene APE  ma non è possibile redigere l'APE in mancanza dei criteri di calcolo dallo stesso previsti.

A dirimere la questione si arriva mettendo di fila alcuni articoli del DL 63/2013, meno comprensibili nel testo aggiornato del DLgs 192/2005:

lunedì 10 giugno 2013

dall'ACE all'APE: cambia l'attestato di certificazione energetica

Pubblicato in Gazzetta del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale" (Gazzetta Ufficiale 05/06/2013, n. 130).

Prime considerazioni:
  1.      ad oggi, non risulta pubblicato in GU il DPR “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192” approvato in Consiglio dei Ministri il 15.02.2013;
  2.      siamo ancora in attesa della pubblicazione nel BURL della “Delibera di Giunta Regionale di cui all’art. 16 del regolamento n. 6 del 23.04.2012 approvato con DGR n. 125 del 23.03.2012”, che disciplina la materia di cui sopra;
  3.      se esce prima il DPR nazionale il regolamento regionale va riscritto, se invece esce prima il regolamento regionale, quest’ultimo rimane in vigore con la previsione dei corsi di formazione e con l’istituzione dell’Albo Regionale;
  4. in conclusione ad oggi rimane tutto immutato sul punto dei requisiti professionali (vedi precedenti blog sull’argomento)
  • La metodologia di calcolo e i requisiti minimi di prestazione energetica sono in fase di definizione e saranno inviati alla Commissione Europea entro la metà di giugno 2013 (fonte edilportale);
  • La validità dell’APE è di 10 anni come per l’ACE ma decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le operazioni di controllo dell’efficienza energetica (il libretto di impianto è allegato in copia all’APE

lunedì 18 marzo 2013

Proposta di nuovo Ordinamento professionale: prima resa dei conti interna alla categoria

I collegi siciliani, in continua agitazione per la questione delle competenze sul cemento armato, avevano deciso di manifestare pubblicamente a Piazza del Popolo in Roma, per esprimere il disagio della categoria verso il problema delle competenze. il Cng, spiazzato dalla determinazione dei collegi siciliani, intese far propria l'iniziativa convocando l'intera categoria nella manifestazione di piazza. La novità della manifestazione pubblica, mai avvenuta prima, aveva innescato un passa parola fra gli iscritti, felici di scendere in campo per una azione forte. Qualche giorno prima dell'evento giunse dal Cng la comunicazione che la manifestazione pubblica si sarebbe invece svolta in una sala della Fiera di Roma.

Forte era la delusione per chi finalmente confidava in un atto concreto di manifestazione del disagio della categoria. Altrettanto sconcertante appariva il mistero sui motivi della rinuncia alla piazza nonché sulla modalità organizzativa del nuove evento (il tema? chi è stato invitato? ci saranno degli interlocutori politici?).
Gli iscritti, disorientati non meno degli stessi consiglieri dei collegi, privi di ogni informazione nel merito.

martedì 19 febbraio 2013

Tecnici abilitati alla certificazione energetica: approvato lo schema di decreto - cosa cambia

Approvato lo schema del DPR “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”, entrato al Consiglio dei Ministri del 15/02/2013, approvato nella medesima seduta e in corso di pubblicazione.

Il Decreto in bozza risponde alla necessità di dare completa attuazione alla Direttiva 2002/91/CE e del Consiglio del 16/12/2002, direttive non completamente recepite dalla normativa italiana con conseguente apertura di procedura di infrazione n. 2006/2378 della Commissione Europea.


martedì 29 gennaio 2013

Agrotecnici contro la Riforma: aggiornamento del 11.12.2012


Il TAR del Lazio ha però deciso di non discutere la richiesta di sospensiva  degli Agrotecnici ma  di rinviare direttamente la discussione ad un  “merito-breve”, al 3 luglio 2013. Quello stesso giorno si avrà la sentenza
definitiva.

lunedì 28 gennaio 2013

Manifesto del Comitato del Lazio: "Non c'è più tempo per perseverare negli errori"


Ecco il testo del "Manifesto" redatto dal Comitato Regionale dei geometri del Lazio e inviato a tutti i collegi d'Italia. Nel cotesto poco rassicurante che vive la nostra professione questo documento mette l'accento sulle contraddizioni e sulle scarse prospettive che hanno contraddistinto il percorso della categoria. La necessità di  approdare ad un nuovo ordinamento che superi i limiti e le inadeguatezze del Regio decreto del 1929, impone un confronto tra i consigli dei collegi e con Cng, prima ancora che con le altre categorie professionali e con il legislatore. La manifestazione sulle competenze di Roma ha dimostrato la scarsa capacità di confronto fra gli organi di categoria. Le prossime elezioni del CNG dovranno individuare le figure meglio adatte a ricostruire il dialogo interno e a costruire il consenso intorno ad un nuovo progetto.