martedì 19 febbraio 2013

Tecnici abilitati alla certificazione energetica: approvato lo schema di decreto - cosa cambia

Approvato lo schema del DPR “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”, entrato al Consiglio dei Ministri del 15/02/2013, approvato nella medesima seduta e in corso di pubblicazione.

Il Decreto in bozza risponde alla necessità di dare completa attuazione alla Direttiva 2002/91/CE e del Consiglio del 16/12/2002, direttive non completamente recepite dalla normativa italiana con conseguente apertura di procedura di infrazione n. 2006/2378 della Commissione Europea.


In particolare era stato contestato il rimando previsto nel decreto di recepimento n.192/2005 ad altri decreti, direttive e relazioni, nonché la previsione di una  autocertificazione del cittadino sul rendimento energetico del proprio immobile (in contrasto con l’art. 10 della direttiva 2002/91/CE che richiede che la certificazione energetica degli edifici e le raccomandazioni che la corredano siano effettuate da esperti qualificati).


Il Governo ha successivamente rimosso i motivi della contestazione eliminando la suddetta autocertificazione con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 novembre 2012. Ciò nonostante, per meglio definire la platea dei soggetti certificatori, ha inteso chiarire la definizione di “tecnico abilitato” anche in risposta alle valutazioni del Consiglio di Stato che aveva ritenuto in parte genica tale definizione unitamente alle qualificazioni professionali.

Nulla viene innovato in relazione alla figura del geometra quale tecnico abilitato sia in veste di iscritto al Collegio professionale che in veste di diplomato.
I relativi requisiti sono previsti nell’articolo 2 lettera b) e, in particolare all’art. 3  lettera d) per il geometra iscritto al collegio professionale e abilitato all’esercizio della professione relativa ad edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze attribuite dalla legislazione vigente, e nell’art. 4 lettera a) per i geometri possessori del titolo di diploma non corredato da abilitazione professionale e di un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, relativo a specifici corsi di formazione.

Appare pertanto confermato quanto già definito dal d.L.gs. n. 115/2008 art. 18 comma 6 in relazione alla figura del geometra quale tecnico abilitato alla redazione della certificazione energetica:
-          in qualità di iscritto al Collegio professionale e abilitato alla professione relativamente ad edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi nell’ambito delle specifiche competenze attribuite dalla legislazione vigente, e cioè per costruzioni civili, sia pure modeste (il termine “modeste” contenuto all’art. 16 dell’ordinamento professionale del 1929 è significativo del rapporto con i progressi tecnologici nel tempo e non preclude aprioristicamente l’uso del cemento armato);
-          in qualità di diplomato non abilitato alla professione e in possesso dell’attestato di frequenza al corso di formazione,  in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi;
-          in qualità di iscritto al Collegio professionale,  abilitato alla professione relativamente ad edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi e in possesso dell’attestato di frequenza al corso di formazione,  in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi.

Quanto sopra viene peraltro correttamente previsto anche dal recente Regolamento emanato dalla Regione Piemonte sulla certificazione energetica (BUR n. 4 del 7 agosto 2009) al punto 3.2, lettera b), laddove, allineandosi al D.L.gs 115/2008, prevede espressamente che “all’albo Regionale possano iscriversi automaticamente i geometri iscritti all’Albo professionale”.

A conferma di quanto sopra rappresentato si segnala che il Consiglio Nazionale Geometri, unitamente alle altre categorie di tecnici, ha partecipato a pieno titolo, sin dal marzo 2006, alle riunioni che il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato, aventi ad oggetto l’analisi delle problematiche relative all’emanazione del D. Lgs 192/2005 e successive integrazioni.

In ultimo occorre evidenziare il carattere prevalentemente informativo che la Direttiva 2002/91/CE attribuisce alla certificazione energetica (una sorta di diagnosi energetica con eventuali misure di miglioramento dell’efficienza energetica) e la scelta significativa della Germania che ha abilitato alla certificazione energetica le più svariate figure (architetto di interni, artigiano, ecc) senza chiedere esperienza in materia energetica e assenza di conflitti di interesse. Forse solo in questa ottica può giustificarsi l’abilitazione a redigere la certificazione energetica ai possessori delle seguenti lauree:
  • CLASSE LM28 Lauree Magistrali in Ingegneria Elettrica
  • CLASSE LM30 Lauree Magistrali in Ingegneria Energetica e Nucleare
  • CLASSE LM31 Lauree Magistrali in Ingegneria Gestionale
  • CLASSE LM33 Lauree Magistrali in Ingegneria Meccanica
  • CLASSE LM69 Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Agrarie
  • CLASSE LM73 Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali
  • CLASSE 27/S INGEGNERIA CHIMICA
  • CLASSE 33/S INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE
mentre prendiamo atto della mancata conferma del laureato in CLASSE 66/S SCIENZE DELL’UNIVERSO dalla platea dei certificatori energetici, inspiegabilmente previsti nel D.L.gs 115/2008.

Occorre peraltro evidenziare che il decreto aggiunge, oltre le sanzioni previste ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 192/2005, anche la valenza del certificato di atto pubblico ai sensi dell'art. 481 del codice penale con responsabilità diretta del tecnico abilitato che sottoscrive il documento.

Naturalmente il decreto in oggetto prevede che le Regioni adeguino la propria normativa sulla certificazione energetica alle nuove disposizioni. La Regione lazio pertanto dovrà riscrivere la delibera n. 125 del 23.03.2012 e la bozza dell'ultimo regolamento mancante relativo proprio ai criteri di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dell'ACE.


Clicca qui per scaricare lo schema di DPR sui requisiti peri certificatori energetici

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