giovedì 8 luglio 2010

Dia e DURC: nuovi obblighi per il R.L.

DIA: MANCATA ALLEGAZIONE DI DOCUMENTI, MODELLI COMUNALI ERRATI, SANZIONI PER IL COMMITTENTE
Modifiche introdotte dal D.LGS 106/2009 al TU sicurezza D.LGS. 81/2008 e riflessi sul testo unico dell'edilizia

CAMBIANO GLI ALLEGATI ALLA DIA E AI PERMESSI A COSTRUIRE - LA MANCANZA DEL DURC SOSPENDE LA DIA
Si segnala da più parti l'esigenza di sottolineare alcune novità, operative dal 20 agosto 2009, ovvero dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 3/08/2009 n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

In particolare, l’art. 59 d.lgs 106/2009 ha modificato l’art. 90 d.lgs. 81/2008 “Obblighi del committente e del responsabile dei lavori”, introducendo alcune novità, per quanto riguarda i documenti obbligatori da presentare in allegato ai progetti edilizi.

Ora, la norma che ha precisato detti adempimenti, ovvero l’art. 90, comma 9, del d.lgs. 81/2008 è stato modificato. Vediamo le novità.

Nel caso specifico poniamo l'attenzione sui lavori oggetto di DIA  e permesso a costruire nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno (presumibilmente sotto gli 80.000 euro di importo) e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI. 
E' il tipico caso dei i lavori di manutenzione straordinaria all'interno di un appartamento, consistenti nella ridistribuzione degli ambienti magari con l'integrazione di un servizio igienico e approfittando del recupero fiscale del 36% e del 55% - probabilmente l'80% degli interventi sul patrimonio edilizio esistente presentati fino al 26 marzo 2010 tramite DIA (successivamente , con l'entrata in vigore del DL40/2010 gli adempimenti legati alla sicurezza cambiano ancora..... ma questo sarà oggetto di altra trattazione).

COME ERA
Nella originaria formulazione del TU il committente verificava l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi richiedendo all'impresa:
  1. DURC;
  2.  certificato camera di commercio, industria e artigianato;
  3. un’autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII (art.90, comma 9, lettera a d.lgs. 81/2008);
  4. autocertificazione  relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
questi stessi quattro documenti dovevano essere trasmessi all'Amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori, ma la sola mancanza del DURC rendeva il titolo edilizio (DIA o PaC) sospeso (oltre alla mancanza del PSC, in caso di più imprese, e della notifica preliminare e fascicolo dell'opera quando previsti -  tutti documenti che non andavano trasmessi)

COSA CAMBIA
Nella nuova formulazione della norma, il committente o il responsabile dei lavori deve effettuare la verifica degli uomini giorno (qualora siano superiori a 200 cambiano i documenti che deve produrre l'impresa e gli allegati da trasmettere all'amministrazione competente), effettuare la verifica dell'idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi esattamente come prima e cioè richiedendo gli stessi documenti alle imprese, senza però trasmetterli tutti all'amministrazione competente.
Trasmette invece:
  1. DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi;
  2. copia della notifica preliminare qualora prevista;
  3. una dichiarazione del committente o del responsabile dei lavori attestante l'avvenuta verifica dell'idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi.
Il titolo è sospeso solo e negli stessi casi previsti nella precedente formulazione dell'art. 90 e quindi mancanza del DURC, del PSC, in caso di più imprese, e della notifica preliminare e fascicolo dell'opera quando previsti.

LE NUOVE SANZIONI AMMINISTRATIVE
La mancata trasmissione all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori, di una delle documentazione di cui sopra (DURC, notifica preliminare e dichiarazione del committente) comporta la sanzione amministrativa pecuniaria a carico del committente o del responsabile dei lavori di € 500 a € 1.800 (art. 157, co. 1, lett. b).

Quindi, per concludere, il tecnico fiduciario del committente, progettista e DL, in caso di mancata allegazione della nuova dichiarazione a firma del committente, pone lo stesso al rischio di sanzioni con inevitabili riflessi sui rapporti fiduciari con il tecnico che possono comportare riflessi economici oltre che disciplinari. Per quanto riguarda il periodo che va dal 20 agosto 2009 (entrata in vigore del D.LGS 106/2009) ad oggi la mancata allegazione al titolo edilizio della prevista dichiarazione del committente o responsabile dei lavori  (vera novità procedurale) non sospende la DIA ma espone il committente o il responsabile lavori a possibili sanzioni.

LE SANZIONI PENALI
Va posta comunque l'attenzione sul dettato dell'art. 89 del TU sicurezza che, al punto l) fornisce la definizione di "idoneità tecnico-professionale": possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.
La verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi va quindi effettuata anche in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, ponendo l'attenzione sulla idoneità delle attrezzature e dotazioni tecniche delle imprese o dei lavoratori autonomi. La mancata verifica di questi aspetti, ai sensi dell'art. 90 comma 6 lettera a), è punita ai sensi del successivo Art. 157, co. 1, lett. b) con l'arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.800 a carico del Committente o del Responsabile dei Lavori.

MODULISTICA COMUNALE
Da segnalare, in ultimo, che la modulistica dei Comuni, realizzata per agevolare la presentazione degli interventi edilizi ai professionisti e per agevolare il lavoro dell'ufficio, deve necessariamente adeguarsi ai contenuti della nuova formulazione dell'art. 90.
Magari comprendere al proprio interno la dichiarazione della committenza circa la verifica dell'idoneità dell'impresa e, nei casi in cui la notifica preliminare non è dovuta, il Comune potrà accettare una dichiarazione, nella quale il committente, o il responsabile dei lavori, dichiara la relativa non necessità.
La pretesa obbligatorietà della redazione della DIA su modelli prestampati non deve indurre in errore: la responsabilità del professionista non può essere addebitata agli uffici delle Amministrazioni, specialmente con uno strumento come la DIA dove il professionista si sostituisce agli uffici nella verifica della regolarità della procedura. Ne vale della nostra professionalità e della fiducia dei clienti.

Approfondimenti:
Decreto legislativo 81/2008 in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con allegati coordinato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106.
Il testo riporta le sanzioni a margine di ciascun articolo, aggiornato con la modifica legislativa all’ art. 3 comma 2 apportata dall’art. 6 comma 9-ter della Legge 25 del 26 febbraio 2010 (mille proroghe).
  Testo (fonte: fonte Ministero del Lavoro)

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