sabato 11 ottobre 2014

APE: evoluzioni normative

Pubblicate le nuove norme UNI TS 11300: Certificazione energetica e software di calcolo
Il 2 ottobre 2014 sono state pubblicate le nuove norme UNI TS 11300 parte 1 e 2:2014 che hanno profondamente cambiato il modo di effettuare i calcoli relativi alla certificazione energetica degli edifici. Ciò comporta che gli attuali software di calcolo in commercio non sono più idonei per la certificazione energetica.

Il DPR 59/2009 (Regolamento di attuazione dell’art. 4 del D.Lgs. 192/2005) ha stabilito che le software house debbano garantire che i valori degli indici di prestazione energetica calcolati attraverso i propri programmi abbiano uno scostamento massimo pari più o meno al 5 % rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento. Tale garanzia è attestata dal CTI (Comitato Termotecnico Italiano) con la certificazione di garanzia di conformità.
A seguito della pubblicazione delle nuove UNI TS 11300 parte 1 e 2, i vecchi certificati di conformità non risultano più validi.



 Nella stessa giornata del 2 ottobre, il CTI ha emesso il nuovo regolamento per la certificazione dei software (“Regolamento per la certificazione di garanzia di conformità ai sensi del DLgs 192/05 di software per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti - ottobre 2014”). 
Il regolamento prevede che le metodologie di calcolo dei software siano conformi alle indicazioni e interpretazioni del nuovo pacchetto normativo.
il CTI, secondo l’ordine cronologico di ricevimento della domanda di certificazione da parte del produttore, esamina l’implementazione dei casi studio con il software e, in caso positivo, assegna un numero di protocollo, pubblicandolo nell’apposita sezione del proprio sito, in attesa del rilascio del certificato di garanzia di conformità.
Il produttore del software  può autocertificare la rispondenza del proprio software alle nuove norme con un’apposita autodichiarazione sostitutiva.

Ad oggi 11 ottobre 2014 hanno ottenuto il protocollo le seguenti software house:
  • Acca Software S.p.A. - TerMus v.30 del 2.10.14 - protocollo n. 49
  • Edilclima S.r.l. - EC700 calcolo prestazioni energetiche degli edifici versione 6.0 - protocollo n. 50
  • Logical Soft S.r.l. - TERMOLOG EpiX 5 versione 2014.08 - protocollo n. 51
Alla stessa data, sul sito del CNR http://www.docet.itc.cnr.it/, risulta l'avviso a non utilizzare il DOCET per la redazione di APE.

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Nuovo libretto impianti Dal 15 ottobre gli impianti termici dovranno essere dotati del nuovo libretto impianti. L’obbligo di munire gli impianti termici di un libretto di impianto per la climatizzazione, conforme con quanto istituito dal D.M. 10 Febbraio 2014, doveva scattare il primo giugno ma il Ministero ha prorogato la data al 15 ottobre. 
Per impianti termici si intende dispositivi destinati alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi.
Questi dovranno quindi essere muniti del libretto unico, conforme al modello ministeriale, un documento che certifica l’efficienza degli impianti installati in casa. È obbligatorio tanto per i dispositivi di climatizzazione invernale che estiva; dovrà essere composto da più schede, compilato per la prima volta dall’installatore quando viene messo in funzione l’impianto e poi aggiornato dal responsabile o dal manutentore.

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Firma digitale scaduta - Il caso si riferisce ad un APE con firma digitale (quindi espressamente al file con estensione p7m o simili) redatto quando il certificato qualificato del sottoscrittore era valido, ma consegnato successivamente (come file) alla scadenza del certificato stesso (p.es. APE digitale valevole 10 anni prodotto al termine di una ristrutturazione e, a distanza di tempo,  trasmesso al notaio ai fini dell'allegazione al rogito).
Ai sensi dell’art. 21, comma 3, del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale – CAD), “l’apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione…”. Ne deriva, pertanto che il documento in questione si presenta come “documento mancante di sottoscrizione”.
L’art. 62 del DPCM 22 febbraio 2013, recante regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, stabilisce che “le firme elettroniche qualificate e digitali, ancorché sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, sono valide se alle stesse è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che collochi la generazione di dette firme rispettivamente in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del suddetto certificato”.
Pertanto, si verificano due casi:
1) precedenti APE firmati digitalmente (file di tipo .p7m o simili che, come tale, è un "originale") da riutilizzare successivamente (entro la data di scadenza dell'APE): è consigliabile apporre una "marca temporale" prima della scadenza del certificato qualificato del sottoscrittore (tre anni dall'attivazione della firma digitale);
2) APE futuri da redigere apponendo, oltre la firma digitale, anche la marca temporale. 


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Consegna dell'APE: validità delle copie 

Ha destato non poche perplessità quanto contenuto nell' "Aggiornamento Studio n. 657-2013/C
La disciplina nazionale della certificazione energetica - Guida operativa 2014" a firma di Giovanni Rizzi, approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 20.06.2014. Sono infatti giunti gli echi di richieste ai certificatori di secondi originali sollecitati ai committenti da parte degli studi notarili.
La questione trae origine dallo studio di cui sopra nel quale si argomenta quanto segue:

Certificazione energetica e libretti degli impianti

Al fine di consentire il controllo circa la sussistenza di una delle condizioni cui è subordinata la validità dell’attestato di prestazione energetica (ossia il rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dalle normative vigenti)l’art. 6, c. 5, d.lgs. 192/2005 prescrive che i libretti di impianto debbano essere allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.

Si rammenta, anche, che, come si è già avuto modo di precisare al precedente capitolo 4, bisogna, al riguardo, distinguere tra:

- l’esemplare dell’attestato di prestazione energetica destinato alla consegna
- e l’esemplare dell’attestato di prestazione energetica destinato all’allegazione all’atto traslativo e/o di nuova locazione, dovendosi ritenere l’obbligo di consegna del tutto autonomo e distinto dall’obbligo di allegazione; in particolare l’obbligo di consegna deve essere adempiuto alla chiusura della trattative, chiusura che, di norma, precede il momento in cui viene sottoscritto l’atto traslativo e/o di locazione e nel quale sorge l’obbligo di allegazione.
E i libretti di impianto (in originale o in copia) dovranno essere “uniti” esclusivamente all’esemplare destinato alla consegna, in quanto l’acquirente e/o il conduttore debbono essere messi nelle condizioni di verificare la validità dell’attestato esibito prima della stipula del contratto definitivo (si rammenta che detto attestato deve essere messo a disposizione dell’acquirente e/odel conduttore sin dall’avvio delle trattative); inoltre i libretti di impianto debbono rimanere nella loro materiale disponibilità per l’effettuazione dei successivi adempimenti, cosa che non sarebbe possibile se detti libretti fossero allegati all’attestato destinato, a sua volta, ad essere allegato al contratto definitivo (che, se soggetto a trascrizione, rimane nella raccolta degli atti del Notaio rogante e/o autenticante).
Non appare quindi neppure ipotizzabile (per motivi di ordine pratico, di successivo accesso ed utilizzo di detti libretti di impianti) una loro allegazione all’attestato destinato all’allegazione all’atto definitivo. A detto atto sarà allegato il secondo esemplare di attestato (quello, per l’appunto, destinato all’allegazione) che l’alienante e/o il conduttore avranno cura di farsi rilasciare dal tecnico certificatore unitamente al primo esemplare, quello destinato alla consegna alla controparte, un secondo ed ulteriore esemplare, che dovrà, invece, essere consegnato al Notaio (qualora l’atto definitivo debba rivestire la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata ai fini della trascrizione).
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Fermo restando l'innata capacità, tutta italica, di complicare la vita ai cittadini, vale la pena di provare a chiarire la modalità di consegna dell'APE al "committente" e se, oltre all'obbligo di trasmissione alla Regione, siano previsti ulteriori obblighi a carico del certificatore.


L’art. 6, c. 3, d.lgs. 192/2005, nel testo riscritto dal D.L. 145/2013, stabilisce testualmente che “copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresi' allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole  unita' immobiliari. ”. Lo Studio in di cui sopra argomenta che l’espressione “copia” utilizzata nel caso di specie dal legislatore equivalga a quella di “esemplare”; che l’attestato, in realtà, viene generato attraverso un programma informatico e per cui il vero “originale” è costituito dal file generato dal software utilizzato dal certificatore. Dal che, si sostiene, che copie, nel senso della norma in commento, siano tutti gli esemplari, in formato cartaceo, che il certificatore può rilasciare sulla base del file così creato. Per essere allegate, queste “copie” dovranno, comunque, recare la firma in originale del certificatore (che equivale ad una sorta di riconoscimento da parte dello stesso della corrispondenza della copia rilasciata in forma cartacea all’originale generato informaticamente).

Questa interpretazione del Notariato produce effetti paradossali:
- il certificatore viene chiamato a redigere più originali (ma l'originale per definizione è uno solo);
- il certificatore, prodotto il certificato a seguito di una ristrutturazione (quindi terminata la prestazione), potrebbe essere chiamato a distanza di anni a produrre un ulteriore copia firmata in originale.

Sembra più corretto agire secondo le seguenti modalità:
1) il certificatore redige l'APE con il proprio software e produce il file che, stampato e corredato di autocertificazione, copia del libretto di impianto (quando previsto) e documento di identità, viene firmato e consegnato al committente quale unico originale;
2) il certificatore firma digitalmente l'APE e la invia alla Regione secondo le modalità previste dalla stessa e consegna una copia della attestazione di avvenuta consegna al committente, a compimento della prestazione.

Il committente che riceve l'APE, normalmente di validità decennale, può a seconda dei casi previsti della normativa (e senza privarsi dell'originale dell'APE):
1) produrre copie conformi dell’originale APE da consegnare all'acquirente, al locatore o al notaio ai fini della consegna e dell'allegazione quando previste. Ai ai sensi dell'articolo 19 del DPR 445 del 28 dicembre 2000  è possibile, partendo da una fotocopia del documento, procedere autonomamente alla creazione di una copia conforme all'originale tramite un'autocertificazione, e validamente produrla in luogo dell'originale, solo se si tratta di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione. L'articolo 19 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 stabilisce che la conformità della copia può essere autocertificata, secondo le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 e dall'articolo 19 bis, in virtù dei commi 1 e 3 dell'articolo 47;
2) consegnare copia semplice all'acquirente o al locatore per adempiere all'obbligo di consegna;  
3) consegnare copia conforme all'originale al notaio ai fini dell'allegazione (quando dovuta) oppure esibire l'originale dell'APE al notaio che ne produce copia conforme da allegare all'atto (in questo caso caso sconta l'imposta di bollo);
4) consegnare al notaio il documento in formato elettronico, purché firmato digitalmente. In base a quanto stabilito dal DL.82/2005 e successive modifiche, il notaio deve accettare la firma digitale ed effettuare la procedura di decodifica. Appurata la veridicità del documento elettronico, potrà stampare l’APE e allegarlo al contratto senza costi aggiuntivi.

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Manutenzione caldaie: controlli ogni 4 anni. Le nuove regole.
Con l’arrivo della stagione invernale cerchiamo di fare chiarezza sulla manutenzione della caldaia per il riscaldamento autonomo e condominiale.

Le norme sui controlli sull'efficienza energetica sono cambiate con l'entrata in vigore del DPR 16 aprile 2013, n. 74 (GU n.149 del 27-6-2013)che di fatto ci uniforma alle norme europee.
Per quanto riguarda la cadenza dei controlli ai fini della sicurezza sono i primi due commi dell'Art 7 a mettere in chiaro quali sono le regole da seguire:

"Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicita' contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.

Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano piu' disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicita' contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente".

Discorso diverso sull'efficienza energetica dell'impianto, il “controllo fumi” per intenderci. In questo caso dobbiamo fare riferimento all'Art. 8 "Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici".

In base alla normativa sugli impianti di potenza compresa fra 10 e 100 kW (qui rientrano tutti quelli domestici, compresi quelli di piccoli condomini)
·         Ogni 2 anni per gli impianti termici combustibile liquido o solido
·         Ogni 4 anni per gli impianti a gas metano o GPL
Se la potenza termica della caldaia è maggiore o uguale a 100 Kw i tempi si dimezzano.

Fino ad adesso la normativa vigente (DPR 412/93, 59/2009, 192/2005 e 311/2006) prevedeva per le caldaie di potenza uguale o inferiore a 35 Kw, controlli:

- Annuali se il combustibile è liquido o solido.

- Biennale se l'impianto è a gas a focolare aperto (tipo B) all'interno dei locali o se la caldaia installata ha più di 8 anni.

- Quadriennale se l'impianto è a gas a tenuta stagna (tipo C).

Ora, invece, per tutti gli impianti a combustibile liquido o solido si passa da uno a due anni e per tutti gli impianti a gas si passa a quattro anni senza distinzione a seconda del tipo di caldaia o dell’anzianità della stessa (naturalmente per quelle inferiori o uguali a 100 Kw di potenza).

Attenzione: ricordiamo che il Decreto 74/2013 è in vigore solo in quelle regioni che non hanno recepito la direttiva 2002/91/CE con atto proprio sulla base dell’art. 17 del dlgs 192/2005 (clausola di cedevolezza), ovvero tutte le regioni ad esclusione della Liguria, Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Puglia e Sicilia che l’hanno recepita prima dell’entrata in vigore dell’ultimo DPR.


Queste regioni, quindi dovranno intervenire per garantire la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del DPR assumendoli come riferimento minimo inderogabile (art. 10 DPR 74/2013).

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