giovedì 12 marzo 2015

Modulistica CIL, CILA, SCIA, DIA e PDC: direttore lavori, collaudo e fine lavori.

La pubblicazione della modulistica nazionale e regionale fa il punto sulle modalità di richiesta/comunicazione/denuncia  delle opere edilizie.  Paradossalmente è stato necessario un intervento dello Stato per far applicare ciò che le norme prevedono da tempo: se da un lato lo Sblocca Italia ha innovato ancora il TUE declassando i frazionamenti e accorpamenti delle unità immobiliari, dall'altro la CILA,  già introdotta con il D.L. 40/2010, viene ancora discusso nelle sue modalità applicative. Unificare la modulistica a livello nazionale non è quindi solo l'occasione per livellare le differenze di applicazione locali della normativa ma costituisce la "muscolosa" volontà di ribadire le semplificazioni iniziate nel 1990 con la Legge 241 e arrivate ad oggi con una martellante opera di revisione della normativa edilizia.

Altrettanta chiarezza non è stata fatta sugli adempimenti successivi all'inizio dell'attività edilizia, in particolare sulla figura della direzione dei lavori e sulla fine dei lavori con gli adempimenti conseguenziali.

DIREZIONE DEI LAVORI. La figura del direttore dei lavori non è prevista per l'attività edilizia libera (AEL), per la comunicazione inizio lavori (CIL), per la comunicazione inizio lavori asseverata (CILA), per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ad eccezione di alcuni casistiche particolari (per es.: opere strutturali, interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti che modificano la prestazione energetica)

Non c'è traccia nel TUE 380/2001 della nomina del direttore dei lavori in queste procedure edilizie.
Il motivo è semplice: si tratta di opere minori per le quali il legislatore ha previsto uno snellimento della procedura  (quale rilevanza pubblica può avere la direzione lavori nel caso di opere interne quali lo spostamento di un tramezzo o l'apertura di una porta?).
Infatti nel caso della CILA art. 6 TUE e SCIA art. 23 comma 1 è sufficiente la comunicazione di inizio lavori che asseveri la conformità delle opere agli strumenti urbanistici da parte del progettista (non più quindi la relazione tecnica asseverata).
Neanche nella DIA è previsto il direttore dei lavori in quanto è il progettista a redigere al termine dei lavori  il collaudo finale con l'attestazione di rispondenza dell'opera al progetto presentato. 
Solo nel permesso a costruire è prevista tale figura con la funzione di vigilanza sulle prescrizioni, adempimenti e rispondenza dell'opera al progetto presentato.

Tuttavia rimane pienamente operante la disciplina delle opere in conglomerato cementizio con una serie di norme penali a carico del Direttore dei Lavori (che quindi va nominato) ove contravvenga agli obblighi previsti dalla normativa di settore. Ciò anche nella SCIA quando le opere riguardano parti strutturali.

Così anche nel caso della certificazione delle prestazioni energetiche degli edifici, ove il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l’asseverazione di conformità delle opere e dell’attestato di qualificazione energetica, di cui all’art. 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa oltre che  disciplinari dal proprio ordine o collegio.

Vale la pena sottolineare l'inclusione nella modulistica della modalità esecutiva dei lavori "in prima persona", senza alcun affidamento a ditte esterne, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore (quindi, a maggior ragione, non occorre direttore dei lavori).

FINE LAVORI. Conseguentemente a quanto sopra affermato si evince che, ultimato l'intervento:
a) il direttore dei lavori (in caso di opere interessate da specifiche norme di settore - sismica, energetica, ecc) emette, costestualmente alla dichiarazione di fine lavori, le attestazioni previste da quelle specifiche norme (ciò vale per qualsiasi procedimento edilizio);
b) il titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attivita' o la denuncia di inizio attivita', presenta, ai sensi dell'art. 25 TUE - agibilità - (quando dovuta), una dichiarazione, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilita', di conformita' dell'opera rispetto al progetto approvato (questa dichiarazione va sottoscritta dal direttore dei lavori o dal progettista in caso di SCIA), nonche' in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrita' degli ambienti;
c) il titolare della CILA non deve trasmettere alcun documento a meno che le opere non interessino norme citate al punto a) e non ci sia obbligo di aggiornare l'agibilità ai sensi dell'art. 24 comma 2 lettera c) del TUE;
d) richiesta di variazione/accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto o dichiarazione sulla invarianza della rendita catastale.


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