Così la Giunta Regione Lazio, che aveva già approvato il regolamento sulla bioedilizia con delibera 72 del 5 febbraio 2010, ha corretto il tiro con proposta 9880 del 6 maggio 2011 dove, all'art. 12 - iscrizione all'elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità energetico-ambientale, poneva come condizione per l'accesso:
1) l'abilitazione all'esercizio professionale relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad attribuite alle attuali figure professionali;
2) possessori di titolo di studio tecnico scentifico che abbiano frequentato corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici.
L'elencazione dei soggetti abilitati riproponeva esattamente quella dei certificatori energetici contenuta nella legge nazionale sulla certificazione energetica, proprio per evitare possibili impugnazioni.
In altri termini, professionisti iscritti ad albi e abilitati alla progettazione di edifici e impianti (secondo competenza) e abilitati in altre specializzazioni ma che abbiano frequentato un corso sulla certificazione energetica (indipendentemente dalla competenza).
Considerato che ai sensi della L.R. 27 Maggio 2008, n. 6 - Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia, il certificatore dovrà essere un professionista estraneo alla progettazione e alla direzione lavori, sembrava evidente la nascita di un nuovo servizio professionale da affiancare allo studio di progettazione, dalla fase della scelta dei materiali fino alla certificazione finale sulla rispondenza alle normative ambientali ed energetiche.
Il rispetto dei parametri regionali sulla bioedilizia avrebbe inoltre consentito di usufruire dei seguenti incentivi prevista dalla legge:
- contributi regionali a fondo perduto fino al 20% del costo dell'opera;
- riduzione fino al 50% del contributo sul costo di costruzione e del contributo sull'urbanizzazione secondaria richiesto dai comuni;
- bonus volumetrici sul calcolo degli indici di fabbricabilità per gli spessori delle murature e dei solai oltre i 30 cm;
- recupero fiscale del 36% in caso di demolizione e ricostruzione oltre all'iva del 10% sul costo delle opere;
Nel novembre 2011 il regolamento Regionale, così redatto, veniva inviato alla Commissione Consigliare (il passaggio in Consiglio regionale non è prescritto) per il parere di competenza e si arrivava alla definitiva DELIBERAZIONE N. 125 DEL 23/03/2012 GIUNTA REGIONALE PROPOSTA N. 9880 DEL 06/05/2011 - Adozione del Regolamento Regionale concernente: "Sistema per la Certificazione di Sostenibilità Energetico - Ambientale degli interventi di bioedilizia e per l'accreditamento dei Soggetti Abilitati al rilascio del Certificato di Sostenibilità Energetico -Ambientale", ai sensi della L. r. n. 6 del 27.05.2008, art. 9, comma 4 - in attesa di pubblicazione sul Burl.
E' qui il pasticcio. L'art. 12 cambia registro riservando la certificazione di sostenibilità energetico-ambientale ai soli abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente e iscritti al relativo ordine o collegio professionale.
I soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scentifico (anche non professionisti) potranno essere abilitati, a seguito di un corso di formazione, alla sola certificazione energetica degli edifici, limitatamente agli edifici esistenti.