giovedì 12 aprile 2012

Conversione in Legge con modificazioni del Decreto Sviluppo

In vigore la LEGGE 24 marzo 2012, n. 27 -  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'.  (GU n.71 del 24-3-2012 - Suppl. Ordinario n. 53 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2012
Capo III
Servizi professionali
Art. 9 
  
         (( (Disposizioni sulle professioni regolamentate). 
 
  1. Sono abrogate le tariffe  delle  professioni  regolamentate  nel
sistema ordinistico. 
  2. Ferma restando l'abrogazione di cui al  comma  1,  nel  caso  di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il  compenso  del
professionista e' determinato con riferimento a  parametri  stabiliti
con decreto del  Ministro  vigilante,  da  adottare  nel  termine  di
centoventi giorni successivi alla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. Entro lo  stesso  termine,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i  parametri  per
oneri  e  contribuzioni  alle  casse  professionali  e  agli  archivi
precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto  deve  salvaguardare
l'equilibrio  finanziario,  anche  di  lungo  periodo,  delle   casse
previdenziali professionali. 
  3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto continuano ad  applicarsi,  limitatamente  alla  liquidazione
delle spese giudiziali, fino alla  data  di  entrata  in  vigore  dei
decreti ministeriali di cui al comma 2  e,  comunque,  non  oltre  il
centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto. 
  4. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito,  nelle
forme  previste  dall'ordinamento,  al   momento   del   conferimento
dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere  noto  al
cliente il grado di complessita'  dell'incarico,  fornendo  tutte  le
informazioni utili circa  gli  oneri  ipotizzabili  dal  momento  del
conferimento fino alla  conclusione  dell'incarico  e  deve  altresi'
indicare i dati della polizza  assicurativa  per  i  danni  provocati
nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso  la  misura
del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di
massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita
indicando  per  le  singole  prestazioni  tutte  le  voci  di  costo,
comprensive  di  spese,  oneri  e  contributi.  Al   tirocinante   e'
riconosciuto un rimborso spese  forfettariamente  concordato  dopo  i
primi sei mesi di tirocinio. 
  5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione
del compenso del professionista, rinviano  alle  tariffe  di  cui  al
comma 1. 
  6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle  professioni
regolamentate non puo' essere superiore a diciotto mesi; per i  primi
sei mesi, il tirocinio puo' essere svolto, in presenza di un'apposita
convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini  e
il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  in
concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea
di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.  Analoghe
convenzioni possono essere stipulate tra i consigli  nazionali  degli
ordini  e  il  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
semplificazione per lo svolgimento  del  tirocinio  presso  pubbliche
amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le  disposizioni  del
presente comma non si applicano alle professioni  sanitarie,  per  le
quali resta confermata la normativa vigente. 
  7. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13  agosto  2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola: "regolamentate"
sono inserite le seguenti: "secondo  i  principi  della  riduzione  e
dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni  che  svolgono
attivita' similari"; 
    b) alla lettera c), il  secondo,  terzo  e  quarto  periodo  sono
soppressi; 
    c) la lettera d) e' abrogata. 
  8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica )). 
 
Art. 9-bis 
   (( (Societa' tra professionisti). 
 
  1. All'articolo 10 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "Le
societa' cooperative di professionisti sono costituite da  un  numero
di soci non inferiore a tre"; 
    b) al comma 4, lettera b), e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "In ogni  caso  il  numero  dei  soci  professionisti  e  la
partecipazione al capitale sociale  dei  professionisti  deve  essere
tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o
decisioni dei soci; il venir  meno  di  tale  condizione  costituisce
causa di scioglimento della societa' e  il  consiglio  dell'ordine  o
collegio professionale  presso  il  quale  e'  iscritta  la  societa'
procede alla cancellazione  della  stessa  dall'albo,  salvo  che  la
societa' non abbia provveduto a ristabilire la  prevalenza  dei  soci
professionisti nel termine perentorio di sei mesi"; 
    c) al comma 4, dopo la lettera c), e' inserita la seguente: 
      "c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura
dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati
ai   clienti   dai   singoli   soci   professionisti   nell'esercizio
dell'attivita' professionale"; 
    d) al comma 7, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Il
socio  professionista  puo'  opporre  agli  altri  soci  il   segreto
concernente le attivita' professionali a lui affidate"; 
    e) al comma 9, le parole: "salvi i diversi modelli  societari  ed
associativi" sono sostituite dalle seguenti: "salve  le  associazioni
professionali, nonche' i diversi modelli societari")).
 
Qualche considerazione:
  • Tariffa. L'art.9 comma 1 abroga le tariffe professionali. Queste possono essere utilizzate per altri 120 giorni solo per stabilire i compensi nell'ambito di vertenze giudiziarie. Entro lo stesso termine, il Governo emanerà un decreto per fissare parametri per i compensi da decidere da parte del giudice. Un altro decreto definirà gli oneri e le contribuzioni per Inarcassa e le altre casse professionali. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.
  • Compensi. La legge non impone la forma scritta, (inizialmente prevista dal decreto-legge con sanzioni disciplinari per gli inadempienti) né per il compenso pattuito, né per le altre informazioni nel preventivo al cliente. Tuttavia, in caso di contestazione dell'operato professionale o di mancata liquidazione dei compensi, solamente la forma scritta del conferimento dell'incarico garantisce la chiara individuazione delle obbligazioni fra le parti e la certezza dei compensi previsti (in caso di mancato pagamento tramite decreto ingiuntivo). La misura del compenso è libera ed  è resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando  per  le  singole  prestazioni  tutte  le  voci  di  costo, comprensive  di  spese,  oneri  e  contributi . Il termine "di massima" (non presente nell'originario  decreto legge) si riferisce quindi alla necessaria quanto difficoltosa previsione del compenso all'atto del preventivo, che comunque deve essere dettagliato. E' necessario pertanto pattuire un nuovo preventivo in caso di variazione in corso d'opera dell'incarico e degli oneri connessi.
    In caso di controversia nascente da o collegata all'incarico,  dovrà essere espletato un preliminare tentativo di composizione pre-giudiziale, tramite l’istituto della Mediazione, presso un organismo di Mediazione  iscritto al  Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero di Giustizia. Il Collegio di Roma si è attivato per stipulare una o più convenzioni in attesa della formazione dell'organismo di mediazione della categoria. Va comunicata l'esistenza o meno della polizza professionale,  obbligatoria solo dopo la riforma degli ordinamenti prevista ad agosto 2012 e relativi regolamenti attuativi (la legge dispone la sola indicazione dei dati - quindi dell'esistenza o meno della polizza) ; è vigente fino a tale data  l'art. 9 del Codice Deontologico che impone una adeguata garanzia   per i danni che il geometra possa eventualmente cagionare nell'esercizio dell'attività professionale, mediante apposita polizza assicurativa o altre garanzie equivalenti. Il Consiglio del Collegio di Roma, in relazione alle modificazioni introdotte dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 sulla disciplina del conferimento dell'incarico, ha inteso fornire quale prima indicazione un fac-simile di preventivo per prestazioni professionali che, se firmato dal committente, costituisce conferimento d'incarico. Per scaricare il preventivo/conferimento d'incarico click qui
  • Tirocinio. La durata del tirocinio non puo' essere superiore a diciotto mesi; per i  primi sei mesi, il tirocinio puo' essere svolto in concomitanza con il corso di laurea triennale o quinquennale; analogamente per lo svolgimento  del  tirocinio  presso  pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Come accennavo in un recedente post, il testo di conversione accontenta tutti: i sindacati che spingevano per un equo compenso, le P.A. che invece vogliono i praticanti laureati e gratis, gli avvocati che hanno rischiato di doverli pagare da subito. Paradossalmente un tirocinante potrà svolgere 6 mesi di tirocinio in concomitanza con il corso di laurea poi altri 6  mesi di concomitanza presso la P.A., i restanti 6 mesi presso uno studio professionale dove invece si impara realmente la libera professione.
  • Accorpamento degli Ordini. L' art.9 al comma 7 stabilisce che gli Ordini dovranno essere riformati «secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari». Va nella direzione che il CNG persegue insieme alle altre categorie dei diplomati con il necessario coinvolgimento dei laureati triennali. Entro il termine perentorio del 13 agosto 2012 gli Ordini Professionali dovranno trasmettere al governo la proposta di revisione del proprio regolamento professionale per quelle norme in contrasto con la Legge 148/2011. Non era prevista la possibilità di fusione fra le attuali figure professionali. L'introduzione del comma 7 (non presente nell'originario  decreto legge) risponde alle richieste dei diplomati, fautori dell'istituzione di una nuova figura professionale con specifiche e rinnovate competenze, tramite l'unificazione con la categoria dei laureati junior. Ciò vedrebbe risolta l'annosa questione sulla divisione delle competenze in ambito progettuale e strutturale assegnando ai nuovi tecnici laureati triennali le costruzioni semplici, anche in zona sismica, come affermato da una recente sentenza. Ciò inoltre contribuirebbe a garantire la continuità di iscrizioni e la sostenibilità previdenziale fortemente minacciata, in caso di mancata unificazione, dalla ormai prossima obbligatorietà di un titolo universitario per l'accesso alle professioni e dalla scontata iscrizione dei futuri laureati triennali negli Ordini degli ingegneri e degli architetti, oggi di maggiore appeal.
  • Società professionali.L'art.9bis modifica l'art.10 delle recente legge 138 del 12.11.2011 per:
  1. diminuire a tre il numero minimo dei soci delle cooperative di professionisti;
  2. limitare ad un terzo il capitale sociale consentito ai soci non professionisti;
  3. obbligare la copertura assicurativa per i danni ai clienti;
  4. consentire al socio professionista di opporre il segreto professionale agli altri soci per le prestazioni a lui affidate. 
Sventato il rischio d'invasione delle imprese e del capitale nel settore dei servizi professionali, si apre la possibilità per il geometra professionista di costituire, insieme ad altre figure professionali, una società professionale che diverrà titolare dell'incarico, previa comunicazione al cliente del professionista che si occuperà delle specifiche competenze. Ciò potrebbe risolvere i contenziosi legati all'assunzione di incarico ai limiti delle competenze del geometra.

Altri argomenti di interesse
  • Eliminazione del progetto preliminare e del definitivo. L'art.52 stabilisce la possibilità che, per i lavori pubblici, la progettazione esecutiva non venga preceduta dalle due fasi preliminare e definitiva, purché nel progetto esecutivo siano inclusi i requisiti previsti dalle due fasi eliminate. 
  • Srl under 35. L'art. 3 prevede facilitazioni per l'accesso di giovani con meno di 35 anni a società a responsabilità limitata. L'atto notarile è gratuito.
  • Concorrenza. Ai sensi dell'art.4, norma a tutela della concorrenza, le denunce delle Autorità contro le restrizioni alla concorrenza devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
  • Clausole vessatorie - Art.5 L'Authority antitrust dichiara la vessatorietà delle clausole vessatorie inserite nei contratti tra professionista e cliente, ai sensi della art.14 della legge 287/1990. L'Antitrust può consultare gli organismi di regolazione e vigilanza del settore della professione (tra i quali, forse, anche gli Ordini).
  • Microimprese. Art. 7. A tutela delle microimprese viene precisato che la tutela riguarda anche le pratiche commerciali scorrette tra professionista e micro-impresa.
  • Confidi - Art.10. Stabilisce di estendere anche ai liberi professionisti la partecipazione al patrimonio dei confidi di cui alla legge 269/2003.
  • Grandi eventi. Art.40 bis, nel quadro delle misure per la trasparenza, viene abrogata la competenza della Protezione Civile per gestione dei grandi eventi.
  • Infrastrutture strategiche. L'art 42 tratta dell'alleggerimento e dell'integrazione della disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche.
  • Piano carceri. L'art. 43 stabilisce che per gli interventi di realizzazione e ristrutturazione di carceri si ricorre in via prioritaria al project financing.
  • Contratto di disponibilità. Con l'art.44, a modifica del codice degli appalti, viene istituito il contratto di disponibilità con il quale un privato mette a disposizione dell'amministrazione, a fronte di un corrispettivo, un'opera destinata ad un pubblico servizio. La locazione finanziaria viene sostituita dal contratto di disponibilità.
  • Opere d'arte negli edifici pubblici. Con l'art 47, il 2% per le opere d'arte di abbellimenti di nuovi edifici pubblici viene ridotto all'1 % per edifici pubblici di costo superore a 5 milioni di euro e allo 0,5% per edifici di costo superiore a venti milioni di euro. La spesa per opere d'arte è esclusa per gli edifici industriali pubblici e per l'edilizia residenziale pubblica sia civile che militare, nonchè per edifici di costo inferiore a un milione di euro. La norma si applica ai bandi per opere d'arte non ancora pubblicati.
  • Edilizia & Social housing. Gli articoli 56 e 57 dettano norme in materia edilizia per i fabbricati in vendita da parte del costruttore e per il ripristino dell'IVA per l'housing sociale. L'art. 58 introduce semplificazioni per le procedure del Piano nazionale di edilizia abitativa.
  • Finanza di progetto. L'art.59 bis introduce una importante modifica al codice degli appalti, DLgs 163/2006, sostituendo totalmente l'art.153 sulla finanza di progetto
  • Fotovoltaico. L'art.65 tratta del fotovoltaico in zona agricola stabilendo, tra l'altro, che non è consentito l'accesso agli incentivi statali.

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