note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2012
Capo III
Servizi professionali
Art. 9 (( (Disposizioni sulle professioni regolamentate). 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. 3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante e' riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio. 5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1. 6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non puo' essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio puo' essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente. 7. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola: "regolamentate" sono inserite le seguenti: "secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attivita' similari"; b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi; c) la lettera d) e' abrogata. 8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica )).
Art. 9-bis (( (Societa' tra professionisti). 1. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le societa' cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre"; b) al comma 4, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa' e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale e' iscritta la societa' procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la societa' non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi"; c) al comma 4, dopo la lettera c), e' inserita la seguente: "c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attivita' professionale"; d) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il socio professionista puo' opporre agli altri soci il segreto concernente le attivita' professionali a lui affidate"; e) al comma 9, le parole: "salvi i diversi modelli societari ed associativi" sono sostituite dalle seguenti: "salve le associazioni professionali, nonche' i diversi modelli societari")).
Qualche considerazione:
- Tariffa. L'art.9 comma 1 abroga le tariffe professionali. Queste possono essere utilizzate per altri 120 giorni solo per stabilire i compensi nell'ambito di vertenze giudiziarie. Entro lo stesso termine, il Governo emanerà un decreto per fissare parametri per i compensi da decidere da parte del giudice. Un altro decreto definirà gli oneri e le contribuzioni per Inarcassa e le altre casse professionali. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.
- Compensi. La legge non impone la forma scritta, (inizialmente prevista dal decreto-legge con sanzioni disciplinari per gli inadempienti) né per il compenso pattuito, né per le altre informazioni nel preventivo al cliente. Tuttavia, in caso di contestazione dell'operato professionale o di mancata liquidazione dei compensi, solamente la forma scritta del conferimento dell'incarico garantisce la chiara individuazione delle obbligazioni fra le parti e la certezza dei compensi previsti (in caso di mancato pagamento tramite decreto ingiuntivo). La misura del compenso è libera ed è resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi . Il termine "di massima" (non presente nell'originario decreto legge) si riferisce quindi alla necessaria quanto difficoltosa previsione del compenso all'atto del preventivo, che comunque deve essere dettagliato. E' necessario pertanto pattuire un nuovo preventivo in caso di variazione in corso d'opera dell'incarico e degli oneri connessi.
In caso di controversia nascente da o collegata all'incarico, dovrà essere espletato un preliminare tentativo di composizione pre-giudiziale, tramite l’istituto della Mediazione, presso un organismo di Mediazione iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero di Giustizia. Il Collegio di Roma si è attivato per stipulare una o più convenzioni in attesa della formazione dell'organismo di mediazione della categoria. Va comunicata l'esistenza o meno della polizza professionale, obbligatoria solo dopo la riforma degli ordinamenti prevista ad agosto 2012 e relativi regolamenti attuativi (la legge dispone la sola indicazione dei dati - quindi dell'esistenza o meno della polizza) ; è vigente fino a tale data l'art. 9 del Codice Deontologico che impone una adeguata garanzia per i danni che il geometra possa eventualmente cagionare nell'esercizio dell'attività professionale, mediante apposita polizza assicurativa o altre garanzie equivalenti. Il Consiglio del Collegio di Roma, in relazione alle modificazioni introdotte dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 sulla disciplina del conferimento dell'incarico, ha inteso fornire quale prima indicazione un fac-simile di preventivo per prestazioni professionali che, se firmato dal committente, costituisce conferimento d'incarico. Per scaricare il preventivo/conferimento d'incarico click qui - Tirocinio. La durata del tirocinio non puo' essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio puo' essere svolto in concomitanza con il corso di laurea triennale o quinquennale; analogamente per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Come accennavo in un recedente post, il testo di conversione accontenta tutti: i sindacati che spingevano per un equo compenso, le P.A. che invece vogliono i praticanti laureati e gratis, gli avvocati che hanno rischiato di doverli pagare da subito. Paradossalmente un tirocinante potrà svolgere 6 mesi di tirocinio in concomitanza con il corso di laurea poi altri 6 mesi di concomitanza presso la P.A., i restanti 6 mesi presso uno studio professionale dove invece si impara realmente la libera professione.
- Accorpamento degli Ordini. L' art.9 al comma 7 stabilisce che gli Ordini dovranno essere riformati «secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari». Va nella direzione che il CNG persegue insieme alle altre categorie dei diplomati con il necessario coinvolgimento dei laureati triennali. Entro il termine perentorio del 13 agosto 2012 gli Ordini Professionali dovranno trasmettere al governo la proposta di revisione del proprio regolamento professionale per quelle norme in contrasto con la Legge 148/2011. Non era prevista la possibilità di fusione fra le attuali figure professionali. L'introduzione del comma 7 (non presente nell'originario decreto legge) risponde alle richieste dei diplomati, fautori dell'istituzione di una nuova figura professionale con specifiche e rinnovate competenze, tramite l'unificazione con la categoria dei laureati junior. Ciò vedrebbe risolta l'annosa questione sulla divisione delle competenze in ambito progettuale e strutturale assegnando ai nuovi tecnici laureati triennali le costruzioni semplici, anche in zona sismica, come affermato da una recente sentenza. Ciò inoltre contribuirebbe a garantire la continuità di iscrizioni e la sostenibilità previdenziale fortemente minacciata, in caso di mancata unificazione, dalla ormai prossima obbligatorietà di un titolo universitario per l'accesso alle professioni e dalla scontata iscrizione dei futuri laureati triennali negli Ordini degli ingegneri e degli architetti, oggi di maggiore appeal.
- Società professionali.L'art.9bis modifica l'art.10 delle recente legge 138 del 12.11.2011 per:
- diminuire a tre il numero minimo dei soci delle cooperative di professionisti;
- limitare ad un terzo il capitale sociale consentito ai soci non professionisti;
- obbligare la copertura assicurativa per i danni ai clienti;
- consentire al socio professionista di opporre il segreto professionale agli altri soci per le prestazioni a lui affidate.
Altri argomenti di interesse
- Eliminazione del progetto preliminare e del definitivo. L'art.52 stabilisce la possibilità che, per i lavori pubblici, la progettazione esecutiva non venga preceduta dalle due fasi preliminare e definitiva, purché nel progetto esecutivo siano inclusi i requisiti previsti dalle due fasi eliminate.
- Srl under 35. L'art. 3 prevede facilitazioni per l'accesso di giovani con meno di 35 anni a società a responsabilità limitata. L'atto notarile è gratuito.
- Concorrenza. Ai sensi dell'art.4, norma a tutela della concorrenza, le denunce delle Autorità contro le restrizioni alla concorrenza devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
- Clausole vessatorie - Art.5 L'Authority antitrust dichiara la vessatorietà delle clausole vessatorie inserite nei contratti tra professionista e cliente, ai sensi della art.14 della legge 287/1990. L'Antitrust può consultare gli organismi di regolazione e vigilanza del settore della professione (tra i quali, forse, anche gli Ordini).
- Microimprese. Art. 7. A tutela delle microimprese viene precisato che la tutela riguarda anche le pratiche commerciali scorrette tra professionista e micro-impresa.
- Confidi - Art.10. Stabilisce di estendere anche ai liberi professionisti la partecipazione al patrimonio dei confidi di cui alla legge 269/2003.
- Grandi eventi. Art.40 bis, nel quadro delle misure per la trasparenza, viene abrogata la competenza della Protezione Civile per gestione dei grandi eventi.
- Infrastrutture strategiche. L'art 42 tratta dell'alleggerimento e dell'integrazione della disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche.
- Piano carceri. L'art. 43 stabilisce che per gli interventi di realizzazione e ristrutturazione di carceri si ricorre in via prioritaria al project financing.
- Contratto di disponibilità. Con l'art.44, a modifica del codice degli appalti, viene istituito il contratto di disponibilità con il quale un privato mette a disposizione dell'amministrazione, a fronte di un corrispettivo, un'opera destinata ad un pubblico servizio. La locazione finanziaria viene sostituita dal contratto di disponibilità.
- Opere d'arte negli edifici pubblici. Con l'art 47, il 2% per le opere d'arte di abbellimenti di nuovi edifici pubblici viene ridotto all'1 % per edifici pubblici di costo superore a 5 milioni di euro e allo 0,5% per edifici di costo superiore a venti milioni di euro. La spesa per opere d'arte è esclusa per gli edifici industriali pubblici e per l'edilizia residenziale pubblica sia civile che militare, nonchè per edifici di costo inferiore a un milione di euro. La norma si applica ai bandi per opere d'arte non ancora pubblicati.
- Edilizia & Social housing. Gli articoli 56 e 57 dettano norme in materia edilizia per i fabbricati in vendita da parte del costruttore e per il ripristino dell'IVA per l'housing sociale. L'art. 58 introduce semplificazioni per le procedure del Piano nazionale di edilizia abitativa.
- Finanza di progetto. L'art.59 bis introduce una importante modifica al codice degli appalti, DLgs 163/2006, sostituendo totalmente l'art.153 sulla finanza di progetto
- Fotovoltaico. L'art.65 tratta del fotovoltaico in zona agricola stabilendo, tra l'altro, che non è consentito l'accesso agli incentivi statali.
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