mercoledì 25 aprile 2012

Certificazione energetico-ambientale e Piano Casa: nuova opportunità di lavoro

Si parlava della nascita di una nuova figura professionale: il certificatore energetico -ambientale. Poi è intervenuta la sentenza del TAR Puglia 11 giugno 2010 n. 2426 che ha escluso per la Regione Puglia la possibilità di istituire un nuovo profilo professionale con requisiti abilitanti in violazione alla competenza esclusiva statale in tema di professioni.
  Così la Giunta Regione Lazio, che aveva già approvato il regolamento sulla bioedilizia con delibera 72 del 5 febbraio 2010,  ha corretto il tiro con proposta 9880 del 6 maggio 2011 dove, all'art. 12 - iscrizione all'elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità energetico-ambientale, poneva come condizione per l'accesso:
1)  l'abilitazione all'esercizio professionale relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad attribuite alle attuali figure professionali;
2) possessori di titolo di studio tecnico scentifico che abbiano frequentato corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici.
L'elencazione dei soggetti abilitati riproponeva esattamente quella dei certificatori energetici contenuta nella legge nazionale sulla certificazione energetica, proprio per evitare possibili impugnazioni.
In altri termini, professionisti iscritti ad albi e abilitati  alla progettazione di edifici e impianti (secondo competenza) e abilitati in altre specializzazioni ma che abbiano frequentato un corso sulla certificazione energetica (indipendentemente dalla competenza). 
Considerato che ai sensi della L.R. 27 Maggio 2008, n. 6 - Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia, il certificatore dovrà essere un professionista estraneo alla progettazione e alla direzione lavori, sembrava evidente la nascita di un nuovo servizio professionale da affiancare allo studio di progettazione, dalla fase della scelta dei materiali fino alla certificazione finale sulla rispondenza alle normative ambientali ed energetiche.


Il rispetto dei parametri regionali sulla bioedilizia avrebbe inoltre consentito di usufruire dei seguenti incentivi prevista dalla legge:
  1. contributi regionali a fondo perduto fino al 20% del costo dell'opera;
  2. riduzione fino al 50% del contributo sul costo di costruzione e del contributo sull'urbanizzazione secondaria richiesto dai comuni;
  3. bonus volumetrici sul calcolo degli indici di fabbricabilità per gli spessori delle murature e dei solai oltre i 30 cm;
  4. recupero fiscale del 36% in caso di demolizione e ricostruzione oltre all'iva del 10% sul costo delle opere;
sommati agli incrementi del 35% previsti dal Piano Casa, prospettavano (specialmente nel caso di demolizione e ricostruzione) un appetibile prospettiva economica e quindi una nuova opportunità lavorativa di estremo interesse per la categoria dei geometri.


Nel novembre 2011 il regolamento Regionale, così redatto, veniva inviato alla Commissione Consigliare (il passaggio in Consiglio regionale non è prescritto) per il parere di competenza e si arrivava alla definitiva DELIBERAZIONE N. 125 DEL 23/03/2012 GIUNTA REGIONALE PROPOSTA N. 9880 DEL 06/05/2011 - Adozione del Regolamento Regionale concernente: "Sistema per la Certificazione di Sostenibilità Energetico - Ambientale degli interventi di bioedilizia e per l'accreditamento dei Soggetti Abilitati al rilascio del Certificato di Sostenibilità Energetico -Ambientale", ai sensi della L. r. n. 6 del 27.05.2008, art. 9, comma 4 - in attesa di pubblicazione sul Burl.


E' qui il pasticcio. L'art. 12 cambia registro riservando la certificazione di sostenibilità energetico-ambientale ai soli abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente e iscritti al relativo ordine o collegio professionale.
I soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scentifico (anche non professionisti) potranno essere abilitati, a seguito di un corso di formazione, alla sola certificazione energetica degli edifici, limitatamente agli edifici esistenti.
Pertanto,  per i professionisti geometri, la possibilità di fornire servizi professionali sulla certificazione di sostenibilità ambientale, rimane legata ai limiti delle competenze che la legislazione vigente gli attribuisce (e quindi alle solite contestazioni da dirimere nei tribunali con esiti scontati in mancanza di una revisione delle competenze professionali).


Il testo uscito dalla Giunta regionale invece consentiva anche ai diplomati scientifici, opportunamente formati, di operare sia nel campo della certificazione energetica che in quella della sostenibilità ambientale, a prescindere dalla competenza prevista dal titolo di studio (in quanto acquisita tramite formazione continua per gli iscritti agli albi e specifica formazione per i soli titolati). Ciò in ossequio allo spirito della legge 6/2008 che,  per limitare i costi alla cittadinanza e massimalizzare il numero di interventi, si proponeva di allargare la platea dei soggetti abilitati a tutti i soggetti in possesso di un titolo di studio tecnico scentifico, fin'anche ai dipendenti pubblici (come mai per quest'ultimi non è prevista formazione?).


Il testo finale, paradossalmente, restringe il numero dei potenziali operatori, non solo riservando la certificazione di sostenibilità ambientale ai solo iscritti agli Albi, ma anche limitando l'operato dei soggetti dotati del solo titolo di studio scentifico alla certificazione energetica degli edifici esistenti.


Tale ultima circostanza si pone poi in contrasto con la normativa nazionale sulla certificazione energetica che non pone alcun limite a questi ultimi soggetti.  Legiferare sulle competenze delle figure professionali è una prerogativa riservata alla stato: la regione si espone nuovamente ad una possibile impugnazione della norma, proprio come è accaduto alla Regione Puglia (il precedente regolamento del 2010 venne riscritto proprio per questi motivi). 


In conclusione quindi, a distanza di 4 anni dall'uscita della LR 6/2008, la normativa regionale sulla bioedilizia e sul rendimento energetico degli edifici non trova ancora applicazione e rischia di arenarsi di nuovo sui regolamenti attuativi. Peraltro in questo regolamento si prevede l'emanazione di ulteriori regolamenti sulle modalità di tenuta dell'albo dei certificatori, sui punteggi da assegnare ai fini dei contributi economici, ecc.  


Nel frattempo le prescrizioni previste dalla Legge sono obbligatorie dal 2008 (dotazione di pannelli solari per almeno 1 kw, recupero delle acque meteriche, risparmio idrico) mentre gli incentivi economici non sono stati finanziati dalla Regione e dai Comuni (al contrario occupati a definanziare il possibile per sanare altri disavanzi). Senza il finaziamento dei contributi viene a mancare il motore della legge, almeno per come era stata concepita. 

Ripercussioni sul Piano Casa. La Regione lazio ha emanato una circolare esplicativa dal titolo: 


PIANO CASA DELLA REGIONE LAZIO. PRIMI INDIRIZZI E DIRETTIVE PER LA PIENA ED UNIFORME APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 2, 3 E 6 DELLA L.R. LAZIO N. 21/2009, COME MODIFICATE, INTEGRATE E SOSTITUITE DALLA L.R. LAZIO N. 10/2011. 

L’art. 3, comma 5, della L.R. n. 10/2001 (Piano casa) impone che la realizzazione degli ampliamenti previsti al comma 1 debba avvenire nel rispetto della normativa statale e regionale in materia sostenibilità  energeticoambientale e di bioedilizia.
In particolare, si chiede di assicurare il rispetto del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 – e del relativo regolamento di attuazione, di cui al d.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 – in cui sono fissati i criteri, le modalità e le condizioni che devono essere rispettate al fine di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici.
Dovranno, inoltre, essere rispettate ed ottemperate le previsioni della l.r. 27 maggio 2008, n. 6, che detta norme in materia di architettura sostenibile e bioedilizia, volte ad assicurare un livello minimo di risparmio energetico ed idrico da rispettare nella costruzione di nuovi edifici e nell’ampliamento e ristrutturazione di quelli esistenti.
Una breve precisazione merita l’inciso finale del comma 5, secondo cui “Le percentuali di cui al comma 1” – ossia, le percentuali di ampliamento ammesse – “sono elevate di un ulteriore 10% nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 1Kw”.
L’ulteriore incremento premiale del 10%, concesso in caso di ricorso a fonti rinnovabili la cui potenza non sia inferiore ad un kilowatt, va valutato assumendo, a riferimento iniziale, il livello energetico posseduto dall’edificio, o dall’unità immobiliare, prima della realizzazione dell’ampliamento stesso; per cui, l’incremento in parola sarà dovuto solo se si realizza una produzione di energia rinnovabile, in misura non inferiore ad 1 Kw, in conseguenza diretta della realizzazione dell’ampliamento, senza tenere conto dei risparmi energetici dipendenti da impianti o tecnologie per l’uso di energie rinnovabili già presenti.

il rispetto della normativa regionale sulla bioedilizia presuppone però anche l'adeguamento al seguente articolo della LR 6/2008:



art. 4 comma 2. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, di cui rispettivamente all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche è obbligatorio:

a) il recupero delle acque piovane e delle acque grigie ed il riutilizzo delle stesse per gli usi 
compatibili, tramite la realizzazione di appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed 
erogazione;
b) l’installazione di cassette d’acqua per water con scarichi differenziati;
c) l’installazione di rubinetteria dotata di miscelatore aria ed acqua;
d) l’impiego, nelle sistemazioni delle superfici esterne dei lotti edificabili, di pavimentazioni drenanti nel caso di copertura superiore al 50 per cento della superficie stessa, al fine di conservare la naturalità e la permeabilità del sito e mitigare l'effetto noto come isola di calore.

3. Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici. Sono altresì fatti salvi, nel caso di ristrutturazioni edilizie, eventuali impedimenti tecnici adeguatamente documentati relativi agli interventi per il recupero ed il riutilizzo delle acque piovane e grigie di cui al comma 2, lettera a).

Ecco quindi gli interrogativi sull'applicazione della bioedilizia al Piano Casa:

1) Se la L.R. 6/2008 già imponeva l'obbligo della dotazione di 1 kw perchè il Piano Casa premia con il 10% di volumetria la eventuale dotazione per chi ne era sprovvisto? viene premiato un obbligo?

2) Anche gli interventi previsti dal Piano Casa possono usufruire dei finanziamenti? (fermo restando che ad oggi non è stata stanziata alcuna somma ne è stato emanato il prezziario regionale della bioedilizia, previsto dalla LR6/2008 e necessario per la valutazione del merito dei contributi secondo il protocollo Itaca)

3) Ferme restando le deroghe sul riutilizzo e il recupero delle acque piovane, come si ottempera alla LR 6/2008 in mancanza di adeguate superfici permeabili o di impedimenti alla dotazione di fonti di energia rinnovabili?

4) Perchè le prescrizioni non sono state legate al rilascio dell'abitabilità, rendendo così realmente efficace la legge? (qualcuno sospetta l'intervento della lobby dei costruttori...) 
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stralcio dell'art. 12 della:

DELIBERAZIONE N.125 DEL 23/03/2012 GIUNTA REGIONALE PROPOSTA N. 9880 DEL 06/05/2011 - Adozione del Regolamento Regionale concernente: "Sistema per la Certificazione di Sostenibilità Energetico - Ambientale degli interventi di bioedilizia e per l'accreditamento dei Soggetti Abilitati al rilascio del Certificato di Sostenibilità Energetico -Ambientale", ai sensi della L. r. n. 6 del 27.05.2008, art. 9, comma 4.


(omissis)

Art. 12
(Iscrizione agli elenchi regionali dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione di sostenibilità energetico- ambientale o energetica degli edifici)
1. Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco regionale dei soggetti abilitati ai fini dell’attività di certificazione energetico-ambientale degli edifici, e quindi essere riconosciuti come soggetti certificatori:
a) i tecnici operanti, in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente;
b) professionisti liberi o associati, i tecnici operanti in veste di dipendente di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria), abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente e iscritti al relativo ordine o collegio professionale.
2. Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco regionale dei soggetti abilitati ai fini del rilascio della sola certificazione energetica degli edifici, e quindi essere riconosciuti come soggetti certificatori energetici, i soggetti abilitati a seguito della partecipazione ai corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 14, con superamento di esame finale, ed in possesso di uno dei seguenti titoli di studio tecnico scientifici:
1. diploma di laurea in ingegneria;
2. diploma di laurea in architettura;
3. diploma di laurea in scienze agrarie;
4. diploma di laurea in scienze forestali;
5. diploma di laurea specialistica in Scienze Ambientali;
6. diploma di laurea specialistica in Chimica;
7. diploma di laurea specialistica in Fisica;
8. diploma di laurea specialistica in Scienze dell’Universo;
9. diploma di agrotecnico o agrotecnico laureato;
10. diploma di perito agrario;
11. diploma di perito industriale o perito industriale laureato;
12. diploma di geometra.
3. Possono richiedere l’iscrizione in uno degli elenchi regionali di cui ai commi 1 e 2 i soggetti abilitati come certificatori energetici-ambientali o energetici da altri Paesi appartenenti all’Unione Europea, nonché da altre Regioni o Province autonome, previa verifica da parte dell’Organismo regionale di accreditamento del possesso di adeguate competenze in coerenza con quanto previsto dal comma 2.
4. I soggetti di cui al comma 2 possono svolgere l’attività di certificazione limitatamente ad edifici già esistenti.
5. Per i soggetti di cui al comma 2, il mantenimento dell’accreditamento come soggetti certificatori è subordinato alla partecipazione, con frequenza annuale, ad un corso di aggiornamento di cui all’articolo 14 autorizzato dalla Regione ed al superamento della relativa verifica finale.

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