Aggiornamento:
Ai fini della trasmissione agli uffici regionali dell’attestato si suggerisce di integrare la denominazione dell’attestato con il seguente testo “(denominato APE ai sensi dell’art. 6 del D.L. 4.6.2013 N. 63)”, da apporre nello spazio sottostante il titolo, preferibilmente prima della stampa dell’attestato.
Sono in corso consultazioni con gli uffici regionali, le altre categorie professionali e il Notariato per verificare le possibili soluzioni da suggerire nella fase di conversione in legge del decreto.
*****************************************************************
Aggiornamento1:
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto opportuno fornire qualche chiarimento:
Nelle more dell’aggiornamento tecnico, le norme transitorie contenute all’articolo 9 del D.L. 63/2013 per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici fanno riferimento al D.P.R. 59/2009 e a specifiche norme tecniche (UNI e CTI) già note.
Conseguentemente, il D.L. 63/2013 (art.13) prevede che, solo dall’entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia di cui all’articolo 4, sia abrogato il D.P.R. 59/2009.
Pertanto, fino all’emanazione dei “famosi” decreti, si adempie alle prescrizioni del D.L. 63/2013 redigendo l’APE secondo le modalità di calcolo previste dal D.P.R. 59/2009, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE.
Clicca qui per scaricare la Circolare del MiSE su ACE e APE
********************************
Il legislatore e' a dir poco machiavellico: non si può certo affermare che l'articolazione della norma faciliti la sua comprensione a operatori e cittadini.
Non era pensabile che il Decreto Legge 66/2013, paradossalmente, ponesse i tecnici competenti nell'impossibilità di operare in attesa dell'emanazione del DM sui criteri di calcolo dell'attestazione delle prestazioni energetiche degli edifici. Di fatto dal 6 giugno l'ACE diviene APE ma non è possibile redigere l'APE in mancanza dei criteri di calcolo dallo stesso previsti.
A dirimere la questione si arriva mettendo di fila alcuni articoli del DL 63/2013, meno comprensibili nel testo aggiornato del DLgs 192/2005: