Il Consiglio di Stato, con l’Adunanza Plenaria n. 15 del 29 luglio 2011, ha stabilito che la D.I.A. non costituisce un provvedimento tacito formatosi per il decorso del termine, essendo invece una mera dichiarazione del privato rivolta all’amministrazione competente. Il terzo avrà l’onere d’impugnare l’inerzia dell’amministrazione che ha omesso di esercitare i propri poteri inibitori.
Il legislatore è successivamente intervenuto (decreto legge n. 138/2011) modificando l'art. 19 della legge n. 241/1990 tramite il comma 6-ter, stabilendo che la Dia-Scia non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono solo sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione contro il silenzio dell'amministrazione (art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).
Pertanto, osserva il Tar Veneto, “il legislatore, pur recependo l’orientamento del Consiglio di Stato sulla natura giuridica della D.I.A. (oggi S.C.I.A.), come atto del privato non immediatamente impugnabile, si discosta da tale decisione quanto ai rimedi esperibili dal terzo controinteressato, il quale ha ora a disposizione solo l’azione prevista dall’art. 31 c.p.a. per i casi di silenzio della P.A.”.
I tempi per agire contro il silenzio della PA
Il legislatore è successivamente intervenuto (decreto legge n. 138/2011) modificando l'art. 19 della legge n. 241/1990 tramite il comma 6-ter, stabilendo che la Dia-Scia non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono solo sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione contro il silenzio dell'amministrazione (art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).
Pertanto, osserva il Tar Veneto, “il legislatore, pur recependo l’orientamento del Consiglio di Stato sulla natura giuridica della D.I.A. (oggi S.C.I.A.), come atto del privato non immediatamente impugnabile, si discosta da tale decisione quanto ai rimedi esperibili dal terzo controinteressato, il quale ha ora a disposizione solo l’azione prevista dall’art. 31 c.p.a. per i casi di silenzio della P.A.”.
I tempi per agire contro il silenzio della PA
Per chiedere al Tar di accertare l'illegittimità in atto di un'attività edilizia avviata con una Dia o una Scia, il terzo che si sente leso nei propri diritti non è tenuto ad aspettare il termine (60 giorni con la Scia, 30 giorni con la Dia) concesso alla Pubblica Amministrazione per ordinare il blocco dell'attività illegittima. Il controinteressato può agire subito e presentare immediatamente l'istanza al Tar poiché le attività iniziate con la Scia possono partire già dalla data di presentazione della segnalazione all'amministrazione competente e l'amministrazione è tenuta da subito ad adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività.
Il terzo, pur trascorso il termine assegnato all’amministrazione per l’esercizio del potere inibitorio, potrà sollecitare tramite diffida, oltre l’esercizio del potere di autotutela, anche l’esercizio dei poteri sanzionatori e repressivi sempre spettanti all’amministrazione in materia edilizia e, fintantoché l’inerzia perduri e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine per l’adempimento, potrà esperire l’azione di cui all’art. 31 c.p.a., richiamata dal comma 6 ter dell’art. 19 L. 241/1990.