martedì 20 marzo 2012

Dia-Scia:I tempi a disposizione dei terzi per agire contro il silenzio della PA

Il Consiglio di Stato, con l’Adunanza Plenaria n. 15 del 29 luglio 2011, ha stabilito che la D.I.A. non costituisce un provvedimento tacito formatosi per il decorso del termine, essendo invece una mera dichiarazione del privato rivolta all’amministrazione competente.  Il terzo avrà l’onere d’impugnare l’inerzia dell’amministrazione che ha omesso di esercitare i propri poteri inibitori.
 Il legislatore è successivamente intervenuto (decreto legge n. 138/2011) modificando l'art. 19 della legge n. 241/1990 tramite il comma 6-ter, stabilendo che la Dia-Scia non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono solo sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione contro il silenzio dell'amministrazione (art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).
Pertanto, osserva il Tar Veneto, “il legislatore, pur recependo l’orientamento del Consiglio di Stato sulla natura giuridica della D.I.A. (oggi S.C.I.A.), come atto del privato non immediatamente impugnabile, si discosta da tale decisione quanto ai rimedi esperibili dal terzo controinteressato, il quale ha ora a disposizione solo l’azione prevista dall’art. 31 c.p.a. per i casi di silenzio della P.A.”.


I tempi per agire contro il silenzio della PA 
Per chiedere al Tar di accertare l'illegittimità in atto di un'attività edilizia avviata con una Dia o una Scia, il terzo che si sente leso nei propri diritti non è tenuto ad aspettare il termine (60 giorni con la Scia, 30 giorni con la Dia) concesso alla Pubblica Amministrazione per ordinare il blocco dell'attività  illegittima. Il controinteressato può agire subito e presentare immediatamente l'istanza al Tar poiché le attività iniziate con la Scia possono partire già dalla data di presentazione della segnalazione all'amministrazione competente e l'amministrazione è tenuta da subito ad adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività.
Il terzo, pur trascorso il termine assegnato all’amministrazione per l’esercizio del potere inibitorio, potrà sollecitare tramite diffida, oltre l’esercizio del potere di autotutela, anche l’esercizio dei poteri sanzionatori e repressivi sempre spettanti all’amministrazione in materia edilizia e, fintantoché l’inerzia perduri e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine per l’adempimento, potrà esperire l’azione di cui all’art. 31 c.p.a., richiamata dal comma 6 ter dell’art. 19 L. 241/1990.


APPROFONDIMENTO

Quell’azione di annullamento del provvedimento tacito di diniego dei provvedimenti inibitori, introdotta solo per via giurisprudenziale dal Consiglio di Stato, è stata definitivamente espunta dal nostro ordinamento da parte del legislatore, che ha attribuito al terzo leso dagli effetti della D.I.A. (oggi S.C.I.A.) l’azione di cui all’art. 31 c.p.a.”.
Lo ha evidenziato il Tar Veneto, sezione seconda, con la sentenza n. 298/2012, con la quale è stato giudicato inammissibile il ricorso presentato da una società contro il Comune di Garda per l'annullamento della Dia intestata a un cittadino “e/o del provvedimento tacito per silentium formatosi su tale D.I.A. a seguito del mancato esercizio da parte del Comune di Garda del potere inibitorio all'esecuzione dei lavori nei trenta giorni successivi alla presentazione in data 27.10.2011 della documentazione integrativa che era stata richiesta dal Comune”.
Il pronunciamento del Consiglio di Stato
In materia di rimedi esperibili dal terzo controinteressato rispetto alla Dia, i giudici amministrativi ricordano che “il Consiglio di Stato, con l’Adunanza Plenaria n. 15 del 29 luglio 2011, aveva stabilito che la D.I.A. non costituisce un provvedimento tacito formatosi per il decorso del termine, essendo invece una mera dichiarazione del privato rivolta all’amministrazione competente. Pertanto, secondo detta pronuncia, l’oggetto del giudizio, che vede come ricorrente il terzo leso dagli effetti della D.I.A., non può essere l’assenso tacito all’esercizio dell’attività, piuttosto, il terzo avrà l’onere d’impugnare l’inerzia dell’amministrazione, la quale, omettendo di esercitare i propri poteri inibitori, ha determinato la formazione di un provvedimento tacito di diniego di adozione di tali provvedimenti inibitori”.
Nel caso in esame, la ricorrente “sembra essersi adeguata a tale pronuncia del Consiglio di Stato nel momento in cui ha chiesto 'l’annullamento del provvedimento tacito per silentium formatosi sulla D.I.A. a seguito del mancato esercizio da parte del Comune di Garda del potere inibitorio'”.
Manovra bis: Scia e Dia non direttamente impugnabili
Tuttavia il legislatore è di nuovo intervenuto sulla materia con la Manovra bis (decreto legge n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011), che ha modificato l'art. 19 della legge n. 241/1990, introducendo il comma 6-ter. Questo comma stabilisce che la segnalazione certificata di inizio attività (Scia), la denuncia e la dichiarazione di inizio attività (Dia) non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono solo sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione contro il silenzio dell'amministrazione (art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).
Il terzo non può annullare la Dia
Pertanto, osserva il Tar Veneto, “il legislatore, pur recependo l’orientamento del Consiglio di Stato sulla natura giuridica della D.I.A. (oggi S.C.I.A.), come atto del privato non immediatamente impugnabile, si discosta da tale decisione quanto ai rimedi esperibili dal terzo controinteressato, il quale ha ora a disposizione solo l’azione prevista dall’art. 31 c.p.a. per i casi di silenzio della P.A.”.
I tempi per agire contro il silenzio della PA
E la sentenza prosegue: “Peraltro, tra le correzioni ed integrazioni del Codice del processo amministrativo introdotte da ultimo dal D.lgs. 15 novembre 2011, entrato in vigore il 9 dicembre 2011, vi è l’introduzione, all’art. 31 comma 1, dopo le parole “decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo”, della frase “e negli altri casi previsti dalla legge” cui segue il periodo, rimasto immutato “chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere”.
Il riferimento agli “altri casi previsti dalla legge” nei quali è possibile agire, dunque, ex art. 31 c.p.a., a prescindere dal decorso dei termini per la conclusione del procedimento, è chiaramente diretto al nuovo comma 6 ter dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990.
Pertanto, tale ultima integrazione dell’art. 31 c.p.a., consente di agire nei confronti del silenzio della P.A. mantenuto dopo la presentazione della S.C.I.A. o della D.I.A., ben prima della scadenza del termine finale assegnato all’amministrazione per l’esercizio del potere repressivo o modificativo, e sin da quando la S.C.I.A. o la D.I.A. vengano presentate e il terzo venga a conoscenza della loro utilizzazione.
In tal caso l’azione avrà ad oggetto, più che il silenzio, direttamente l’ accertamento dei presupposti di legge per l’esercizio dell’attività oggetto della segnalazione, con i conseguenti effetti conformativi in ordine ai provvedimenti spettanti all’autorità amministrativa.
Conclusioni
In definitiva, il rinvio operato dal legislatore all’istituto del silenzio, non riduce in maniera significativa l’ambito di tutela del quale il terzo si può giovare, considerato anche che quest’ultimo, pur trascorso il termine assegnato all’amministrazione per l’esercizio del potere inibitorio, potrà sollecitare tramite diffida, oltre l’esercizio del potere di autotutela, anche l’esercizio dei poteri sanzionatori e repressivi sempre spettanti all’amministrazione in materia edilizia e, fintantoché l’inerzia perduri e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine per l’adempimento, potrà esperire l’azione di cui all’art. 31 c.p.a., richiamata dal comma 6 ter dell’art. 19 L. 241/1990.
In conclusione, “il terzo leso dagli effetti della D.I.A. potrà giovarsi unicamente dell’azione avverso il silenzio, senza che possano residuare ulteriori strumenti di tutela. Nel ricorso in esame non è stata proposta, neppure velatamente, una domanda ex art. 31 c.p.a.. Conseguentemente, il ricorso va giudicato inammissibile”.

Per chiedere al Tar di accertare l'illegittimità in atto di un'attività edilizia avviata con una Dia o una Scia, il terzo che si sente leso nei propri diritti non è tenuto ad aspettare il termine (60 giorni con la Scia, 30 giorni con la Dia) concesso alla Pubblica Amministrazione per ordinare il blocco dell'attività  illegittima. Il controinteressato può agire subito e presentare immediatamente l'istanza al Tar.
Poiché nel caso di attività iniziate con la Scia - che possono partire già dalla data di presentazione della segnalazione all'amministrazione competente – il termine concesso all'amministrazione per ordinare il blocco dell'attività è di 60 giorni, ci si chiede se il controinteressato possa intervenire subito o debba invece aspettare i 60 giorni.
Secondo quanto emerso al convegno di Torino, nel caso di attività illegittime avviate con Scia (o con Dia) l'inerzia dell'amministrazione matura subito e non allo scadere dei 60 giorni, cioè l'amministrazione è tenuta da subito ad adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività.
Quindi, il terzo non deve aspettare i sessanta giorni ma può ricorrere subito al Tar per ordinare all'amministrazione di bloccare l'attività.
Inoltre, la regola di non ingerenza del giudice rispetto a poteri amministrativi non ancora esercitati (prevista al comma 2, art. 34 del dlgs n. 104/2010) non si applica nel caso di attività vincolata (quale è quella in cui si ricorre a Scia e Dia per l'avvio), ma solo nel caso di atti discrezionali.





DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104 - Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo.

Art. 31 
Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullita' 
 1. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo ((e negli altri casi previsti dalla legge)), chi vi ha interesse puo' chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
 2. L'azione puo' essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. E' fatta salva la riproponibilita' dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
 3. Il giudice puo' pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attivita' vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalita' e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione.

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