domenica 11 novembre 2012

Un brutto sogno......

Varato il decreto sulle professioni. Con la pubblicazione del DPR 137 del 7 agosto 2012 si chiude la stagione della riforma della professioni (link alla DPR). E si chiudono anche le speranze di utilizzare la ventata di liberalizzazioni del governo per riformare l'ormai inadeguato ordinamento del 1929 . Consentitemi di fare un riepilogo della vicenda.



1) la Legge 148/2011 (vedi articolo su questo blog) detta i seguenti principi: scomparsa delle limitazioni all'accesso alle professioni, dei vincoli residui sulle pubblicità e tariffe e della previsione di periodi di praticantato superiori ai 18 mesi necessario all'esame di stato; assicurazione obbligatoria contro eventuali danni dall'esercizio professionale; equo compenso ai praticanti; obbligo della formazione continua e organismo disciplinare esterno agli ordini. Entro il 13 agosto 2012 gli Ordini Professionali dovranno trasmettere al governo la proposta di revisione del proprio regolamento professionale. Inoltre, le disposizioni non abrogate dovranno essere raccolte dal governo in un testo unico della materia entro il termine del 31 dicembre 2012.
Il CNG sottopone ai Presidenti la propria proposta di adeguamento del regolamento professionale confidando che la stessa possa costituire l'opportunità di scrivere l'ordinamento di una nuova figura professionale con specifiche e rinnovate competenze professionali, piuttosto che un semplice adeguamento ai principi dettati dal Governo. La proposta prevedeva l'unificazione della categoria dei diplomati con la categoria dei laureati junior e la costituzione di due soli livelli: tecnici laureati e magistrali. Con la possibilità di assegnare ai primi il livello formativo minimo che l'Europa richiede per lo svolgimento della libera professione assegnando ai tecnici laureati le costruzioni semplici, anche in zona sismica. Quale diretta conseguenza, la garanzia della continuità di iscrizioni e la sostenibilità previdenziale fortemente minacciata, in caso di mancata unificazione, dalla necessità di un titolo universitario e dalla scontata iscrizione dei futuri laureati triennali in altri Ordini.

2) DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1  (vedi articolo su questo blog)- Passo indietro su tariffe e tirocini: Berlusconi, con il D.L. 13/8/2011 n. 138, aveva ancorato il compenso al riferimento delle tariffe professionali, anche se derogabili. Successivamente lo stesso governo Berlusconi con la Legge 12 novembre 2011 n. 183, aveva eliminato ogni riferimento alla tariffa professionale fermo restando il caso della liquidazione giudiziale. Con questo ultimo decreto il Governo è ritornato indietro determinando il compenso quale "adeguato" all'importanza dell'opera. La tariffa è pertanto abrogata, rimane solo come parametro residuale, da usare solo in caso di contestazione giudiziaria.Tirocini senza adeguato compenso: Sparisce la previsione dell'equo compenso di natura indennitaria al tirocinante commisurato al suo concreto apporto allo studio professionale (probabilmente per consentire l'attuale e futuro praticantato nella PA). Viene invece reintrodotta l'obbligo di effettuare il tirocinio nello studio professionale, fermo restando la possibilità di svolgere un periodo di 6 mesi di tirocinio in concomitanza con il corso di studi universitari.

3) I tavoli comuni. La categoria partecipa ad una serie di tavoli di confronto con gli altri ordini e collegi nazionali. Sono i seguenti: Co.Ge.Pa.Pi (coordinamento Geometri, Periti Agrari e Periti Industriali); PAT (professioni area tecnica) che riunisce le professioni degli Architetti, Ingegneri, Agronomi, Geometri e Periti; CUP (comitato unitario delle professioni) allargato a tutte le professioni. Questi tavoli vedono spesso la partecipazione dell'AdEPP (Associazione degli Enti di Previdenza Privati, ossia le Casse Previdenziali), la confprofessioni rappresentata dalla Confedertecnica per la parte sindacale delle professioni tecniche. Il coinvolgimento dei laureati triennali vede ai tavoli il CUP3, Coordinamento Universitari e Professionisti triennali, incontrati nel luglio 2011 durante i loro "stati generali degli ingegneri iuniores"al Teatro Capranichetta di Roma.
L'orientamento generale che si ricava dalla stampa di settore è una tendenza a modificare esclusivamente quei punti degli statuti interessati dal Decreto sulle liberalizzazioni per rimandare a data successiva un testo unico sulla singola professione. Si riscontra poi la convinta determinazione degli ingegneri a dichiarare fallita l'esperienza della laurea junior (in considerazione dei numeri esigui dei laureati triennali e della generale tendenza a proseguire gli studi) e a considerare marginali le competenze degli laureati juniores i quali, vedutisi isolati, stanno valutando l'opportunità dell'unificazione con i diplomati in un unica categoria, alternativa ai laureati senior. Savoldi assicura di aver coinvolto il Cup3 e che il nuovo regolamento sarà condiviso fra diplomati e Cup3 e che la vera partita riguarda l'obbligatorietà di iscrizione a questo albo dei futuri triennali.
I Comitati Regionali. Per lo più contrari al progetto di riforma dell'ordinamento per quanto riguarda la governance, sono invece favorevoli a limitare le modifiche dell'ordinamento ai soli punti richiesti dal Governo. Le puntualizzazioni si sono inevitabilmente concentrate sullo snellimento della categoria (numero di consiglieri, cumulabilità delle cariche, diverse modalità di elezioni fra consigli provinciali e nazionali.). Discordanze sull'organismo disciplinare: qualcuno lo preferisce provinciale piuttosto che regionale.
Savoldi replica esprimendo, a più riprese, la sua convinzione che non sia opportuno modificare i soli sette punti senza inserirli in quadro generale di riforma dell'ordinamento. Le modificazioni richieste sulla deontologia, sul praticantato e sulla tariffa coinvolgono l'intero ordinamento e le successive norme sulla professione. Quindi vale la pena di discutere l'intero ordinamento per poi, all'occorrenza, estrapolare i soli punti che possono essere inseriti nel DPR di modifica degli statuti. Peraltro il Ministro competente ha chiarito che detto DPR dovrà necessariamente limitarsi a recepire i punti del decreto liberalizzazioni ma ha anche dato la disponibilità a discutere ipotesi di semplificazione e accorpamenti. Se quindi non sarà possibile introdurre organismi regionali e modificare la governance sarà necessario appellarsi alla semplificazione per giustificare i cambiamenti che vanno oltre la delega governativa prevista dal DPR.

4) LEGGE 24 marzo 2012, n. 27 di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1. Tariffe: il comma 1 abroga le tariffe professionali. Queste possono essere utilizzate per altri 120 giorni solo per stabilire i compensi nell'ambito di vertenze giudiziarie. Compensi: la legge non impone la forma scritta, (inizialmente prevista dal decreto-legge con sanzioni disciplinari per gli inadempienti) né per il compenso pattuito, né per le altre informazioni nel preventivo al cliente. Tuttavia, in caso di contestazione dell'operato professionale o di mancata liquidazione dei compensi, solamente la forma scritta del conferimento dell'incarico garantisce la chiara individuazione delle obbligazioni fra le parti e la certezza dei compensi previsti (in caso di mancato pagamento tramite decreto ingiuntivo). La misura del compenso è libera ed è resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi . Tirocinio: La durata del tirocinio non puo' essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio puo' essere svolto in concomitanza con il corso di laurea triennale o quinquennale; analogamente per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Accorpamento degli Ordini: L' art.9 al comma 7 stabilisce che gli Ordini dovranno essere riformati «secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari». Società professionali: L'art.9bis modifica l'art.10 delle recente legge 138 del 12.11.2011 per: diminuire a tre il numero minimo dei soci delle cooperative di professionisti; limitare ad un terzo il capitale sociale consentito ai soci non professionisti; obbligare la copertura assicurativa per i danni ai clienti; consentire al socio professionista di opporre il segreto professionale agli altri soci per le prestazioni a lui affidate.

5) Giugno 2012: il Governo anticipa gli Ordini Professionali (doveva aspettare le proposte degli Ordini entro agosto 2012 o, in mancanza, intervenire entro dicembre 2012) e vara lo schema di Decreto di riforma delle professioni. Di particolare rilevanza gli articoli 6 (tirocinio per l'accesso) che prevede l'obbligatorietà del tirocinio per tutte le professioni, 7 (Formazione continua) e 9 (procedimento disciplinare) che modificano radicalmente l'attuale organizzazione dei collegi o ordini professionali, anche se è prevista una regolamentazione, concertata fra i consigli nazionali e il ministro vigilante, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del decreto.Sparisce ogni riferimento all'accorpamento degli Ordini.

6) DPR 137 del 8 agosto 2012. Il Governo, dopo le proteste e le pressioni successive alla pubblicazione della bozza e alle osservazioni del Consiglio di Stato, vara il Decreto introducendo alcune modifiche al testo originario. Le più significative, per noi, riguardano la pubblicità informativa (prevista sanzione disciplinare anche per le violazione delle regole previste nel codice del consumo e nelle norme contro la pubblicità ingannevole), polizza professionale (obbligo a partire da agosto 2013), il tirocinio ( è obbligatorio solo ove previsto dall'ordinamento professionale , può essere svolto in P.A. ed è compatibile con il pubblico impiego, regole per la formazione), formazione continua, lavoro pubblico (spariscono le incompatibilità con il pubblico impiego ex art. 8), istituzione dei consigli di disciplina (completamente riscritto).

Battaglia vinta. La comparsa del riferimento all'accorpamento degli Ordini nell'art. 9 della bozza del DPR sulle professioni (secondo indiscrezioni merito di Jogna) aveva dato speranza a chi continuava a confidare nell'operato del presidente Savoldi (per certi versi indifendibile quanto a metodo e partecipazione), tenuto conto dei tempi ristretti a disposizione per la proposta di modifica dell'ordinamento richiesta dal Governo (agosto 2013 imponeva la Legge 148/2011). Era una partita assai difficile se si considera che la proposta di unificazione, secondo quanto predicato dal presidente Savoldi, doveva essere condivisa dalle altre categorie dei diplomati e dai rappresentanti dei laureati triennali, per poi sfociare in una proposta di DPR da recapitare prima del termine di agosto. Il riferimento alla possibilità di accorpamenti sembrava quindi una "battaglia" vinta nella "guerra" che la categoria conduce per il rilancio della nostra professione. Certo, una proposta di modifica dell'ordinamento professionale, rimasto immutato dal 1929, avrebbe richiesto il coinvolgimento di tutta la categoria, dalla base ai vertici. Ma i tempi ristretti inevitabilmente conferivano a Savoldi il ruolo (con onori e oneri) di timoniere per guidare la categoria al traguardo di agosto, necessariamente di concerto con le altre figure cointeressate.

Battaglia persa. La pubblicazione a giugno del DPR 137/2012 prima in bozza e poi ad agosto nella versione definitiva vede sparire il riferimento all'accorpamento che rispondeva alle richieste dei diplomati, fautori dell'istituzione di una nuova figura professionale con specifiche e rinnovate competenze, tramite l'unificazione con la categoria dei laureati junior. Rispondeva inoltre alla necessaria continuità di iscrizioni ( fonte di sostenibilità previdenziale) in vista dalla ormai prossima obbligatorietà di un titolo universitario per l'accesso alla professione.

Guerra persa. Ma non basta. La modifica apportate nella bozza del DPR, a seguito delle proteste della categoria dei laureati sulla obbligatorietà del praticantato, hanno praticamente decretato l'inizio della fine della categoria dei diplomati tecnici. Con la repentina modifica del punto infatti è sancita la possibilità dei laureati di approdare direttamente all'esame di stato necessario all'iscrizione agli ordini degli ingegnere e degli architetti che non prevedono nel loro ordinamento il tirocinio. Pertanto un laureato triennale che intenda iniziare la professione dovrà, a parità di percorso universitario, effettuare almeno 12 mesi di praticantato (in questo momento 18 mesi, in mancanza di convenzione CNG-Università) nei collegi dei geometri e dei periti per poter approdare all'esame di stato contro l'accesso diretto all'esame nel caso degli ordini dei laureati. Naturalmente sceglierà la seconda strada e pertanto quando sarà necessario avere almeno una laurea junior per svolgere la professione il nostro albo sarà condannato all'estinzione.

Il governo ha fatto un altro pasticcio. Eppure era chiara l'intenzione del legislatore di riconoscere il tirocinio professionale come necessario per l'accesso alle professioni; considerazione che derivava anche dalla esigua percentuale di superamento dell'esame di stato e dalla palese insufficienza della sola preparazione teorica.

Così, da una battaglia vinta arriviamo a perdere la guerra. Per quanti anni ancora potremmo iscrivere i nostri praticanti diplomati? Quando diverrà obbligatorio il titolo universitario termineranno le iscrizione ai collegi professionali.

Successivamente all'uscita del DPR, altre istanze della categoria (questione competenze strutturali) inducono il CNG a indire una manifestazione nazionale di piazza dove rivendicare le nostre competenze. Dietro pressione della Cassa Previdenziale (che di propria e solitaria iniziativa aveva contattato il Ministro Passera) la manifestazione di piazza veniva convertita in convegno di categoria (attribuendo alla Cassa la motivazione dello spostamento). Nella riunione dei presidenti di collegio che precede il convegno di categoria i convenuti apprendono che la Cassa ha contattato il Ministro Passera informandolo delle preoccupazioni della categoria per la sostenibilità contributiva e della necessità di un corso di studi più confacente alla nostra professione oltre alla necessità del tirocinio per i nostri nuovi laureati ( la Cassa non ha capito che per iscriversi i nostri laureati dovranno fare prima il praticantato) e, da Savoldi, che sarebbe opportuno che i nostri laureati facciano almeno 6 mesi di praticantato prima dell'esame (anche il CNG non ha capito) e che il convegno nazionale sarà l'occasione di ascoltare dalla base la direzione che dovrà prendere la categoria! (con buona pace dei presidenti, dei consiglieri provinciali e di tutte le altre articolazioni di categoria di fatto ignorati).

Naturalmente, senza nulla togliere all'importanza della voce della base, dal convegno non sono arrivati spunti degni di particolare rilievo. Se non altro perchè l'iscritto non ha avuto neanche un documento-traccia sulla quale confrontarsi.

In conclusione. Il DPR 137/2012 pone la parola fine alle speranze di cambiamento legate alle lunga vicenda delle liberalizzazioni iniziata nel 2011. La modifica dell'ordinamento professionale del 1929 torna ad essere la priorità della categoria consapevole che tale modifica potrà avvenire solo tramite l'iter parlamentare con tempi non facilmente prevedibili e sicuramente non con questo Parlamento. Ci sono quindi tutti i tempi per avviare un dibattito interno alla categoria che coinvolga tutti i livelli della nostra istituzione. Gli ultimi accadimenti non lasciano ben sperare sul metodo e sulla partecipazione. Le imminenti elezioni dei vertici della categoria alla Cassa e al CNG già promettono faville....

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