(omissis)
Art. 9 - Disposizioni sulle professioni regolamentate
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nei caso di liquidazione da parte di un organo
giurisdizionale, il compenso di professionista è determinato con riferimento a parametri
stabiliti con decreto del ministro vigilante.
3. Il Compenso per le prestazioni professionali è pattuito per iscritto al momento del conferimento
dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità
dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza
assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura
del compenso, previamente resa nota al cliente con preventivo scritto, deve essere adeguata
all'importanza dell'opera e va pattuita in modo onnicomprensivo. L'inottemperanza di quanto
disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.