Varato il decreto sulle professioni. Con la pubblicazione del DPR 137 del 7 agosto 2012 si chiude la stagione della riforma della professioni (link alla DPR). E si chiudono anche le speranze di utilizzare la ventata di liberalizzazioni del governo per riformare l'ormai inadeguato ordinamento del 1929 . Consentitemi di fare un riepilogo della vicenda.
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domenica 11 novembre 2012
Un brutto sogno......
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giovedì 12 aprile 2012
Conversione in Legge con modificazioni del Decreto Sviluppo
In vigore la LEGGE 24 marzo 2012, n. 27 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'. (GU n.71 del 24-3-2012 - Suppl. Ordinario n. 53 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2012
note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2012
Capo III
Servizi professionali
Art. 9
(( (Disposizioni sulle professioni regolamentate).
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel
sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del
professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti
con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di
centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per
oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi
precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare
l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse
previdenziali professionali.
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione
delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei
decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il
centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
4. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle
forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento
dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al
cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresi'
indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati
nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso la misura
del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di
massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita
indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo,
comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante e'
riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i
primi sei mesi di tirocinio.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione
del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al
comma 1.
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mercoledì 1 febbraio 2012
Spigolature sulle liberalizzazioni nelle professioni
Il decreto legge sullo sviluppo abroga le tariffe professionali ma lascia, nei casi di liquidazione giudiziale dei compensi, il riferimento a "parametri stabiliti dal Ministero vigilante", che alla fine saranno l'equivalente delle vecchie tariffe professionali appena abrogate. Il decreto stabilisce inoltre che l'utilizzo di tali parametri rende il conferimento dell'incarico nullo. Ma allora, se un professionista viola il divieto di farvi riferimento, in sede di liquidazione giudiziale, il giudice applica gli stessi parametri, questa volta pero legittimamente, riportando lo stesso compenso che il professionista ha indicato nel contratto appena dichiarato nullo......
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mercoledì 25 gennaio 2012
Liberalizzazioni pubblicate sulla G.U.: altre modificazioni (le ultime?)
In fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sono state aggiunte ulteriori modificazioni al testo (non ufficiale e riportatato nel precedente articolo) uscito dal CdM.
Ecco le modificazioni evidenziate in grassetto:
Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate
1.(identico)
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del
professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti
con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della
Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze
sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse
professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe.
L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra
professionisti e consumatori o microimprese da' luogo alla nullita'
della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi
dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Ecco le modificazioni evidenziate in grassetto:
Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate
1.(identico)
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del
professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti
con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della
Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze
sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse
professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe.
L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra
professionisti e consumatori o microimprese da' luogo alla nullita'
della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi
dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
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domenica 22 gennaio 2012
LIBERALIZZAZIONI. Tariffe e tirocini: mezzo passo indietro del governo
(omissis)
Art. 9 - Disposizioni sulle professioni regolamentate
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nei caso di liquidazione da parte di un organo
giurisdizionale, il compenso di professionista è determinato con riferimento a parametri
stabiliti con decreto del ministro vigilante.
3. Il Compenso per le prestazioni professionali è pattuito per iscritto al momento del conferimento
dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità
dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza
assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura
del compenso, previamente resa nota al cliente con preventivo scritto, deve essere adeguata
all'importanza dell'opera e va pattuita in modo onnicomprensivo. L'inottemperanza di quanto
disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
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ANTITRUST:PROPOSTE DI RIFORMA CONCORRENZIALE AI FINI DELLA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA
Sul sito dell'Antitrust - http://www.agcm.it/ - il 09 gennaio 2012 è stato pubblicata la proposta di riforma concorrenziale con la quale l’Autorità vuole fornire alle Istituzioni rappresentative il proprio contributo tecnico individuando le misure che sarebbe opportuno inserire nel disegno di legge annuale per la Concorrenza e il mercato.
Ciò in ossequio all'art. 47, comma 2, della Legge 23 luglio 2009, n. 99, il quale prevede che “il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse dall’Autorità …, presenta alle Camere il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza”.L'occasione è buona per conoscere l'orientamento dell'Antitrust nei confronti delle professioni per poi verificare quanta parte della segnalazione verrà recepita nel DL per la concorrenza.
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