Visualizzazione post con etichetta organismi disciplinari. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta organismi disciplinari. Mostra tutti i post

martedì 29 gennaio 2013

Agrotecnici contro la Riforma: aggiornamento del 11.12.2012


Il TAR del Lazio ha però deciso di non discutere la richiesta di sospensiva  degli Agrotecnici ma  di rinviare direttamente la discussione ad un  “merito-breve”, al 3 luglio 2013. Quello stesso giorno si avrà la sentenza
definitiva.

venerdì 30 novembre 2012

La rivoluzione delle regole

Convegno "La rivoluzione delle regole: il ruolo dell'etica e delle regole nelle professioni, nell'impresa, nella politica e nella società"
Roma 29 novembre 2012 Auditorium Antonianum, Viale Manzoni 1

intervento di saluto in rappresentanza dei geometri di Roma

..... In questi ultimi tempi il tema delle professioni e stato al centro dell'attenzione del legislatore con diversi provvedimenti di modifica ricompresi sotto il tema delle semplificazioni, delle liberalizzazioni e della libera concorrenza. Per ultimo, il varo del DPR 137/2012 che, con un titolo altisonante "riforma degli ordinamenti professionali", prometteva grandi mutamenti, già  auspicati dagli stessi ordini professionali regolati da regolamenti obsoleti,  risalenti a più di 80 anni fa.

mercoledì 20 giugno 2012

Varato lo schema di decreto sulle professioni


giovedì 12 aprile 2012

Conversione in Legge con modificazioni del Decreto Sviluppo

In vigore la LEGGE 24 marzo 2012, n. 27 -  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'.  (GU n.71 del 24-3-2012 - Suppl. Ordinario n. 53 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2012
Capo III
Servizi professionali
Art. 9 
  
         (( (Disposizioni sulle professioni regolamentate). 
 
  1. Sono abrogate le tariffe  delle  professioni  regolamentate  nel
sistema ordinistico. 
  2. Ferma restando l'abrogazione di cui al  comma  1,  nel  caso  di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il  compenso  del
professionista e' determinato con riferimento a  parametri  stabiliti
con decreto del  Ministro  vigilante,  da  adottare  nel  termine  di
centoventi giorni successivi alla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. Entro lo  stesso  termine,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i  parametri  per
oneri  e  contribuzioni  alle  casse  professionali  e  agli  archivi
precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto  deve  salvaguardare
l'equilibrio  finanziario,  anche  di  lungo  periodo,  delle   casse
previdenziali professionali. 
  3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto continuano ad  applicarsi,  limitatamente  alla  liquidazione
delle spese giudiziali, fino alla  data  di  entrata  in  vigore  dei
decreti ministeriali di cui al comma 2  e,  comunque,  non  oltre  il
centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto. 
  4. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito,  nelle
forme  previste  dall'ordinamento,  al   momento   del   conferimento
dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere  noto  al
cliente il grado di complessita'  dell'incarico,  fornendo  tutte  le
informazioni utili circa  gli  oneri  ipotizzabili  dal  momento  del
conferimento fino alla  conclusione  dell'incarico  e  deve  altresi'
indicare i dati della polizza  assicurativa  per  i  danni  provocati
nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso  la  misura
del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di
massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita
indicando  per  le  singole  prestazioni  tutte  le  voci  di  costo,
comprensive  di  spese,  oneri  e  contributi.  Al   tirocinante   e'
riconosciuto un rimborso spese  forfettariamente  concordato  dopo  i
primi sei mesi di tirocinio. 
  5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione
del compenso del professionista, rinviano  alle  tariffe  di  cui  al
comma 1. 
  

giovedì 23 febbraio 2012

lettera aperta al Presidente CNG Fausto Savoldi

Caro Presidente,
     apprendo dal Corriere della Sera della vicenda disciplinare presso l'Ordine degli Architetti di Roma dell'arch. Zampolini, coinvolto nell'acquisto dell'appartamento al Colosseo di Claudio Scajola (vedi articolo del Corriere del 17/02/2012 (click qui).


       Fa un certo effetto leggere sulla stampa nazionale come le vicende deontologiche, quando non specchio di massima limpidezza, possano essere prese quale pretesto per mettere in discussione il ruolo degli ordini, rei di non intervenire con provvedimenti disciplinari nei confronti dei propri iscritti. L'accaduto riveste particolare rilevanza tenuto conto che l'arch. Zampolini, attualmente opera liberamente, malgrado abbia riconosciuto la propria colpevolezza e sia stato condannato, in patteggiamento, a 11 mesi di carcere per favoreggiamento.
     
      Sembrerebbe infatti che il cantiere per la ristrutturazione dell'Università di Tor Vergata (click qui) che in questi giorni vede il proliferare di transenne e recinzioni (senza il necessario cartello che indica il progettista e la ditta esecutrice) vede quale responsabile proprio l'arch. Zampolini per lavori di circa 99 milioni di euro di importo. Sicchè il solerte giornalista riporta nell'articolo la notizia dell'interrogazione, arrivata da più parti al Presidente degli Architetti di Roma, sull'operato disciplinare dell'Ordine nel caso di Zampolini, personaggio di non certa specchiata condotta morale. Il Presidente Schiattarella ha argomentato, richiamando la delicatezza della materia e la copertura della privacy sugli atti disciplinari, senza emanare alcun provvedimento. Diversamente, nel caso di una iscritta rea di aver fatto su Grupon un' offerta troppo economica, l'Ordine ha emesso  la sanzione disciplinare in pochi giorni.