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martedì 20 novembre 2012

Gli Agrotecnici ricorrono contro la Riforma al TAR Lazio


Il Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, Roberto Orlandi, così commenta:
“Noi non avremmo mai voluto ricorrere contro questo provvedimento, posto che condividiamo la maggior parte del principi contenuti nelle leggi di riforma dalle quali trova alimento il DPR; ciò che contestiamo, dunque, non è il processo di liberalizzazione delle professioni, che ci vede alfieri, ma il modo con cui il Governo lo ha attuato, secondo un principio di totale accentramento di funzioni, privando i Consigli Nazionali professionali dell’autonomia decisionale prevista per legge e, sul tirocinio professionale, ottenendo un risultato opposto a quello richiesto dalla legge n. 148/2011.

domenica 11 novembre 2012

Un brutto sogno......

Varato il decreto sulle professioni. Con la pubblicazione del DPR 137 del 7 agosto 2012 si chiude la stagione della riforma della professioni (link alla DPR). E si chiudono anche le speranze di utilizzare la ventata di liberalizzazioni del governo per riformare l'ormai inadeguato ordinamento del 1929 . Consentitemi di fare un riepilogo della vicenda.

giovedì 12 aprile 2012

Conversione in Legge con modificazioni del Decreto Sviluppo

In vigore la LEGGE 24 marzo 2012, n. 27 -  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'.  (GU n.71 del 24-3-2012 - Suppl. Ordinario n. 53 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2012
Capo III
Servizi professionali
Art. 9 
  
         (( (Disposizioni sulle professioni regolamentate). 
 
  1. Sono abrogate le tariffe  delle  professioni  regolamentate  nel
sistema ordinistico. 
  2. Ferma restando l'abrogazione di cui al  comma  1,  nel  caso  di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il  compenso  del
professionista e' determinato con riferimento a  parametri  stabiliti
con decreto del  Ministro  vigilante,  da  adottare  nel  termine  di
centoventi giorni successivi alla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. Entro lo  stesso  termine,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i  parametri  per
oneri  e  contribuzioni  alle  casse  professionali  e  agli  archivi
precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto  deve  salvaguardare
l'equilibrio  finanziario,  anche  di  lungo  periodo,  delle   casse
previdenziali professionali. 
  3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto continuano ad  applicarsi,  limitatamente  alla  liquidazione
delle spese giudiziali, fino alla  data  di  entrata  in  vigore  dei
decreti ministeriali di cui al comma 2  e,  comunque,  non  oltre  il
centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto. 
  4. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito,  nelle
forme  previste  dall'ordinamento,  al   momento   del   conferimento
dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere  noto  al
cliente il grado di complessita'  dell'incarico,  fornendo  tutte  le
informazioni utili circa  gli  oneri  ipotizzabili  dal  momento  del
conferimento fino alla  conclusione  dell'incarico  e  deve  altresi'
indicare i dati della polizza  assicurativa  per  i  danni  provocati
nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso  la  misura
del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di
massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita
indicando  per  le  singole  prestazioni  tutte  le  voci  di  costo,
comprensive  di  spese,  oneri  e  contributi.  Al   tirocinante   e'
riconosciuto un rimborso spese  forfettariamente  concordato  dopo  i
primi sei mesi di tirocinio. 
  5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione
del compenso del professionista, rinviano  alle  tariffe  di  cui  al
comma 1. 
  

sabato 4 febbraio 2012

Riforma degli ordinamenti: tappe di avvicinamento

Si moltiplicano gli incontri all'interno della categoria per esaminare la proposta del CNG di riforma dell'ordinamento in previsione del termine del 13 agosto 2012 imposto dal decreto sulle liberalizzazioni per adeguare gli statuti ai sette punti dettati dal Governo.
I tavoli comuni. La categoria partecipa ad una serie di tavoli di confronto con gli altri ordini e collegi nazionali. Sono i seguenti: Co.Ge.Pa.Pi (coordinamento Geometri, Periti Agrari e Periti Industriali); PAT (professioni area tecnica) che riunisce le professioni degli Architetti, Ingegneri, Agronomi, Geometri e Periti; CUP (comitato unitario delle professioni) allargato a tutte le professioni. Questi tavoli vedono spesso la partecipazione dell'AdEPP (Associazione degli Enti di Previdenza Privati, ossia le Casse Previdenziali), la confprofessioni rappresentata dalla Confedertecnica per la parte sindacale delle professioni tecniche. Il coinvolgimento dei laureati triennali vede ai tavoli il CUP3, Coordinamento Universitari e Professionisti triennali, incontrati nel luglio 2011 durante i loro "stati generali degli ingegneri iuniores"al Teatro Capranichetta di Roma. 
L'orientamento generale che si ricava dalla stampa di settore è una tendenza a modificare esclusivamente quei punti degli statuti interessati dal Decreto sulle liberalizzazioni per rimandare a data successiva un testo unico sulla singola professione.

mercoledì 25 gennaio 2012

Liberalizzazioni pubblicate sulla G.U.: altre modificazioni (le ultime?)

In fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sono state aggiunte ulteriori modificazioni al testo (non ufficiale e riportatato nel precedente articolo) uscito dal CdM.
Ecco le modificazioni evidenziate in grassetto:

Art. 9  Disposizioni sulle professioni regolamentate

  1.(identico)
  2. Ferma restando l'abrogazione di cui al  comma  1,  nel  caso  di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il  compenso  del
professionista e' determinato con riferimento a  parametri  stabiliti
con decreto del ministro vigilante. Con decreto  del  Ministro  della
Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e  delle  Finanze
sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse
professionale e agli archivi precedentemente  basati  sulle  tariffe.
L'utilizzazione  dei  parametri   nei   contratti   individuali   tra
professionisti e consumatori o microimprese da' luogo  alla  nullita'
della clausola relativa alla determinazione  del  compenso  ai  sensi
dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

domenica 22 gennaio 2012

LIBERALIZZAZIONI. Tariffe e tirocini: mezzo passo indietro del governo


La montagna ha partorito un topolino. Si temevano sconquassi e invece ecco il testo del decreto:

(omissis)
Art. 9 - Disposizioni sulle professioni regolamentate
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nei caso di liquidazione da parte di un organo 
giurisdizionale, il compenso di professionista è determinato con riferimento a parametri 
stabiliti con decreto del ministro vigilante.
3. Il Compenso per le prestazioni professionali è pattuito per iscritto al momento del conferimento 
dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità 
dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del 
conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza 
assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura 
del compenso, previamente resa nota al cliente con preventivo scritto, deve essere adeguata 
all'importanza dell'opera e va pattuita in modo onnicomprensivo. L'inottemperanza di quanto 
disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.