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mercoledì 25 marzo 2015

Vera semplificazione in edilizia? per chi?


Torno sempre volentieri a visitare il sito "Tecnojus" www.tecnojus.it Centro Studi tecnico-giuridici - libera associazione che si propone di approfondire in chiave interdisciplinare le relazioni tra il sistema di regole, con relative interpretazioni giurisprudenziali, e le attività professionali.

Questa volta la mia attenzione è stata catturata dalle note del Direttore del Centro Studi, arch. Romolo Galasso, sulla questione delle semplificazioni in edilizia.

Ripropongo alcuni stralci del sito, da me ridotti e elaborati ai fini della sintesi con l'invito ad approfondire la lettura sul sito sopra richiamato.


Il 30 aprile 2014 è, a prescindere dalle appartenenze politiche o partitiche, una data memorabile per la pubblicazione di una lettera aperta firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione , sulla riforma PA intitolata "vogliamo fare sul serio".
Si è trattato di un'iniziativa indirizzata ai dipendenti pubblici e ai cittadini per aprire una consultazione pubblica all'account email rivoluzione@governo.it sui 44 punti elencati e suddivisi nelle tre "categorie" (Il cambiamento comincia dalle persone, Tagli agli sprechi e riorganizzazione dell'Amministrazione, Gli Open data come strumento di trasparenza. Semplificazione di digitalizzazione dei servizi).
Diversi i punti di interesse per le professioni tecniche e giuridiche, siano esse svolte in esercizi subordinati che autonomi, ma quello che ritengo sottoporre a "bilancio" di fine anno è il punto 39, relativo alla unificazione e standardizzazione della modulistica in materia di edilizia ed ambiente, per il fatto che corrispondeva ad un obiettivo (dichiarato) e da sempre, da troppo tempo atteso e cioè "semplificare la vita dei cittadini: mai più code per i certificati, mai più file per pagare una multa, mai più moduli diversi per le diverse amministrazioni" (così, testualmente, nella lettera aperta).
Dagli esiti della consultazione pubblica pubblicati, al punto 39 si legge:
Sul punto si è registrato un consenso unanime per l'unificazione e la standardizzazione della modulistica in materia di edilizia ed ambiente, a cui si aggiungono numerose proposte quali ad esempio:
  1. l'adozione di un regolamento edilizio tipo a livello nazionale;
  2. una disciplina semplice e chiara;
  3. la modifica della legislazione concorrente in materia di governo del territorio;
  4. la regolamentazione dei diversi, troppi enti che intervengono nei procedimenti edilizi;
  5. la gestione telematica delle pratiche edilizie tramite un unico software su scala nazionale.
A fine anno 2014 sul versante "semplificazione e sburocratizzazione" ci ritroviamo:
  1. adottati/approvati 4 moduli unificati e semplificati, ovvero:
    1. i moduli unificati e semplificati per la SCIA edilizia (30 pagine) e il permesso di costruire (27 pagine) di cui all'accordo Italia Semplice siglato il 12 giugno 2013 tra Governo, Regioni ed Enti locali (Conferenza Unificata), pubblicati in G.U. n. 161 del 14 luglio 2014, s.o. n. 56;
    2. i moduli unici semplificati per la comunicazione di inizio lavori (CIL, 6 pagine) e la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA, 10 pagine) per gli interventi di edilizia libera, approvati dalla Conferenza Unificata il 18 dicembre (probabilmente in attesa di pubblicazione in GU anche se il comunicato del Governo precisa che le Regioni e i Comuni dovranno adeguarsi entro il 16 febbraio 2015).
  2. un decreto "sblocca Italia", n. 133/2014, convertito in legge, con modificazioni, n. 164/2014, col quale sono state apportate varie modifiche legislative compreso quelle al testo unico edilizia, anche di previsione del regolamento edilizio tipo nazionale (unico).
Per quanto concerne le semplificazioni ed altre misure in materia edilizia apportate con il decreto sblocca Italia n. 133/2014, quelle più significative stabilite dall'art. 17 (aventi il fine di semplificare le procedure edilizie e di ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonchè di assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo - così il comma 1), si ritengono essere:
  • ricompresi negli interventi di manutenzione straordinaria anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari;
  • nella CILA, al professionista non è più richiesta una relazione tecnica  bensì la redazione di un elaborato progettuale e l'asseverazione della conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio;
  • sottratto dall'intervento di ristrutturazione soggetto a permesso di costruire l'aumento di unità immobiliari e le modifiche delle superfici;
  • apportate le modifiche terminologiche alla DIA laddove sostituita dalla SCIA;
  • estesi gli interventi subordinati a SCIA anche alle varianti a permessi di costruire;
  • definito normativamente il mutamento d'uso urbanisticamente rilevante;
  • inserito il permesso di costruire convenzionato;
  • integrata la disciplina sanzionatoria per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.
Agli "addetti ai lavori" non sfuggirà che diverse di queste modifiche e/o integrazioni non rientrano nel concetto di semplificazione.
Effettivamente, molte sono fattori, se non proprio di complicazione, di verosimile caos, richiedenti la massima attenzione e, auspicabilmente, interventi correttivi del legislatore.

VIGILANZA SULL'ATTIVITA' URBANISTICA E EDILIZIA E RESPONSABILITA' 
Prima dell'entrata in vigore del c.d. decreto Sblocca Italia, convertito con modifiche nella legge n. 164/2014, l'art. 29 del testo unico edilizia, relativo alla responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonchè anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività, prevede(va):
3. Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
A seguito dell'entrata in vigore della legge di conversione, con modifiche, del decreto "sblocca Italia", disponendo l'art. 17, comma 2, che L'espressione «denuncia di inizio attività» ovunque ricorra nel d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, è sostituita dalla seguente: «segnalazione certificata di inizio attività», risulta modificato anche l'articolo 29 del suddetto testo unico sia nella rubrica che nel comma 3, per cui il nuovo testo risulterebbe:
Art. 29 (L) - Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività
3. Per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
A caldo, a seguito della novella apportata con lo sblocca Italia al suddetto art. 29, sembrerebbe che:
  • la sanzione penale per falsità nell'asseverazione della SCIA non sia più quella indicata al comma 6 della legge 241/90 bensì sia stata riportata nell'ambito dell'articolo 481 del CP;
  • l'asseverazione della DIA edilizia prevista dall'art. 22, comma 3, e art. 23 del testo unico edilizia (superDIA), rimanga priva di sanzione penale, come nel caso della CILA, per l'assenza di disposizione specifica o di rinvio al codice penale;
  • sia stato slegato il secondo periodo dal primo, per cui risulterebbe improprio riferire alla SCIA le dichiarazioni non veritiere per lo specifico rinvio all'articolo 23, comma 1, il quale, come noto, riguarda la DIA (superDIA), peraltro espressamente escluso dalla ridenominazione, per cui le sanzioni disciplinari potrebbero "trovare comunicazione" solo nell'ambito della DIA e non anche della SCIA.

Sempre a seguito del decreto legge c.d. "sblocca Italia" (d.l. n. 133/2014), sempre all'insegna della semplificazione e con riferimento al testo unico edilizia, sono state decise le seguenti modifiche e precisazioni (cfr. art. 17): nel Capo III, Titolo II, Parte Ila rubrica è sostituita dalla seguente: «SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ E DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ» .

comma 2: L'espressione «denuncia di inizio attività» ovunque ricorra nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, è sostituita dalla seguente: «segnalazione certificata di inizio attività».

Con le due disposizioni in commento, il legislatore ha stabilito che:

  1. l'articolo 22 mantiene la sua rubrica, e cioè "interventi subordinati a denuncia di inizio attività" anche se i primi tre commi (il comma 1, il comma 2 e il nuovo comma 2-bis) riguardano gli interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività, mentre il comma 7 riguarda una disciplina particolare dei predetti interventi subordinati a SCIA fatta esclusione di quelli descritti dal nuovo comma 2-bis;
  2. ogni altro ricorrere dell'espressione relativa all'acronimo DIA sia sostituita con quella relativa all'acronimo SCIA.
È quest'ultima decisione quella problematica perchè negli articoli a seguire, successivi rispetto a quelli espressamente esclusi dalla modifica, risultano diversamente disciplinati i due istituti procedimentali originariamente corrispondenti alla DIA e alla SuperDIA per quanto concerne la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni.
Applicando letteralmente il precetto si dovrebbe sostituire SCIA sempre ove ricorre la DIA,e questo anche in tutti gli articoli del titolo IV, relativo alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni ; se ciò fosse, si creerebbe un contrasto tra l'articolo citato nel precetto normativo e l'espressione sostituita presente nel medesimo (cfr. artt. 33, comma 6-bis, 34, comma 2-bis, 35, comma 3-bis, art. 36, comma 1, art. 37, comma 5, ed art. 44, comma 2-bis).
L'espressione "denuncia di inizio attività" risulta sostituita da quella di "segnalazione certificata di inizio attività" anche negli articoli del titolo IV dove si fa esplicito riferimento all'art. 22 comma 3 che riguarda la DIA e non alla SCIA.
In poche parole, con lo sblocca Italia si è sostituita un'espressione dove non si doveva, ovvero ove ricorreva un'espressione che non andava sostituita proprio in ragione del fatto che si riferisce ad un titolo abilitativo diverso (sic!!!).
Evidente la conseguenza: il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia vigente è ora "affetto" da discrasia laddove il riferimento all'articolo 22, comma 3 viene riferito ad un titolo abilitativo diverso e cioè alla SCIA in luogo della DIA (sic!! sic!!).

SUL PERCHE' DELLA MODULISTICA
Presupposto di ogni ragionamento è il fatto che il modulo abbia (a monte) i suoi perché; risponda cioè a un'esigenza e quindi abbia (prima, e/o acquisti poi) un senso, un significato o più nel contesto in cui si pone, ossia nella disciplina dell'attività edilizia.
Solo in questo modo sarà possibile misurare se quel modulo consente di soddisfare l'esigenza, o meglio le esigenze che lo "richiedono" e/o che in esso convergono: la disciplina dell'attività edilizia, infatti, coinvolge una pluralità di soggetti, differentemente interessati alla stessa.
In un precedente commento relativo ai moduli unificati per CIL e CILA, dicevo che iI modulo, in via generale, rappresenta lo strumento di "interfaccia" tra cittadini e professionisti con la Pubblica Amministrazione, ovvero tra due categorie di soggetti posti (obbligatoriamente) l'uno in relazione con l'altro.
Nell'immaginario collettivo, il modulo è il primo adempimento burocratico col quale deve "misurarsi" l'interlocutore: deve capire e compilare quel foglio o documento o stampato contenente le "formule burocratiche" stabilite da un soggetto autoritativo, necessario per indirizzare le domande a lui dirette (e che lui, di conseguenza, dovrebbe a sua volta capire, ponendo un problema - anche serio - di linguaggio).
Il modulo, per dirla altrimenti, contiene le "domande" del soggetto a cui vengono rivolte istanze. Sembra un gioco di parole: il cittadino per fare le sue richieste alla P.A., alle quali questa deve rispondere, deve prima rispondere alle richieste che quella P.A. gli fa su quella sua richiesta - come dire che la P.A. risponde preliminarmente alla domanda con altre domande (una volta si diceva che non era educato rispondere ad una domanda con altre domande! altri tempi, forse).
....  il modulo relativo alla CIL riguardante gli interventi di edilizia libera, difficilmente potrà essere compilato dal cittadino senza l'aiuto di un "esperto", anche se, prossimamente, potrà disporre delle istruzioni d'uso promesse.
Infatti, dubito che, di norma, il cittadino sia autonomamente in grado di:
  • qualificare il proprio intervento di edilizia libera tra quelli ammessi a CIL (e cioè ricondurlo ad una o più delle espressioni normative utilizzate nell'elencazione);
  • stabilire se:
    • siano o meno necessari altri atti di assenso dalle competenti amministrazioni (c.d. atti presupposti);
    • l'intervento rientra o meno nell'ambito del procedimento automatizzato ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.p.r. n. 160/2010;
    • l'intervento rientra o meno nell'ambito del procedimento ordinario ai sensi dell'art. 7 del d.p.r. n. 160/2010;
    • l'intervento rientri o meno nell'ambito di applicazione delle disposizioni legislative inerenti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavori di cui al d.lgs. n. 81/2008, ed in particolare negli obblighi relativi ai cantieri temporanei o mobili (titolo IV), con relative procedure, verifiche, eccetera.
  • descrivere in cosa consiste l'intervento di edilizia libera già qualificato in uno o più di quelli ammessi a CIL.

giovedì 12 marzo 2015

Modulistica CIL, CILA, SCIA, DIA e PDC: direttore lavori, collaudo e fine lavori.

La pubblicazione della modulistica nazionale e regionale fa il punto sulle modalità di richiesta/comunicazione/denuncia  delle opere edilizie.  Paradossalmente è stato necessario un intervento dello Stato per far applicare ciò che le norme prevedono da tempo: se da un lato lo Sblocca Italia ha innovato ancora il TUE declassando i frazionamenti e accorpamenti delle unità immobiliari, dall'altro la CILA,  già introdotta con il D.L. 40/2010, viene ancora discusso nelle sue modalità applicative. Unificare la modulistica a livello nazionale non è quindi solo l'occasione per livellare le differenze di applicazione locali della normativa ma costituisce la "muscolosa" volontà di ribadire le semplificazioni iniziate nel 1990 con la Legge 241 e arrivate ad oggi con una martellante opera di revisione della normativa edilizia.

Altrettanta chiarezza non è stata fatta sugli adempimenti successivi all'inizio dell'attività edilizia, in particolare sulla figura della direzione dei lavori e sulla fine dei lavori con gli adempimenti conseguenziali.

DIREZIONE DEI LAVORI. La figura del direttore dei lavori non è prevista per l'attività edilizia libera (AEL), per la comunicazione inizio lavori (CIL), per la comunicazione inizio lavori asseverata (CILA), per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ad eccezione di alcuni casistiche particolari (per es.: opere strutturali, interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti che modificano la prestazione energetica)

Non c'è traccia nel TUE 380/2001 della nomina del direttore dei lavori in queste procedure edilizie.
Il motivo è semplice: si tratta di opere minori per le quali il legislatore ha previsto uno snellimento della procedura  (quale rilevanza pubblica può avere la direzione lavori nel caso di opere interne quali lo spostamento di un tramezzo o l'apertura di una porta?).
Infatti nel caso della CILA art. 6 TUE e SCIA art. 23 comma 1 è sufficiente la comunicazione di inizio lavori che asseveri la conformità delle opere agli strumenti urbanistici da parte del progettista (non più quindi la relazione tecnica asseverata).
Neanche nella DIA è previsto il direttore dei lavori in quanto è il progettista a redigere al termine dei lavori  il collaudo finale con l'attestazione di rispondenza dell'opera al progetto presentato. 
Solo nel permesso a costruire è prevista tale figura con la funzione di vigilanza sulle prescrizioni, adempimenti e rispondenza dell'opera al progetto presentato.

Tuttavia rimane pienamente operante la disciplina delle opere in conglomerato cementizio con una serie di norme penali a carico del Direttore dei Lavori (che quindi va nominato) ove contravvenga agli obblighi previsti dalla normativa di settore. Ciò anche nella SCIA quando le opere riguardano parti strutturali.

Così anche nel caso della certificazione delle prestazioni energetiche degli edifici, ove il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l’asseverazione di conformità delle opere e dell’attestato di qualificazione energetica, di cui all’art. 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa oltre che  disciplinari dal proprio ordine o collegio.

Vale la pena sottolineare l'inclusione nella modulistica della modalità esecutiva dei lavori "in prima persona", senza alcun affidamento a ditte esterne, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore (quindi, a maggior ragione, non occorre direttore dei lavori).

FINE LAVORI. Conseguentemente a quanto sopra affermato si evince che, ultimato l'intervento:
a) il direttore dei lavori (in caso di opere interessate da specifiche norme di settore - sismica, energetica, ecc) emette, costestualmente alla dichiarazione di fine lavori, le attestazioni previste da quelle specifiche norme (ciò vale per qualsiasi procedimento edilizio);
b) il titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attivita' o la denuncia di inizio attivita', presenta, ai sensi dell'art. 25 TUE - agibilità - (quando dovuta), una dichiarazione, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilita', di conformita' dell'opera rispetto al progetto approvato (questa dichiarazione va sottoscritta dal direttore dei lavori o dal progettista in caso di SCIA), nonche' in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrita' degli ambienti;
c) il titolare della CILA non deve trasmettere alcun documento a meno che le opere non interessino norme citate al punto a) e non ci sia obbligo di aggiornare l'agibilità ai sensi dell'art. 24 comma 2 lettera c) del TUE;
d) richiesta di variazione/accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto o dichiarazione sulla invarianza della rendita catastale.


giovedì 4 luglio 2013

La Direzione dei Lavori

Quando occorre la nomina del Direttore dei Lavori?
Non dipende dalla qualificazione giuridica dell'intervento ma dalla procedura edilizia prescritta per effettuare le opere. La figura del direttore dei lavori non è prevista per l'attività edilizia libera (AEL), per la comunicazione inizio lavori (CIL), per la comunicazione inizio lavori asseverata (CILA), per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ad eccezione  di alcuni casistiche particolari (per es.: opere strutturali, interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti che modificano la prestazione energetica)

Non c'è traccia nel TUE 380/2001 della nomina del direttore dei lavori in queste procedure edilizie.
Il motivo è semplice: si tratta di opere minori per le quali il legislatore ha previsto uno snellimento della procedura dove:
a) nel caso di CIL e CILA è sufficiente la dichiarazione di conformità agli strumenti urbanistici da parte del progettista;
b) nel caso di SCIA le funzioni della direzione lavori relative agli obblighi in termini di vigilanza durante le opere, prescrizioni, adempimenti e dichiarazione di rispondenza dell'opera al progetto presentato, sono sostituite dal collaudo dell'opera da parte del progettista e non del direttore dei lavori. Quale rilevanza pubblica può avere la direzione lavori nel caso di opere interne quali lo spostamento di un tramezzo o l'apertura di una porta? La figura del progettista ha già verificato e asseverato la rispondenza con gli strumenti urbanistici e normativa sugli impianti al momento della comunicazione

 Solo nel permesso a costruire (e nella DIA sostitutiva del permesso a costruire) è prevista tale figura che opera successivamente all’approvazione del progetto e che riguarda essenzialmente la fase esecutiva della realizzazione dell’opera e sono previste le relative sanzioni. Non c'è sanzione invece per il direttore dei lavori nel caso di CILA e SCIA. Almeno nel T.U.E.

Ciò malgrado il Comune di Roma, nella modulistica predisposta per la CILA, richiede comunque la nomina del Direttore dei Lavori, richiamando all'osservanza dell'articolo 1 e 2 del Regolamento Edilizio Comunale vigente.

La cosa appare  impropria in quanto successive norme a carattere nazionale hanno semplificato taluni interventi edilizi nel senso detto sopra. 

Il Regolamento Edilizio Generale del Comune di Roma, risalente al 1934, pur se con limitati aggiornamenti,  non ha recepito le nuove procedure edilizie e disciplina ancora, in quegli articoli,  il rilascio del titolo "autorizzazione edilizia", soppiantato già dal 1985 dall'art. 26 della Legge 47/85 fino ad arrivare alla DIA prima e alla CILA poi. 

Ma il cambiamento è stato proprio quello: non esiste piu' l'autorizzazione edilizia (intesa come rilascio di una documento amministrativo) ma l'attività edilizia prevista dalla CILA è libera e va solo "comunicata". L'art. 6 del TUE, al primo comma, fa salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali ma non le prescrizioni superate dal normative nazionali (altrimenti, paradossalmente, l'autorizzazione edilizia sopravvive) pertanto la procedura prevista dall'art. 1 e 2 del R.E.G. non è più vigente. Altrimenti, come sarebbe possibile dichiarare nella relazione tecnica asseverata ai sensi del comma 4 dell'art. 6 del TUE, che per i previsti lavori  la normativa vigente non prevede il rilascio di un titolo abilitativo?

Allo stesso modo il Comune di Roma prevede per la CILA la dichiarazione di fine lavori (ai sensi dell'art. 6 del TUE)  e il collaudo da parte del professionista (questa volta ai sensi dell'art. 23 comma 7 del TUE che riguarda invece la DIA ora SCIA), in questo caso chiamato curiosamente "tecnico incaricato" (perchè stavolta non chiamarlo direttore dei lavori se vige ancora l'art. 1 e 2 del R.E.G.?). Ma nell'art. 6 del TUE non vi è traccia del fine lavori e del collaudo. Altrimenti perchè inserire tali opere all'art. 6 "edilizia libera" se la procedura è la stessa della SCIA?

martedì 20 marzo 2012

Dia-Scia:I tempi a disposizione dei terzi per agire contro il silenzio della PA

Il Consiglio di Stato, con l’Adunanza Plenaria n. 15 del 29 luglio 2011, ha stabilito che la D.I.A. non costituisce un provvedimento tacito formatosi per il decorso del termine, essendo invece una mera dichiarazione del privato rivolta all’amministrazione competente.  Il terzo avrà l’onere d’impugnare l’inerzia dell’amministrazione che ha omesso di esercitare i propri poteri inibitori.
 Il legislatore è successivamente intervenuto (decreto legge n. 138/2011) modificando l'art. 19 della legge n. 241/1990 tramite il comma 6-ter, stabilendo che la Dia-Scia non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono solo sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione contro il silenzio dell'amministrazione (art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).
Pertanto, osserva il Tar Veneto, “il legislatore, pur recependo l’orientamento del Consiglio di Stato sulla natura giuridica della D.I.A. (oggi S.C.I.A.), come atto del privato non immediatamente impugnabile, si discosta da tale decisione quanto ai rimedi esperibili dal terzo controinteressato, il quale ha ora a disposizione solo l’azione prevista dall’art. 31 c.p.a. per i casi di silenzio della P.A.”.


I tempi per agire contro il silenzio della PA 
Per chiedere al Tar di accertare l'illegittimità in atto di un'attività edilizia avviata con una Dia o una Scia, il terzo che si sente leso nei propri diritti non è tenuto ad aspettare il termine (60 giorni con la Scia, 30 giorni con la Dia) concesso alla Pubblica Amministrazione per ordinare il blocco dell'attività  illegittima. Il controinteressato può agire subito e presentare immediatamente l'istanza al Tar poiché le attività iniziate con la Scia possono partire già dalla data di presentazione della segnalazione all'amministrazione competente e l'amministrazione è tenuta da subito ad adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività.
Il terzo, pur trascorso il termine assegnato all’amministrazione per l’esercizio del potere inibitorio, potrà sollecitare tramite diffida, oltre l’esercizio del potere di autotutela, anche l’esercizio dei poteri sanzionatori e repressivi sempre spettanti all’amministrazione in materia edilizia e, fintantoché l’inerzia perduri e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine per l’adempimento, potrà esperire l’azione di cui all’art. 31 c.p.a., richiamata dal comma 6 ter dell’art. 19 L. 241/1990.

mercoledì 7 marzo 2012

La natura della Denuncia-Segnalazione di Inizio Attività (DIA-SCIA)

Con decisione n. 15 depositata il  29 luglio 2011, il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria ha affermato che, al trascorre dei termini previsti dalla DIA,  non consegue né un provvedimento a formazione tacita (silenzio assenso), né un provvedimento a fattispecie progressiva.
      Poiché il decorso del termine in esame pone fine alla possibilità di un procedimento amministrativo di divieto, il silenzio in questione preclude all’amministrazione l’esercizio del potere inibitorio a seguito dell’infruttuoso decorso del termine perentorio all’uopo sancito dalla legge.
       Appurato che la denuncia di inizio attività non è un provvedimento amministrativo a formazione tacita e non dà luogo in ogni caso ad un titolo costitutivo, "ma costituisce un atto privato volto a comunicare l’intenzione di intraprendere un’attività direttamente ammessa dalla legge", la cassazione in seduta plenaria esclude:
a) che il comportamento dell'amministrazione si riferisca all’esercizio del potere inibitorio; 
b) che il terzo interessato, decorso senza esito il termine per l'esercizio del potere inibitorio, sia legittimato a richiedere all'Amministrazione l’adozione dei provvedimenti di "autotutela" (che afferiscono a procedimenti amministrativi - quindi, per quanto detto sopra, non riferibili alla DIA-Scia); 
c) che si sia di fronte al silenzio-rifiuto maturato in ordine all’esplicazione del potere sanzionatorio di cui all’art. 21 della legge n. 241/1990.

sabato 9 ottobre 2010

SCIA/DIA: l'asseverazione del progettista abilitato

In relazione all’attività professionale del geometra nella materia edilizia assume particolare rilevanza la manutenzione del patrimonio edilizio esistente ove il committente affida al tecnico-progettista l’incarico di redigere la Dia/SCIA secondo il dettato del TUE 380/2001 come integrato dalla Legge 122/2010 di modifica dell’art. 19 della Legge 241/90.


Sanzioni previste nella Legge 122/2010 (riferite alla SCIA). Il comma 6 del novellato articolo 19 della legge 241/90 recita "Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni."


La responsabilità penale è dunque posta in capo ai soggetti che devono rendere:


• dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
• attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati (corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione);
• dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese (legge 133/2008), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo (dell'art. 19, comma 1).


Sanzioni previste nel TUE 380/2001 (riferite alla DIA). Per quanto concerne la materia edilizia, l'art. 29, comma 3, del testo unico edilizia (di cui al d.p.r. 380/2001), stabilisce, come noto, che "Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all’articolo 23, comma 1, l’amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari".


Il richiamato art. 481 del Codice penale, che fa parte dei "delitti contro la fede pubblica" (titolo VII), "della falsità in atti" (capo III), è rubricato "falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità" (sono tali, agli effetti della legge penale "i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi") e stabilisce che:


chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da € 51 a € 516. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e segg. della legge 689/1981.

giovedì 8 luglio 2010

Dia e DURC: nuovi obblighi per il R.L.

DIA: MANCATA ALLEGAZIONE DI DOCUMENTI, MODELLI COMUNALI ERRATI, SANZIONI PER IL COMMITTENTE
Modifiche introdotte dal D.LGS 106/2009 al TU sicurezza D.LGS. 81/2008 e riflessi sul testo unico dell'edilizia

CAMBIANO GLI ALLEGATI ALLA DIA E AI PERMESSI A COSTRUIRE - LA MANCANZA DEL DURC SOSPENDE LA DIA
Si segnala da più parti l'esigenza di sottolineare alcune novità, operative dal 20 agosto 2009, ovvero dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 3/08/2009 n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

In particolare, l’art. 59 d.lgs 106/2009 ha modificato l’art. 90 d.lgs. 81/2008 “Obblighi del committente e del responsabile dei lavori”, introducendo alcune novità, per quanto riguarda i documenti obbligatori da presentare in allegato ai progetti edilizi.

Ora, la norma che ha precisato detti adempimenti, ovvero l’art. 90, comma 9, del d.lgs. 81/2008 è stato modificato. Vediamo le novità.