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giovedì 16 luglio 2015

CERTIFICAZIONE ENERGETICA: DAL RECEPIMENTO DELLA NORMA EUROPEA ALLA REALTA’ DEL MERCATO PROFESSIONALE ITALIANO

La legislazione comunitaria sull'efficienza energetica deriva da una serie di direttive che affidano l'attuazione delle misure contenute agli Stati membri. Le direttive di riferimento sono le 2002/91/CE e la 2010/31/UE. Il Governo italiano è stato tra i primi paesi ad emanare una legge per il recepimento della Direttiva 2002/91/CE: il D.Lgs. 19/08/2005 n.192 con il quale è stata costituita una cornice normativa all'interno della quale le Regioni possono esplicitare le loro competenze, in virtù della modifica del Titolo V della Costituzione che rende l’energia materia concorrente tra Stato e Regioni.
   Con la stessa norma si prevedeva l’obbligo di allegare l’attestato di prestazione energetica all’atto notarile in caso di compravendita o locazione di un immobile.
Il governo italiano, all’atto del recepimento, aveva inteso promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, grazie alla informazione fornita ai proprietari e utilizzatori, dei suoi consumi energetici richiesti per mantenere un determinato clima interno. Tale sensibilizzazione, ribadita anche dalla comunità europea, è stata perseguita con un quadro legislativo volto a contenere gli oneri per gli utenti finali, disporre di metodi di calcolo semplificati e snellire le procedure.
   Per questa ragione furono emanati successivi decreti attuativi che prevedevano l’allargamento della figura del certificatore ad una vasta platea di tecnici diplomati e laureati offrendo gratuitamente l’ausilio del software DOCET prodotto dall’Enea, nato dalla ricerca di approcci semplificati per facilitare l’inserimento dei dati da parte di utenti anche senza specifiche competenze. L’intenzione, neanche troppo celata, era quella di gravare il meno possibile sulle tasche dei cittadini.
   Con lo stesso obbiettivo fu prevista l'autodichiarazione in classe G del proprietario dell'immobile in presenza di edifici di epoca antecedente alla Legge 373/76, prima norma italiana che regolava l'installazione degli impianti termici.
   L’autodichiarazione in classe G, rappresentativa di una scarsa efficienza energetica, veniva giustificata appunto dalla totale mancanza di una normativa sul contenimento energetico prima del 1976 (quindi perché far spendere al cittadino denaro inutilmente se tali edifici sono sicuramente in classe G?), ma non era prevista dalla Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia tanto che la Commissione Europea, dopo i richiami di rito, aprì la procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese. La procedura scelta dal Governo violava l'articolo 7, paragrafi 1 e 2 della Direttiva 2002/91/CE in quanto, la semplice autocertificazione, non consentiva al futuro acquirente né di comprendere l'entità del costo di gestione energetica né di acquisire utili informazioni in merito al miglioramento del rendimento energetico dell'edificio; verrebbe così a cadere l'utilità stessa della procedura di certificazione energetica.
   Al solito, smascherate le false scorciatoie e le genialità del politico del Bel Paese, il Governo fu costretto a correre ai ripari, dimostrando un approccio approssimativo e pressappochista che, negli anni successivi, dimostrerà tutta la sua inadeguatezza.

sabato 11 ottobre 2014

APE: evoluzioni normative

Pubblicate le nuove norme UNI TS 11300: Certificazione energetica e software di calcolo
Il 2 ottobre 2014 sono state pubblicate le nuove norme UNI TS 11300 parte 1 e 2:2014 che hanno profondamente cambiato il modo di effettuare i calcoli relativi alla certificazione energetica degli edifici. Ciò comporta che gli attuali software di calcolo in commercio non sono più idonei per la certificazione energetica.

Il DPR 59/2009 (Regolamento di attuazione dell’art. 4 del D.Lgs. 192/2005) ha stabilito che le software house debbano garantire che i valori degli indici di prestazione energetica calcolati attraverso i propri programmi abbiano uno scostamento massimo pari più o meno al 5 % rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento. Tale garanzia è attestata dal CTI (Comitato Termotecnico Italiano) con la certificazione di garanzia di conformità.
A seguito della pubblicazione delle nuove UNI TS 11300 parte 1 e 2, i vecchi certificati di conformità non risultano più validi.

sabato 13 luglio 2013

Tecnici abilitati all'Attestato di Prestazione Energetica: le competenze dei geometri

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno, il decreto del 16 aprile 2013 n. 75 sui requisiti per i certificatori energetici degli edifici. Il provvedimento colma le lacune evidenziate dalla Commissione europea: contro l’Italia era stata avviata una procedura di infrazione per non aver recepito la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia.

TROPPO TARDI. la Corte di giustizia europea, con la sentenza del 13 giugno 2013, ha già condannato l'Italia per il mancato recepimento entro il termine previsto della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici. La motivazione della sanzione inflitta al nostro Paese sarebbe la “mancata applicazione” dell’obbligo da parte di costruttori, venditori e locatori di fornire all'acquirente o al locatore l’Attestato di Certificazione Energetica, il cosiddetto "Ace". Non solo. La Corte di giustizia ha anche stabilito l'illegittimità della possibilità, ora non più in vigore, di autocertificare un immobile nella classe energetica più bassa (la Classe G), in mancanza dell'Ace stesso.


Per riparare, il decreto n. 63 del 4/6/ 2013 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.” oltre a contenere le proroghe dell’ecobonus, ha anche modificato questo sistema, eliminando la possibilità di comunicare la classe energetica più bassa, e trasformando l'Ace in Ape, attestato di prestazione energetica, di durata decennale, che dovrà essere rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, insieme a raccomandazioni e suggerimenti per il miglioramento dell’efficienza energetica dell'immobile stesso.


COMPETENZE: NULLA CAMBIA. Con l'art. 2 comma 3 primo periodo,  viene confermata per

mercoledì 12 giugno 2013

... Ma l'ACE continua a vivere..

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Aggiornamento:
Ai fini della trasmissione agli uffici regionali dell’attestato si suggerisce di integrare la denominazione dell’attestato con il seguente testo “(denominato APE ai sensi dell’art. 6 del D.L. 4.6.2013 N. 63)”, da apporre nello spazio sottostante il titolo, preferibilmente prima della stampa dell’attestato.
Sono in corso consultazioni con gli uffici  regionali, le altre categorie professionali e il Notariato per verificare le possibili soluzioni da suggerire nella fase di conversione in legge del decreto.
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Aggiornamento1:
 Il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto opportuno fornire qualche chiarimento:
 
Nelle more dell’aggiornamento tecnico, le norme transitorie contenute all’articolo 9 del D.L. 63/2013 per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici fanno riferimento al D.P.R. 59/2009 e a specifiche norme tecniche (UNI e CTI) già note.
Conseguentemente, il D.L. 63/2013 (art.13) prevede che, solo dall’entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia di cui all’articolo 4, sia abrogato il D.P.R. 59/2009.
 Pertanto, fino all’emanazione dei “famosi” decreti, si adempie alle prescrizioni del D.L. 63/2013 redigendo l’APE secondo le modalità di calcolo previste dal D.P.R. 59/2009, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE.
Clicca qui per scaricare la Circolare del MiSE su ACE e APE
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Il legislatore e' a dir poco machiavellico: non si può certo affermare che l'articolazione della norma faciliti la sua comprensione a operatori e cittadini.
Non era pensabile che il Decreto Legge 66/2013, paradossalmente, ponesse i tecnici competenti nell'impossibilità  di operare in attesa dell'emanazione del DM sui criteri di calcolo dell'attestazione delle prestazioni energetiche degli edifici. Di fatto dal 6 giugno l'ACE diviene APE  ma non è possibile redigere l'APE in mancanza dei criteri di calcolo dallo stesso previsti.

A dirimere la questione si arriva mettendo di fila alcuni articoli del DL 63/2013, meno comprensibili nel testo aggiornato del DLgs 192/2005:

lunedì 10 giugno 2013

dall'ACE all'APE: cambia l'attestato di certificazione energetica

Pubblicato in Gazzetta del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale" (Gazzetta Ufficiale 05/06/2013, n. 130).

Prime considerazioni:
  1.      ad oggi, non risulta pubblicato in GU il DPR “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192” approvato in Consiglio dei Ministri il 15.02.2013;
  2.      siamo ancora in attesa della pubblicazione nel BURL della “Delibera di Giunta Regionale di cui all’art. 16 del regolamento n. 6 del 23.04.2012 approvato con DGR n. 125 del 23.03.2012”, che disciplina la materia di cui sopra;
  3.      se esce prima il DPR nazionale il regolamento regionale va riscritto, se invece esce prima il regolamento regionale, quest’ultimo rimane in vigore con la previsione dei corsi di formazione e con l’istituzione dell’Albo Regionale;
  4. in conclusione ad oggi rimane tutto immutato sul punto dei requisiti professionali (vedi precedenti blog sull’argomento)
  • La metodologia di calcolo e i requisiti minimi di prestazione energetica sono in fase di definizione e saranno inviati alla Commissione Europea entro la metà di giugno 2013 (fonte edilportale);
  • La validità dell’APE è di 10 anni come per l’ACE ma decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le operazioni di controllo dell’efficienza energetica (il libretto di impianto è allegato in copia all’APE

martedì 19 febbraio 2013

Tecnici abilitati alla certificazione energetica: approvato lo schema di decreto - cosa cambia

Approvato lo schema del DPR “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”, entrato al Consiglio dei Ministri del 15/02/2013, approvato nella medesima seduta e in corso di pubblicazione.

Il Decreto in bozza risponde alla necessità di dare completa attuazione alla Direttiva 2002/91/CE e del Consiglio del 16/12/2002, direttive non completamente recepite dalla normativa italiana con conseguente apertura di procedura di infrazione n. 2006/2378 della Commissione Europea.


mercoledì 25 aprile 2012

Certificazione energetico-ambientale e Piano Casa: nuova opportunità di lavoro

Si parlava della nascita di una nuova figura professionale: il certificatore energetico -ambientale. Poi è intervenuta la sentenza del TAR Puglia 11 giugno 2010 n. 2426 che ha escluso per la Regione Puglia la possibilità di istituire un nuovo profilo professionale con requisiti abilitanti in violazione alla competenza esclusiva statale in tema di professioni.
  Così la Giunta Regione Lazio, che aveva già approvato il regolamento sulla bioedilizia con delibera 72 del 5 febbraio 2010,  ha corretto il tiro con proposta 9880 del 6 maggio 2011 dove, all'art. 12 - iscrizione all'elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità energetico-ambientale, poneva come condizione per l'accesso:
1)  l'abilitazione all'esercizio professionale relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad attribuite alle attuali figure professionali;
2) possessori di titolo di studio tecnico scentifico che abbiano frequentato corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici.
L'elencazione dei soggetti abilitati riproponeva esattamente quella dei certificatori energetici contenuta nella legge nazionale sulla certificazione energetica, proprio per evitare possibili impugnazioni.
In altri termini, professionisti iscritti ad albi e abilitati  alla progettazione di edifici e impianti (secondo competenza) e abilitati in altre specializzazioni ma che abbiano frequentato un corso sulla certificazione energetica (indipendentemente dalla competenza). 
Considerato che ai sensi della L.R. 27 Maggio 2008, n. 6 - Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia, il certificatore dovrà essere un professionista estraneo alla progettazione e alla direzione lavori, sembrava evidente la nascita di un nuovo servizio professionale da affiancare allo studio di progettazione, dalla fase della scelta dei materiali fino alla certificazione finale sulla rispondenza alle normative ambientali ed energetiche.


Il rispetto dei parametri regionali sulla bioedilizia avrebbe inoltre consentito di usufruire dei seguenti incentivi prevista dalla legge:
  1. contributi regionali a fondo perduto fino al 20% del costo dell'opera;
  2. riduzione fino al 50% del contributo sul costo di costruzione e del contributo sull'urbanizzazione secondaria richiesto dai comuni;
  3. bonus volumetrici sul calcolo degli indici di fabbricabilità per gli spessori delle murature e dei solai oltre i 30 cm;
  4. recupero fiscale del 36% in caso di demolizione e ricostruzione oltre all'iva del 10% sul costo delle opere;
sommati agli incrementi del 35% previsti dal Piano Casa, prospettavano (specialmente nel caso di demolizione e ricostruzione) un appetibile prospettiva economica e quindi una nuova opportunità lavorativa di estremo interesse per la categoria dei geometri.


Nel novembre 2011 il regolamento Regionale, così redatto, veniva inviato alla Commissione Consigliare (il passaggio in Consiglio regionale non è prescritto) per il parere di competenza e si arrivava alla definitiva DELIBERAZIONE N. 125 DEL 23/03/2012 GIUNTA REGIONALE PROPOSTA N. 9880 DEL 06/05/2011 - Adozione del Regolamento Regionale concernente: "Sistema per la Certificazione di Sostenibilità Energetico - Ambientale degli interventi di bioedilizia e per l'accreditamento dei Soggetti Abilitati al rilascio del Certificato di Sostenibilità Energetico -Ambientale", ai sensi della L. r. n. 6 del 27.05.2008, art. 9, comma 4 - in attesa di pubblicazione sul Burl.


E' qui il pasticcio. L'art. 12 cambia registro riservando la certificazione di sostenibilità energetico-ambientale ai soli abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente e iscritti al relativo ordine o collegio professionale.
I soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scentifico (anche non professionisti) potranno essere abilitati, a seguito di un corso di formazione, alla sola certificazione energetica degli edifici, limitatamente agli edifici esistenti.