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martedì 20 novembre 2012
Gli Agrotecnici ricorrono contro la Riforma al TAR Lazio
Il Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, Roberto Orlandi, così commenta:
“Noi non avremmo mai voluto ricorrere contro questo provvedimento, posto che condividiamo la maggior parte del principi contenuti nelle leggi di riforma dalle quali trova alimento il DPR; ciò che contestiamo, dunque, non è il processo di liberalizzazione delle professioni, che ci vede alfieri, ma il modo con cui il Governo lo ha attuato, secondo un principio di totale accentramento di funzioni, privando i Consigli Nazionali professionali dell’autonomia decisionale prevista per legge e, sul tirocinio professionale, ottenendo un risultato opposto a quello richiesto dalla legge n. 148/2011.
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mercoledì 20 giugno 2012
Varato lo schema di decreto sulle professioni
Riforma delle professioni più vicina, il Governo vara lo schema di decreto
Di particolare rilevanza gli articoli 6 (tirocinio per l'accesso), 7 (Formazione continua) e 9 (procedimento disciplinare) che modificano radicalmente l'attuale organizzazione dei collegi o ordini professionali, anche se è prevista una regolamentazione, concertata fra i consigli nazionali e il ministro vigilante, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del decreto.
Aumentano le incombenze per gli organismi di categoria chiamata al confronto con l'università che entra pesantemente nella valutazione della formazione dei praticanti ( ..... un preludio del cambiamento delle commissioni dell'esame di stato?)
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giovedì 12 aprile 2012
Conversione in Legge con modificazioni del Decreto Sviluppo
In vigore la LEGGE 24 marzo 2012, n. 27 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'. (GU n.71 del 24-3-2012 - Suppl. Ordinario n. 53 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2012
note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2012
Capo III
Servizi professionali
Art. 9
(( (Disposizioni sulle professioni regolamentate).
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel
sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del
professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti
con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di
centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per
oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi
precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare
l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse
previdenziali professionali.
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione
delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei
decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il
centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
4. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle
forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento
dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al
cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresi'
indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati
nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso la misura
del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di
massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita
indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo,
comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante e'
riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i
primi sei mesi di tirocinio.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione
del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al
comma 1.
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venerdì 23 luglio 2010
Nuove funzioni nel sito istituzionale
Dopo il restyling grafico di due anni fa ecco una nuova veste del sito internet dei geometri della nostra provincia a conferma della versatilità di questo strumento prepotentemente alla ribalta dei nostri tempi. A più di 10 anni dall’esordio nel web (quando era di moda il motto “capisci tu internet?”) il portale istituzionale dell’ente non può più limitarsi alla sola visibilità nel web oltre al dialogo con i propri iscritti. Dialogo che peraltro ha visto il numero dei nostri lettori crescere fino alla metà degli iscritti per stabilizzarsi negli ultimi mesi a quota 2300, quasi a rimarcare lo zoccolo duro dei professionisti che credono fermamente nella necessità di formazione e informazione e nel ruolo del nostro Collegio nel fornire tali servizi. (articolo pubblicato su "Geopunto"Anno VII n. 31 MAGGIO GIUGNO 2010, bimestrale del Collegio dei geometri e geometri laureati di Roma)
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