Caro Presidente,
apprendo dal Corriere della Sera della vicenda disciplinare presso l'Ordine degli Architetti di Roma dell'arch. Zampolini, coinvolto nell'acquisto dell'appartamento al Colosseo di Claudio Scajola (vedi articolo del Corriere del 17/02/2012 (click qui).
Fa un certo effetto leggere sulla stampa nazionale come le vicende deontologiche, quando non specchio di massima limpidezza, possano essere prese quale pretesto per mettere in discussione il ruolo degli ordini, rei di non intervenire con provvedimenti disciplinari nei confronti dei propri iscritti. L'accaduto riveste particolare rilevanza tenuto conto che l'arch. Zampolini, attualmente opera liberamente, malgrado abbia riconosciuto la propria colpevolezza e sia stato condannato, in patteggiamento, a 11 mesi di carcere per favoreggiamento.
Sembrerebbe infatti che il cantiere per la ristrutturazione dell'Università di Tor Vergata (click qui) che in questi giorni vede il proliferare di transenne e recinzioni (senza il necessario cartello che indica il progettista e la ditta esecutrice) vede quale responsabile proprio l'arch. Zampolini per lavori di circa 99 milioni di euro di importo. Sicchè il solerte giornalista riporta nell'articolo la notizia dell'interrogazione, arrivata da più parti al Presidente degli Architetti di Roma, sull'operato disciplinare dell'Ordine nel caso di Zampolini, personaggio di non certa specchiata condotta morale. Il Presidente Schiattarella ha argomentato, richiamando la delicatezza della materia e la copertura della privacy sugli atti disciplinari, senza emanare alcun provvedimento. Diversamente, nel caso di una iscritta rea di aver fatto su Grupon un' offerta troppo economica, l'Ordine ha emesso la sanzione disciplinare in pochi giorni.
giovedì 23 febbraio 2012
sabato 4 febbraio 2012
Riforma degli ordinamenti: tappe di avvicinamento
Si moltiplicano gli incontri all'interno della categoria per esaminare la proposta del CNG di riforma dell'ordinamento in previsione del termine del 13 agosto 2012 imposto dal decreto sulle liberalizzazioni per adeguare gli statuti ai sette punti dettati dal Governo.
I tavoli comuni. La categoria partecipa ad una serie di tavoli di confronto con gli altri ordini e collegi nazionali. Sono i seguenti: Co.Ge.Pa.Pi (coordinamento Geometri, Periti Agrari e Periti Industriali); PAT (professioni area tecnica) che riunisce le professioni degli Architetti, Ingegneri, Agronomi, Geometri e Periti; CUP (comitato unitario delle professioni) allargato a tutte le professioni. Questi tavoli vedono spesso la partecipazione dell'AdEPP (Associazione degli Enti di Previdenza Privati, ossia le Casse Previdenziali), la confprofessioni rappresentata dalla Confedertecnica per la parte sindacale delle professioni tecniche. Il coinvolgimento dei laureati triennali vede ai tavoli il CUP3, Coordinamento Universitari e Professionisti triennali, incontrati nel luglio 2011 durante i loro "stati generali degli ingegneri iuniores"al Teatro Capranichetta di Roma.
L'orientamento generale che si ricava dalla stampa di settore è una tendenza a modificare esclusivamente quei punti degli statuti interessati dal Decreto sulle liberalizzazioni per rimandare a data successiva un testo unico sulla singola professione.
I tavoli comuni. La categoria partecipa ad una serie di tavoli di confronto con gli altri ordini e collegi nazionali. Sono i seguenti: Co.Ge.Pa.Pi (coordinamento Geometri, Periti Agrari e Periti Industriali); PAT (professioni area tecnica) che riunisce le professioni degli Architetti, Ingegneri, Agronomi, Geometri e Periti; CUP (comitato unitario delle professioni) allargato a tutte le professioni. Questi tavoli vedono spesso la partecipazione dell'AdEPP (Associazione degli Enti di Previdenza Privati, ossia le Casse Previdenziali), la confprofessioni rappresentata dalla Confedertecnica per la parte sindacale delle professioni tecniche. Il coinvolgimento dei laureati triennali vede ai tavoli il CUP3, Coordinamento Universitari e Professionisti triennali, incontrati nel luglio 2011 durante i loro "stati generali degli ingegneri iuniores"al Teatro Capranichetta di Roma.
L'orientamento generale che si ricava dalla stampa di settore è una tendenza a modificare esclusivamente quei punti degli statuti interessati dal Decreto sulle liberalizzazioni per rimandare a data successiva un testo unico sulla singola professione.
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mercoledì 1 febbraio 2012
Spigolature sulle liberalizzazioni nelle professioni
Il decreto legge sullo sviluppo abroga le tariffe professionali ma lascia, nei casi di liquidazione giudiziale dei compensi, il riferimento a "parametri stabiliti dal Ministero vigilante", che alla fine saranno l'equivalente delle vecchie tariffe professionali appena abrogate. Il decreto stabilisce inoltre che l'utilizzo di tali parametri rende il conferimento dell'incarico nullo. Ma allora, se un professionista viola il divieto di farvi riferimento, in sede di liquidazione giudiziale, il giudice applica gli stessi parametri, questa volta pero legittimamente, riportando lo stesso compenso che il professionista ha indicato nel contratto appena dichiarato nullo......
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mercoledì 25 gennaio 2012
Liberalizzazioni pubblicate sulla G.U.: altre modificazioni (le ultime?)
In fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sono state aggiunte ulteriori modificazioni al testo (non ufficiale e riportatato nel precedente articolo) uscito dal CdM.
Ecco le modificazioni evidenziate in grassetto:
Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate
1.(identico)
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del
professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti
con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della
Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze
sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse
professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe.
L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra
professionisti e consumatori o microimprese da' luogo alla nullita'
della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi
dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Ecco le modificazioni evidenziate in grassetto:
Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate
1.(identico)
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del
professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti
con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della
Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze
sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse
professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe.
L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra
professionisti e consumatori o microimprese da' luogo alla nullita'
della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi
dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
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domenica 22 gennaio 2012
LIBERALIZZAZIONI. Tariffe e tirocini: mezzo passo indietro del governo
(omissis)
Art. 9 - Disposizioni sulle professioni regolamentate
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nei caso di liquidazione da parte di un organo
giurisdizionale, il compenso di professionista è determinato con riferimento a parametri
stabiliti con decreto del ministro vigilante.
3. Il Compenso per le prestazioni professionali è pattuito per iscritto al momento del conferimento
dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità
dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza
assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura
del compenso, previamente resa nota al cliente con preventivo scritto, deve essere adeguata
all'importanza dell'opera e va pattuita in modo onnicomprensivo. L'inottemperanza di quanto
disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
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ANTITRUST:PROPOSTE DI RIFORMA CONCORRENZIALE AI FINI DELLA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA
Sul sito dell'Antitrust - http://www.agcm.it/ - il 09 gennaio 2012 è stato pubblicata la proposta di riforma concorrenziale con la quale l’Autorità vuole fornire alle Istituzioni rappresentative il proprio contributo tecnico individuando le misure che sarebbe opportuno inserire nel disegno di legge annuale per la Concorrenza e il mercato.
Ciò in ossequio all'art. 47, comma 2, della Legge 23 luglio 2009, n. 99, il quale prevede che “il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse dall’Autorità …, presenta alle Camere il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza”.L'occasione è buona per conoscere l'orientamento dell'Antitrust nei confronti delle professioni per poi verificare quanta parte della segnalazione verrà recepita nel DL per la concorrenza.
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martedì 10 gennaio 2012
Riforma degli ordini ad agosto 2012: semplice adeguamento o nuova opportunità?
Il termine è perentorio: entro il 13 agosto 2012 gli Ordini Professionali dovranno trasmettere al governo la proposta di revisione del proprio regolamento professionale per renderli più aperti al mercato ed aderenti alla loro funzione originaria che è quella di garantire gli utenti e i cittadini. La proposta dovrà ovviamente essere di gradimento del Governo altrimenti verranno abrogate dall'ordinamento quelle norme in contrasto con la Legge 148/2011 che detta i seguenti principi: scomparsa delle limitazioni all'accesso alle professioni, dei vincoli residui sulle pubblicità e tariffe e della previsione di periodi di praticantato superiori ai 18 mesi necessario all'esame di stato; assicurazione obbligatoria contro eventuali danni dall'esercizio professionale; equo compenso ai praticanti; obbligo della formazione continua e organismo disciplinare esterno agli ordini. Inoltre, le disposizioni non abrogate dovranno essere raccolte dal governo in un testo unico della materia entro il termine del 31 dicembre 2012.
Il CNG, consapevole della ristrettezza dei tempi e della reale impossibilità di effettuare un dibattito con l'intera categoria sia pure rappresentata dai Consigli Provinciali, ha scelto di procedere sottoponendo ai Presidenti, quali tramite con i Consigli Provinciali, la propria proposta di adeguamento del regolamento professionale.
Il CNG, consapevole della ristrettezza dei tempi e della reale impossibilità di effettuare un dibattito con l'intera categoria sia pure rappresentata dai Consigli Provinciali, ha scelto di procedere sottoponendo ai Presidenti, quali tramite con i Consigli Provinciali, la propria proposta di adeguamento del regolamento professionale.
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