giovedì 12 marzo 2015

Modulistica CIL, CILA, SCIA, DIA e PDC: direttore lavori, collaudo e fine lavori.

La pubblicazione della modulistica nazionale e regionale fa il punto sulle modalità di richiesta/comunicazione/denuncia  delle opere edilizie.  Paradossalmente è stato necessario un intervento dello Stato per far applicare ciò che le norme prevedono da tempo: se da un lato lo Sblocca Italia ha innovato ancora il TUE declassando i frazionamenti e accorpamenti delle unità immobiliari, dall'altro la CILA,  già introdotta con il D.L. 40/2010, viene ancora discusso nelle sue modalità applicative. Unificare la modulistica a livello nazionale non è quindi solo l'occasione per livellare le differenze di applicazione locali della normativa ma costituisce la "muscolosa" volontà di ribadire le semplificazioni iniziate nel 1990 con la Legge 241 e arrivate ad oggi con una martellante opera di revisione della normativa edilizia.

Altrettanta chiarezza non è stata fatta sugli adempimenti successivi all'inizio dell'attività edilizia, in particolare sulla figura della direzione dei lavori e sulla fine dei lavori con gli adempimenti conseguenziali.

DIREZIONE DEI LAVORI. La figura del direttore dei lavori non è prevista per l'attività edilizia libera (AEL), per la comunicazione inizio lavori (CIL), per la comunicazione inizio lavori asseverata (CILA), per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ad eccezione di alcuni casistiche particolari (per es.: opere strutturali, interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti che modificano la prestazione energetica)

Non c'è traccia nel TUE 380/2001 della nomina del direttore dei lavori in queste procedure edilizie.
Il motivo è semplice: si tratta di opere minori per le quali il legislatore ha previsto uno snellimento della procedura  (quale rilevanza pubblica può avere la direzione lavori nel caso di opere interne quali lo spostamento di un tramezzo o l'apertura di una porta?).
Infatti nel caso della CILA art. 6 TUE e SCIA art. 23 comma 1 è sufficiente la comunicazione di inizio lavori che asseveri la conformità delle opere agli strumenti urbanistici da parte del progettista (non più quindi la relazione tecnica asseverata).
Neanche nella DIA è previsto il direttore dei lavori in quanto è il progettista a redigere al termine dei lavori  il collaudo finale con l'attestazione di rispondenza dell'opera al progetto presentato. 
Solo nel permesso a costruire è prevista tale figura con la funzione di vigilanza sulle prescrizioni, adempimenti e rispondenza dell'opera al progetto presentato.

Tuttavia rimane pienamente operante la disciplina delle opere in conglomerato cementizio con una serie di norme penali a carico del Direttore dei Lavori (che quindi va nominato) ove contravvenga agli obblighi previsti dalla normativa di settore. Ciò anche nella SCIA quando le opere riguardano parti strutturali.

Così anche nel caso della certificazione delle prestazioni energetiche degli edifici, ove il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l’asseverazione di conformità delle opere e dell’attestato di qualificazione energetica, di cui all’art. 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa oltre che  disciplinari dal proprio ordine o collegio.

Vale la pena sottolineare l'inclusione nella modulistica della modalità esecutiva dei lavori "in prima persona", senza alcun affidamento a ditte esterne, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore (quindi, a maggior ragione, non occorre direttore dei lavori).

FINE LAVORI. Conseguentemente a quanto sopra affermato si evince che, ultimato l'intervento:
a) il direttore dei lavori (in caso di opere interessate da specifiche norme di settore - sismica, energetica, ecc) emette, costestualmente alla dichiarazione di fine lavori, le attestazioni previste da quelle specifiche norme (ciò vale per qualsiasi procedimento edilizio);
b) il titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attivita' o la denuncia di inizio attivita', presenta, ai sensi dell'art. 25 TUE - agibilità - (quando dovuta), una dichiarazione, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilita', di conformita' dell'opera rispetto al progetto approvato (questa dichiarazione va sottoscritta dal direttore dei lavori o dal progettista in caso di SCIA), nonche' in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrita' degli ambienti;
c) il titolare della CILA non deve trasmettere alcun documento a meno che le opere non interessino norme citate al punto a) e non ci sia obbligo di aggiornare l'agibilità ai sensi dell'art. 24 comma 2 lettera c) del TUE;
d) richiesta di variazione/accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto o dichiarazione sulla invarianza della rendita catastale.


lunedì 23 febbraio 2015

Nuova modulistica unificata per le pratiche edilizie

Momento di grande cambiamento. Si comincia con la modulistica unificata del Governo per la Cil e la Cila:

Successivamente arriva la modulistica unificata per Scia e PDC:
Sul sito del Governo: "...... invece degli oltre 8000 moduli, sinora in uso, un solo modulo che, dove necessario, potrà essere adeguato alle specificità della normativa regionale e agevolerà l'informatizzazione delle procedure e la trasparenza per cittadini e imprese"

.... e infatti la regione Lazio adotta la modulistica di riferimento per la SCIA e il PDC in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 502 del 22 luglio 2014.
I comuni iniziano lentamente ad adottare la nuova modulistica: proprio in questi giorni il Comune di Roma emette i sui modelli unificati di Cil e Cila, con l'avviso che è attualmente in fase sperimentale presso i municipi e che entrerà in vigore a partire dal 1° marzo:
Quindi ricapitolando: Cil e Cila secondo i modelli comunali (se adottati entro il 16 febbraio c.m. oppure quelli nazionali)   ma DIA e PDC con la vecchia modulistica in attesa che il comune la adegua a quella regionale (valida solo se il comune la adotta). 

Quali le novità più rilevanti? La più evidente la scrive il Comune di Roma - Dipartimento Programmazione e Urbanistica: " .... rende più snella la procedura per il cittadino in quanto nei modelli è stata eliminata la dimostrazione della legittimità del fabbricato poichè i titoli edilizi essendo in capo all’A.C. non devono essere più forniti dal cittadino. Pertanto la nuova modulistica è più gravosa per l’Amministrazione Comunale, in termini di verifiche tecniche ed amministrative, in quanto dovrà verificare in tempi stretti se la documentazione è completa, se devono essere acquisiti pareri di Enti alla tutela dei vincoli, e se l’immobile risulta legittimo. Ciò comporta che  i Municipi dovranno modificare la loro organizzazione a tal fine."

Impossibile da realizzare........ vi immaginate il Municipio che va a Pomezia per ogni pratica???????

Una piccola soddisfazione: come argomentato nel precedente post sulla direzione dei lavori finalmente sulla modulistica romana è stato stralciato l'obbligo dell'indicazione della DL sulla modulistica CILA che faceva riferimento all'art. 1 e 2 del Regolamento Edilizio: nella CILA non esiste il direttore dei lavori,  

sabato 11 ottobre 2014

APE: evoluzioni normative

Pubblicate le nuove norme UNI TS 11300: Certificazione energetica e software di calcolo
Il 2 ottobre 2014 sono state pubblicate le nuove norme UNI TS 11300 parte 1 e 2:2014 che hanno profondamente cambiato il modo di effettuare i calcoli relativi alla certificazione energetica degli edifici. Ciò comporta che gli attuali software di calcolo in commercio non sono più idonei per la certificazione energetica.

Il DPR 59/2009 (Regolamento di attuazione dell’art. 4 del D.Lgs. 192/2005) ha stabilito che le software house debbano garantire che i valori degli indici di prestazione energetica calcolati attraverso i propri programmi abbiano uno scostamento massimo pari più o meno al 5 % rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento. Tale garanzia è attestata dal CTI (Comitato Termotecnico Italiano) con la certificazione di garanzia di conformità.
A seguito della pubblicazione delle nuove UNI TS 11300 parte 1 e 2, i vecchi certificati di conformità non risultano più validi.

sabato 13 luglio 2013

Tecnici abilitati all'Attestato di Prestazione Energetica: le competenze dei geometri

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno, il decreto del 16 aprile 2013 n. 75 sui requisiti per i certificatori energetici degli edifici. Il provvedimento colma le lacune evidenziate dalla Commissione europea: contro l’Italia era stata avviata una procedura di infrazione per non aver recepito la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia.

TROPPO TARDI. la Corte di giustizia europea, con la sentenza del 13 giugno 2013, ha già condannato l'Italia per il mancato recepimento entro il termine previsto della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici. La motivazione della sanzione inflitta al nostro Paese sarebbe la “mancata applicazione” dell’obbligo da parte di costruttori, venditori e locatori di fornire all'acquirente o al locatore l’Attestato di Certificazione Energetica, il cosiddetto "Ace". Non solo. La Corte di giustizia ha anche stabilito l'illegittimità della possibilità, ora non più in vigore, di autocertificare un immobile nella classe energetica più bassa (la Classe G), in mancanza dell'Ace stesso.


Per riparare, il decreto n. 63 del 4/6/ 2013 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.” oltre a contenere le proroghe dell’ecobonus, ha anche modificato questo sistema, eliminando la possibilità di comunicare la classe energetica più bassa, e trasformando l'Ace in Ape, attestato di prestazione energetica, di durata decennale, che dovrà essere rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, insieme a raccomandazioni e suggerimenti per il miglioramento dell’efficienza energetica dell'immobile stesso.


COMPETENZE: NULLA CAMBIA. Con l'art. 2 comma 3 primo periodo,  viene confermata per

giovedì 4 luglio 2013

La Direzione dei Lavori

Quando occorre la nomina del Direttore dei Lavori?
Non dipende dalla qualificazione giuridica dell'intervento ma dalla procedura edilizia prescritta per effettuare le opere. La figura del direttore dei lavori non è prevista per l'attività edilizia libera (AEL), per la comunicazione inizio lavori (CIL), per la comunicazione inizio lavori asseverata (CILA), per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ad eccezione  di alcuni casistiche particolari (per es.: opere strutturali, interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti che modificano la prestazione energetica)

Non c'è traccia nel TUE 380/2001 della nomina del direttore dei lavori in queste procedure edilizie.
Il motivo è semplice: si tratta di opere minori per le quali il legislatore ha previsto uno snellimento della procedura dove:
a) nel caso di CIL e CILA è sufficiente la dichiarazione di conformità agli strumenti urbanistici da parte del progettista;
b) nel caso di SCIA le funzioni della direzione lavori relative agli obblighi in termini di vigilanza durante le opere, prescrizioni, adempimenti e dichiarazione di rispondenza dell'opera al progetto presentato, sono sostituite dal collaudo dell'opera da parte del progettista e non del direttore dei lavori. Quale rilevanza pubblica può avere la direzione lavori nel caso di opere interne quali lo spostamento di un tramezzo o l'apertura di una porta? La figura del progettista ha già verificato e asseverato la rispondenza con gli strumenti urbanistici e normativa sugli impianti al momento della comunicazione

 Solo nel permesso a costruire (e nella DIA sostitutiva del permesso a costruire) è prevista tale figura che opera successivamente all’approvazione del progetto e che riguarda essenzialmente la fase esecutiva della realizzazione dell’opera e sono previste le relative sanzioni. Non c'è sanzione invece per il direttore dei lavori nel caso di CILA e SCIA. Almeno nel T.U.E.

Ciò malgrado il Comune di Roma, nella modulistica predisposta per la CILA, richiede comunque la nomina del Direttore dei Lavori, richiamando all'osservanza dell'articolo 1 e 2 del Regolamento Edilizio Comunale vigente.

La cosa appare  impropria in quanto successive norme a carattere nazionale hanno semplificato taluni interventi edilizi nel senso detto sopra. 

Il Regolamento Edilizio Generale del Comune di Roma, risalente al 1934, pur se con limitati aggiornamenti,  non ha recepito le nuove procedure edilizie e disciplina ancora, in quegli articoli,  il rilascio del titolo "autorizzazione edilizia", soppiantato già dal 1985 dall'art. 26 della Legge 47/85 fino ad arrivare alla DIA prima e alla CILA poi. 

Ma il cambiamento è stato proprio quello: non esiste piu' l'autorizzazione edilizia (intesa come rilascio di una documento amministrativo) ma l'attività edilizia prevista dalla CILA è libera e va solo "comunicata". L'art. 6 del TUE, al primo comma, fa salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali ma non le prescrizioni superate dal normative nazionali (altrimenti, paradossalmente, l'autorizzazione edilizia sopravvive) pertanto la procedura prevista dall'art. 1 e 2 del R.E.G. non è più vigente. Altrimenti, come sarebbe possibile dichiarare nella relazione tecnica asseverata ai sensi del comma 4 dell'art. 6 del TUE, che per i previsti lavori  la normativa vigente non prevede il rilascio di un titolo abilitativo?

Allo stesso modo il Comune di Roma prevede per la CILA la dichiarazione di fine lavori (ai sensi dell'art. 6 del TUE)  e il collaudo da parte del professionista (questa volta ai sensi dell'art. 23 comma 7 del TUE che riguarda invece la DIA ora SCIA), in questo caso chiamato curiosamente "tecnico incaricato" (perchè stavolta non chiamarlo direttore dei lavori se vige ancora l'art. 1 e 2 del R.E.G.?). Ma nell'art. 6 del TUE non vi è traccia del fine lavori e del collaudo. Altrimenti perchè inserire tali opere all'art. 6 "edilizia libera" se la procedura è la stessa della SCIA?

mercoledì 12 giugno 2013

... Ma l'ACE continua a vivere..

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Aggiornamento:
Ai fini della trasmissione agli uffici regionali dell’attestato si suggerisce di integrare la denominazione dell’attestato con il seguente testo “(denominato APE ai sensi dell’art. 6 del D.L. 4.6.2013 N. 63)”, da apporre nello spazio sottostante il titolo, preferibilmente prima della stampa dell’attestato.
Sono in corso consultazioni con gli uffici  regionali, le altre categorie professionali e il Notariato per verificare le possibili soluzioni da suggerire nella fase di conversione in legge del decreto.
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Aggiornamento1:
 Il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto opportuno fornire qualche chiarimento:
 
Nelle more dell’aggiornamento tecnico, le norme transitorie contenute all’articolo 9 del D.L. 63/2013 per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici fanno riferimento al D.P.R. 59/2009 e a specifiche norme tecniche (UNI e CTI) già note.
Conseguentemente, il D.L. 63/2013 (art.13) prevede che, solo dall’entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia di cui all’articolo 4, sia abrogato il D.P.R. 59/2009.
 Pertanto, fino all’emanazione dei “famosi” decreti, si adempie alle prescrizioni del D.L. 63/2013 redigendo l’APE secondo le modalità di calcolo previste dal D.P.R. 59/2009, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE.
Clicca qui per scaricare la Circolare del MiSE su ACE e APE
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Il legislatore e' a dir poco machiavellico: non si può certo affermare che l'articolazione della norma faciliti la sua comprensione a operatori e cittadini.
Non era pensabile che il Decreto Legge 66/2013, paradossalmente, ponesse i tecnici competenti nell'impossibilità  di operare in attesa dell'emanazione del DM sui criteri di calcolo dell'attestazione delle prestazioni energetiche degli edifici. Di fatto dal 6 giugno l'ACE diviene APE  ma non è possibile redigere l'APE in mancanza dei criteri di calcolo dallo stesso previsti.

A dirimere la questione si arriva mettendo di fila alcuni articoli del DL 63/2013, meno comprensibili nel testo aggiornato del DLgs 192/2005:

lunedì 10 giugno 2013

dall'ACE all'APE: cambia l'attestato di certificazione energetica

Pubblicato in Gazzetta del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale" (Gazzetta Ufficiale 05/06/2013, n. 130).

Prime considerazioni:
  1.      ad oggi, non risulta pubblicato in GU il DPR “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192” approvato in Consiglio dei Ministri il 15.02.2013;
  2.      siamo ancora in attesa della pubblicazione nel BURL della “Delibera di Giunta Regionale di cui all’art. 16 del regolamento n. 6 del 23.04.2012 approvato con DGR n. 125 del 23.03.2012”, che disciplina la materia di cui sopra;
  3.      se esce prima il DPR nazionale il regolamento regionale va riscritto, se invece esce prima il regolamento regionale, quest’ultimo rimane in vigore con la previsione dei corsi di formazione e con l’istituzione dell’Albo Regionale;
  4. in conclusione ad oggi rimane tutto immutato sul punto dei requisiti professionali (vedi precedenti blog sull’argomento)
  • La metodologia di calcolo e i requisiti minimi di prestazione energetica sono in fase di definizione e saranno inviati alla Commissione Europea entro la metà di giugno 2013 (fonte edilportale);
  • La validità dell’APE è di 10 anni come per l’ACE ma decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le operazioni di controllo dell’efficienza energetica (il libretto di impianto è allegato in copia all’APE