In fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sono state aggiunte ulteriori modificazioni al testo (non ufficiale e riportatato nel precedente articolo) uscito dal CdM.
Ecco le modificazioni evidenziate in grassetto:
Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate
1.(identico)
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del
professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti
con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della
Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze
sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse
professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe.
L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra
professionisti e consumatori o microimprese da' luogo alla nullita'
della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi
dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
mercoledì 25 gennaio 2012
domenica 22 gennaio 2012
LIBERALIZZAZIONI. Tariffe e tirocini: mezzo passo indietro del governo
(omissis)
Art. 9 - Disposizioni sulle professioni regolamentate
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nei caso di liquidazione da parte di un organo
giurisdizionale, il compenso di professionista è determinato con riferimento a parametri
stabiliti con decreto del ministro vigilante.
3. Il Compenso per le prestazioni professionali è pattuito per iscritto al momento del conferimento
dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità
dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza
assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura
del compenso, previamente resa nota al cliente con preventivo scritto, deve essere adeguata
all'importanza dell'opera e va pattuita in modo onnicomprensivo. L'inottemperanza di quanto
disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
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ANTITRUST:PROPOSTE DI RIFORMA CONCORRENZIALE AI FINI DELLA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA
Sul sito dell'Antitrust - http://www.agcm.it/ - il 09 gennaio 2012 è stato pubblicata la proposta di riforma concorrenziale con la quale l’Autorità vuole fornire alle Istituzioni rappresentative il proprio contributo tecnico individuando le misure che sarebbe opportuno inserire nel disegno di legge annuale per la Concorrenza e il mercato.
Ciò in ossequio all'art. 47, comma 2, della Legge 23 luglio 2009, n. 99, il quale prevede che “il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse dall’Autorità …, presenta alle Camere il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza”.L'occasione è buona per conoscere l'orientamento dell'Antitrust nei confronti delle professioni per poi verificare quanta parte della segnalazione verrà recepita nel DL per la concorrenza.
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martedì 10 gennaio 2012
Riforma degli ordini ad agosto 2012: semplice adeguamento o nuova opportunità?
Il termine è perentorio: entro il 13 agosto 2012 gli Ordini Professionali dovranno trasmettere al governo la proposta di revisione del proprio regolamento professionale per renderli più aperti al mercato ed aderenti alla loro funzione originaria che è quella di garantire gli utenti e i cittadini. La proposta dovrà ovviamente essere di gradimento del Governo altrimenti verranno abrogate dall'ordinamento quelle norme in contrasto con la Legge 148/2011 che detta i seguenti principi: scomparsa delle limitazioni all'accesso alle professioni, dei vincoli residui sulle pubblicità e tariffe e della previsione di periodi di praticantato superiori ai 18 mesi necessario all'esame di stato; assicurazione obbligatoria contro eventuali danni dall'esercizio professionale; equo compenso ai praticanti; obbligo della formazione continua e organismo disciplinare esterno agli ordini. Inoltre, le disposizioni non abrogate dovranno essere raccolte dal governo in un testo unico della materia entro il termine del 31 dicembre 2012.
Il CNG, consapevole della ristrettezza dei tempi e della reale impossibilità di effettuare un dibattito con l'intera categoria sia pure rappresentata dai Consigli Provinciali, ha scelto di procedere sottoponendo ai Presidenti, quali tramite con i Consigli Provinciali, la propria proposta di adeguamento del regolamento professionale.
Il CNG, consapevole della ristrettezza dei tempi e della reale impossibilità di effettuare un dibattito con l'intera categoria sia pure rappresentata dai Consigli Provinciali, ha scelto di procedere sottoponendo ai Presidenti, quali tramite con i Consigli Provinciali, la propria proposta di adeguamento del regolamento professionale.
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sabato 24 dicembre 2011
Attacco alle professioni ordinistiche: le società di professionisti
Le novità introdotte in tema di società di professionisti ha stimolato nella stampa specializzata alcune analisi sui possibili scenari in attesa delle previste regolamentazioni del settore.
Segnalo due interessanti articoli sull'argomento:
Segnalo due interessanti articoli sull'argomento:
Società di professionisti.
Già sotto il governo Berlusconi la Confindustria spingeva per l'abolizione della riserva per le attività professionali. Con un emendamento alla finanziaria 2011, paventando l'abolizione dell'esame di stato (in realtà uno specchietto delle allodole, sapevano benissimo che l'esame di stato e' previsto nella costituzione e quindi non può essere abolito da una finanziaria). Dopo un paio di giorni l’Italia si trova sotto il tiro dei mercati finanziari, la situazione si fa critica, maggioranza e opposizione decidono di dare un segnale e di approvare in pochissimi giorni la manovra correttiva. Tra i pochi emendamenti che saranno inseriti rispunta l’abolizione degli ordini. In pochi minuti al senato si mobilitano gli avvocati del Pdl minacciando di non votare la fiducia. Tremonti minaccia le dimissioni. Interviene Schifani. Si trova un compromesso con una norma pasticciata, incomprensibile, inattuabile. Ma tutta la stampa, istigata dalle dichiarazioni al vetriolo di Emma Marcegaglia, si scatena contro la lobby dei professionisti, la nuova «casta» che, pur di difendere i propri privilegi, non ha esitato a mettere il paese a rischio di default. Scende in campo anche la Cgl ( che con i CAF già fornisce servizi prima riservati). Tutti sotto le bandiere delle liberalizzazioni, del mercato, della libertà di Accesso dei giovani.
Ma il vero obiettivo è l’interesse di Confindustria a entrare in un mercato, quello dei servizi professionali, che si presenta allettante.
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sabato 9 ottobre 2010
SCIA/DIA: l'asseverazione del progettista abilitato
In relazione all’attività professionale del geometra nella materia edilizia assume particolare rilevanza la manutenzione del patrimonio edilizio esistente ove il committente affida al tecnico-progettista l’incarico di redigere la Dia/SCIA secondo il dettato del TUE 380/2001 come integrato dalla Legge 122/2010 di modifica dell’art. 19 della Legge 241/90.
Sanzioni previste nella Legge 122/2010 (riferite alla SCIA). Il comma 6 del novellato articolo 19 della legge 241/90 recita "Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni."
La responsabilità penale è dunque posta in capo ai soggetti che devono rendere:
• dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
• attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati (corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione);
• dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese (legge 133/2008), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo (dell'art. 19, comma 1).
Il richiamato art. 481 del Codice penale, che fa parte dei "delitti contro la fede pubblica" (titolo VII), "della falsità in atti" (capo III), è rubricato "falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità" (sono tali, agli effetti della legge penale "i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi") e stabilisce che:
chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da € 51 a € 516. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e segg. della legge 689/1981.
Sanzioni previste nella Legge 122/2010 (riferite alla SCIA). Il comma 6 del novellato articolo 19 della legge 241/90 recita "Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni."
La responsabilità penale è dunque posta in capo ai soggetti che devono rendere:
• dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
• attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati (corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione);
• dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese (legge 133/2008), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo (dell'art. 19, comma 1).
Sanzioni previste nel TUE 380/2001 (riferite alla DIA). Per quanto concerne la materia edilizia, l'art. 29, comma 3, del testo unico edilizia (di cui al d.p.r. 380/2001), stabilisce, come noto, che "Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all’articolo 23, comma 1, l’amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari".
Il richiamato art. 481 del Codice penale, che fa parte dei "delitti contro la fede pubblica" (titolo VII), "della falsità in atti" (capo III), è rubricato "falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità" (sono tali, agli effetti della legge penale "i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi") e stabilisce che:
chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da € 51 a € 516. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e segg. della legge 689/1981.
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mercoledì 15 settembre 2010
Sulla SCIA . . . .delle semplificazioni . . . . ma con la sicurezza
E` stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Suppl. Ordinario n. 174 del 30 luglio 2010 la legge n. 122/2010 di conversione con modificazioni del Decreto - Legge n. 78 del 31 maggio 2010 recante ``Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita` economica``.
LA GIUSTA DIREZIONE !?. La semplificazione introdotta per interventi di ristrutturazione negli appartamenti si completa con un altra importante e inattesa semplificazione delle procedure per le opere oggetto di DIA, oggi trasformata in SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), con la novità più significativa consistente nell’immediatezza dei lavori in luogo dei trenta giorni di attesa. A ciò si aggiunge un’ulteriore semplificazione in tema di conferenza di servizi: la previsione che in caso di opera o attività soggetta ad autorizzazione paesaggistica il Soprintendente si esprima in via definitiva nell`ambito della conferenza di servizi in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza; l`estensione della regola in base alla quale si considera acquisito l`assenso dell`amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell`amministrazione rappresentata in sede di conferenza di servizi.
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