mercoledì 20 giugno 2012

Varato lo schema di decreto sulle professioni


mercoledì 25 aprile 2012

Certificazione energetico-ambientale e Piano Casa: nuova opportunità di lavoro

Si parlava della nascita di una nuova figura professionale: il certificatore energetico -ambientale. Poi è intervenuta la sentenza del TAR Puglia 11 giugno 2010 n. 2426 che ha escluso per la Regione Puglia la possibilità di istituire un nuovo profilo professionale con requisiti abilitanti in violazione alla competenza esclusiva statale in tema di professioni.
  Così la Giunta Regione Lazio, che aveva già approvato il regolamento sulla bioedilizia con delibera 72 del 5 febbraio 2010,  ha corretto il tiro con proposta 9880 del 6 maggio 2011 dove, all'art. 12 - iscrizione all'elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità energetico-ambientale, poneva come condizione per l'accesso:
1)  l'abilitazione all'esercizio professionale relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad attribuite alle attuali figure professionali;
2) possessori di titolo di studio tecnico scentifico che abbiano frequentato corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici.
L'elencazione dei soggetti abilitati riproponeva esattamente quella dei certificatori energetici contenuta nella legge nazionale sulla certificazione energetica, proprio per evitare possibili impugnazioni.
In altri termini, professionisti iscritti ad albi e abilitati  alla progettazione di edifici e impianti (secondo competenza) e abilitati in altre specializzazioni ma che abbiano frequentato un corso sulla certificazione energetica (indipendentemente dalla competenza). 
Considerato che ai sensi della L.R. 27 Maggio 2008, n. 6 - Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia, il certificatore dovrà essere un professionista estraneo alla progettazione e alla direzione lavori, sembrava evidente la nascita di un nuovo servizio professionale da affiancare allo studio di progettazione, dalla fase della scelta dei materiali fino alla certificazione finale sulla rispondenza alle normative ambientali ed energetiche.


Il rispetto dei parametri regionali sulla bioedilizia avrebbe inoltre consentito di usufruire dei seguenti incentivi prevista dalla legge:
  1. contributi regionali a fondo perduto fino al 20% del costo dell'opera;
  2. riduzione fino al 50% del contributo sul costo di costruzione e del contributo sull'urbanizzazione secondaria richiesto dai comuni;
  3. bonus volumetrici sul calcolo degli indici di fabbricabilità per gli spessori delle murature e dei solai oltre i 30 cm;
  4. recupero fiscale del 36% in caso di demolizione e ricostruzione oltre all'iva del 10% sul costo delle opere;
sommati agli incrementi del 35% previsti dal Piano Casa, prospettavano (specialmente nel caso di demolizione e ricostruzione) un appetibile prospettiva economica e quindi una nuova opportunità lavorativa di estremo interesse per la categoria dei geometri.


Nel novembre 2011 il regolamento Regionale, così redatto, veniva inviato alla Commissione Consigliare (il passaggio in Consiglio regionale non è prescritto) per il parere di competenza e si arrivava alla definitiva DELIBERAZIONE N. 125 DEL 23/03/2012 GIUNTA REGIONALE PROPOSTA N. 9880 DEL 06/05/2011 - Adozione del Regolamento Regionale concernente: "Sistema per la Certificazione di Sostenibilità Energetico - Ambientale degli interventi di bioedilizia e per l'accreditamento dei Soggetti Abilitati al rilascio del Certificato di Sostenibilità Energetico -Ambientale", ai sensi della L. r. n. 6 del 27.05.2008, art. 9, comma 4 - in attesa di pubblicazione sul Burl.


E' qui il pasticcio. L'art. 12 cambia registro riservando la certificazione di sostenibilità energetico-ambientale ai soli abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente e iscritti al relativo ordine o collegio professionale.
I soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scentifico (anche non professionisti) potranno essere abilitati, a seguito di un corso di formazione, alla sola certificazione energetica degli edifici, limitatamente agli edifici esistenti.

giovedì 12 aprile 2012

Conversione in Legge con modificazioni del Decreto Sviluppo

In vigore la LEGGE 24 marzo 2012, n. 27 -  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'.  (GU n.71 del 24-3-2012 - Suppl. Ordinario n. 53 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2012
Capo III
Servizi professionali
Art. 9 
  
         (( (Disposizioni sulle professioni regolamentate). 
 
  1. Sono abrogate le tariffe  delle  professioni  regolamentate  nel
sistema ordinistico. 
  2. Ferma restando l'abrogazione di cui al  comma  1,  nel  caso  di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il  compenso  del
professionista e' determinato con riferimento a  parametri  stabiliti
con decreto del  Ministro  vigilante,  da  adottare  nel  termine  di
centoventi giorni successivi alla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. Entro lo  stesso  termine,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i  parametri  per
oneri  e  contribuzioni  alle  casse  professionali  e  agli  archivi
precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto  deve  salvaguardare
l'equilibrio  finanziario,  anche  di  lungo  periodo,  delle   casse
previdenziali professionali. 
  3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto continuano ad  applicarsi,  limitatamente  alla  liquidazione
delle spese giudiziali, fino alla  data  di  entrata  in  vigore  dei
decreti ministeriali di cui al comma 2  e,  comunque,  non  oltre  il
centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto. 
  4. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito,  nelle
forme  previste  dall'ordinamento,  al   momento   del   conferimento
dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere  noto  al
cliente il grado di complessita'  dell'incarico,  fornendo  tutte  le
informazioni utili circa  gli  oneri  ipotizzabili  dal  momento  del
conferimento fino alla  conclusione  dell'incarico  e  deve  altresi'
indicare i dati della polizza  assicurativa  per  i  danni  provocati
nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso  la  misura
del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di
massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita
indicando  per  le  singole  prestazioni  tutte  le  voci  di  costo,
comprensive  di  spese,  oneri  e  contributi.  Al   tirocinante   e'
riconosciuto un rimborso spese  forfettariamente  concordato  dopo  i
primi sei mesi di tirocinio. 
  5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione
del compenso del professionista, rinviano  alle  tariffe  di  cui  al
comma 1. 
  

mercoledì 4 aprile 2012

dropbox: l'evoluzione della "chiavetta"

Dopo la recensione di teamviewer ("lavorare al pc lontano dall'ufficio..... si può") ecco un altro strumento che si aggiunge alla nostra "cassetta degli attrezzi per lo studio".

Dropbox e' l'equivalente di una "chiavetta" ed è gratuito fino a 2GB e a pagamento per quantità superiori.
Una volta installato su uno o più computer (casa, ufficio, portatile, tabet, smartphone, ecc), automaticamente mantiene allineata la cartella di lavoro con tutti i dispositivi sui quali e' stata istallata l'applicazione DROPBOX, comprese tutte le sue sottocartelle.
E’ possibile consultare i documenti via web con un normale browser ed è anche possibile condividere cartelle e files con altri utenti.
Insomma l’evoluzione perfetta della vecchia chiavetta USB ma con questa differenza:
1) non c'e il pericolo di perdita di dati in quanto i file stanno contemporaneamente su tutti i dispositivi oltre che su web;
2) appena viene salvato un file avviene automaticamente l'aggiornamento su ogni dispositivo: in ogni postazione di lavoro ho l'ultima versione del lavoro salvato;
3) il lavoro sta fisicamente nel pc per cui posso lavorare anche in assenza di connessione alla rete web oltre che salvare direttamente il lavoro su un supporto fisico;

questo il link con le modalita' di istallazione: http://dropbox-italiano.blogspot.it/
Riepilogo della dotazione ottimale per lavorare con il web:

1) DROPBOX da istallare su uno o piu' pc con accesso al web e sui dispositivi portAtili - creare su uno dei dispositivi le varie cartelle dei clienti con i lavori in corso;
2) TEAMVIEWER ("lavorare al pc lontano dall'ufficio..... si può") da istallare su uno o piu' pc con accesso al web e sui dispositivi portAtili - permette di accedere a tutto il contenuto dei pc di ufficio e di casa, olt che all'archivio delle pratiche da qualunque luogo, permette di aprire una applicazione sul pc di studio stando in qualsiasi luogo;
3) Unita' di archiviazione di massa (NAS): collegata in rete al pc di ufficio permette l'archiviazione e il backup sistematico del pc su due diversi dischi perfettamente uguali;
4) Chiavetta USB: permette lo scambio fisico del lavoro con uffici e P.A.

Differenze DROPBOX - TEAMVEAWER:
DROPBOX permette di lavorare con file e software direttamente residenti sul dispositivo (quindi ogni dispositivo deve avere il software: se ciò e' possibile il lavoro e' piu' agevole e veloce)
TEAMVIEWER consente di lavorare sul pc di ufficio e di casa "vedendone il desktop e manovrando il mouse come sul posto (lavoro più lento ma necessario se il software risiede solo su quel pc)




martedì 20 marzo 2012

Dia-Scia:I tempi a disposizione dei terzi per agire contro il silenzio della PA

Il Consiglio di Stato, con l’Adunanza Plenaria n. 15 del 29 luglio 2011, ha stabilito che la D.I.A. non costituisce un provvedimento tacito formatosi per il decorso del termine, essendo invece una mera dichiarazione del privato rivolta all’amministrazione competente.  Il terzo avrà l’onere d’impugnare l’inerzia dell’amministrazione che ha omesso di esercitare i propri poteri inibitori.
 Il legislatore è successivamente intervenuto (decreto legge n. 138/2011) modificando l'art. 19 della legge n. 241/1990 tramite il comma 6-ter, stabilendo che la Dia-Scia non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono solo sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione contro il silenzio dell'amministrazione (art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).
Pertanto, osserva il Tar Veneto, “il legislatore, pur recependo l’orientamento del Consiglio di Stato sulla natura giuridica della D.I.A. (oggi S.C.I.A.), come atto del privato non immediatamente impugnabile, si discosta da tale decisione quanto ai rimedi esperibili dal terzo controinteressato, il quale ha ora a disposizione solo l’azione prevista dall’art. 31 c.p.a. per i casi di silenzio della P.A.”.


I tempi per agire contro il silenzio della PA 
Per chiedere al Tar di accertare l'illegittimità in atto di un'attività edilizia avviata con una Dia o una Scia, il terzo che si sente leso nei propri diritti non è tenuto ad aspettare il termine (60 giorni con la Scia, 30 giorni con la Dia) concesso alla Pubblica Amministrazione per ordinare il blocco dell'attività  illegittima. Il controinteressato può agire subito e presentare immediatamente l'istanza al Tar poiché le attività iniziate con la Scia possono partire già dalla data di presentazione della segnalazione all'amministrazione competente e l'amministrazione è tenuta da subito ad adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività.
Il terzo, pur trascorso il termine assegnato all’amministrazione per l’esercizio del potere inibitorio, potrà sollecitare tramite diffida, oltre l’esercizio del potere di autotutela, anche l’esercizio dei poteri sanzionatori e repressivi sempre spettanti all’amministrazione in materia edilizia e, fintantoché l’inerzia perduri e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine per l’adempimento, potrà esperire l’azione di cui all’art. 31 c.p.a., richiamata dal comma 6 ter dell’art. 19 L. 241/1990.

mercoledì 7 marzo 2012

La natura della Denuncia-Segnalazione di Inizio Attività (DIA-SCIA)

Con decisione n. 15 depositata il  29 luglio 2011, il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria ha affermato che, al trascorre dei termini previsti dalla DIA,  non consegue né un provvedimento a formazione tacita (silenzio assenso), né un provvedimento a fattispecie progressiva.
      Poiché il decorso del termine in esame pone fine alla possibilità di un procedimento amministrativo di divieto, il silenzio in questione preclude all’amministrazione l’esercizio del potere inibitorio a seguito dell’infruttuoso decorso del termine perentorio all’uopo sancito dalla legge.
       Appurato che la denuncia di inizio attività non è un provvedimento amministrativo a formazione tacita e non dà luogo in ogni caso ad un titolo costitutivo, "ma costituisce un atto privato volto a comunicare l’intenzione di intraprendere un’attività direttamente ammessa dalla legge", la cassazione in seduta plenaria esclude:
a) che il comportamento dell'amministrazione si riferisca all’esercizio del potere inibitorio; 
b) che il terzo interessato, decorso senza esito il termine per l'esercizio del potere inibitorio, sia legittimato a richiedere all'Amministrazione l’adozione dei provvedimenti di "autotutela" (che afferiscono a procedimenti amministrativi - quindi, per quanto detto sopra, non riferibili alla DIA-Scia); 
c) che si sia di fronte al silenzio-rifiuto maturato in ordine all’esplicazione del potere sanzionatorio di cui all’art. 21 della legge n. 241/1990.

sabato 3 marzo 2012

Lavorare al pc lontano dall'ufficio... si può

Come fare se ho dimenticato in ufficio un file?
Se mi sono dimenticato di inviare una mail e l'allegato è in ufficio?
Se devo modificare un DOcfa ma sono in macchina?
Se devo inviare un lavoro per mail ma non sono in ufficio?
E se voglio fare qualcosa da casa senza andare in studio?
 Ci Siamo comprati il portatile ma poi quel file sta in ufficio, quel programma gira solo con la chiavetta che è rimasta in ufficio, sul mio ipad posso vedere i dwg ma modificarli........

Ecco cosa serve: una connessione internet, un piccolo software gratuito per uso non commerciale: TeamViewer.
Con questo programma vedete sul vostro monitor il desktop del pc remoto (di studio o viceversa di casa) e manovrate il muose come se siete lì.