In fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sono state aggiunte ulteriori modificazioni al testo (non ufficiale e riportatato nel precedente articolo) uscito dal CdM.
Ecco le modificazioni evidenziate in grassetto:
Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate
1.(identico)
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del
professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti
con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della
Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze
sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse
professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe.
L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra
professionisti e consumatori o microimprese da' luogo alla nullita'
della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi
dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
mercoledì 25 gennaio 2012
domenica 22 gennaio 2012
LIBERALIZZAZIONI. Tariffe e tirocini: mezzo passo indietro del governo
(omissis)
Art. 9 - Disposizioni sulle professioni regolamentate
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nei caso di liquidazione da parte di un organo
giurisdizionale, il compenso di professionista è determinato con riferimento a parametri
stabiliti con decreto del ministro vigilante.
3. Il Compenso per le prestazioni professionali è pattuito per iscritto al momento del conferimento
dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità
dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza
assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura
del compenso, previamente resa nota al cliente con preventivo scritto, deve essere adeguata
all'importanza dell'opera e va pattuita in modo onnicomprensivo. L'inottemperanza di quanto
disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
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ANTITRUST:PROPOSTE DI RIFORMA CONCORRENZIALE AI FINI DELLA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA
Sul sito dell'Antitrust - http://www.agcm.it/ - il 09 gennaio 2012 è stato pubblicata la proposta di riforma concorrenziale con la quale l’Autorità vuole fornire alle Istituzioni rappresentative il proprio contributo tecnico individuando le misure che sarebbe opportuno inserire nel disegno di legge annuale per la Concorrenza e il mercato.
Ciò in ossequio all'art. 47, comma 2, della Legge 23 luglio 2009, n. 99, il quale prevede che “il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse dall’Autorità …, presenta alle Camere il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza”.L'occasione è buona per conoscere l'orientamento dell'Antitrust nei confronti delle professioni per poi verificare quanta parte della segnalazione verrà recepita nel DL per la concorrenza.
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martedì 10 gennaio 2012
Riforma degli ordini ad agosto 2012: semplice adeguamento o nuova opportunità?
Il termine è perentorio: entro il 13 agosto 2012 gli Ordini Professionali dovranno trasmettere al governo la proposta di revisione del proprio regolamento professionale per renderli più aperti al mercato ed aderenti alla loro funzione originaria che è quella di garantire gli utenti e i cittadini. La proposta dovrà ovviamente essere di gradimento del Governo altrimenti verranno abrogate dall'ordinamento quelle norme in contrasto con la Legge 148/2011 che detta i seguenti principi: scomparsa delle limitazioni all'accesso alle professioni, dei vincoli residui sulle pubblicità e tariffe e della previsione di periodi di praticantato superiori ai 18 mesi necessario all'esame di stato; assicurazione obbligatoria contro eventuali danni dall'esercizio professionale; equo compenso ai praticanti; obbligo della formazione continua e organismo disciplinare esterno agli ordini. Inoltre, le disposizioni non abrogate dovranno essere raccolte dal governo in un testo unico della materia entro il termine del 31 dicembre 2012.
Il CNG, consapevole della ristrettezza dei tempi e della reale impossibilità di effettuare un dibattito con l'intera categoria sia pure rappresentata dai Consigli Provinciali, ha scelto di procedere sottoponendo ai Presidenti, quali tramite con i Consigli Provinciali, la propria proposta di adeguamento del regolamento professionale.
Il CNG, consapevole della ristrettezza dei tempi e della reale impossibilità di effettuare un dibattito con l'intera categoria sia pure rappresentata dai Consigli Provinciali, ha scelto di procedere sottoponendo ai Presidenti, quali tramite con i Consigli Provinciali, la propria proposta di adeguamento del regolamento professionale.
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