domenica 22 gennaio 2012

LIBERALIZZAZIONI. Tariffe e tirocini: mezzo passo indietro del governo


La montagna ha partorito un topolino. Si temevano sconquassi e invece ecco il testo del decreto:

(omissis)
Art. 9 - Disposizioni sulle professioni regolamentate
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nei caso di liquidazione da parte di un organo 
giurisdizionale, il compenso di professionista è determinato con riferimento a parametri 
stabiliti con decreto del ministro vigilante.
3. Il Compenso per le prestazioni professionali è pattuito per iscritto al momento del conferimento 
dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità 
dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del 
conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza 
assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura 
del compenso, previamente resa nota al cliente con preventivo scritto, deve essere adeguata 
all'importanza dell'opera e va pattuita in modo onnicomprensivo. L'inottemperanza di quanto 
disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.

4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, 
rinviano alle tariffe dì cui al comma 1.
5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potrà essere 
superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di un'apposita 
convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'Istruzione, 
università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di 
primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni del presente comma non si 
applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.
6. All'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni 
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;
b) la lettera d) è soppressa
(omissis)

Passo indietro su tariffe e tirocini. Berlusconi, con il D.L. 13/8/2011 n. 138, aveva ancorato il compenso al riferimento delle tariffe professionali, anche se derogabili. Successivamente lo stesso governo Berlusconi con la Legge 12 novembre 2011 n. 183,  aveva eliminato ogni riferimento alla tariffa professionale fermo restando il caso della liquidazione giudiziale. L'autority per la concorrenza aveva poi segnalato al nuovo Governo Monti la necessità di eliminare qualsivoglia riferimento alle tariffe professionali, anche nel caso di liquidazione giudiziale. Il Governo Monti con questo ultimo decreto è ritornato indietro determinando il compenso quale "adeguato" all'importanza dell'opera. La tariffa è pertanto abrogata, rimane solo come parametro residuale, da usare solo in caso di contestazione giudiziaria per limitare gli eccessi. Ritorna il ruolo di controllo da parte degli Ordini , qualora sorgano dubbi sull'adeguatezza dei compensi rispetto all'importanza dell'opera: tuttavia dinnanzi a un preventivo analitico, anche l'Ordine avrà poche armi per modificare un offerta professionale o adottare sanzioni. Paradossalmente, se il compenso è ingiustificatamente esiguo, squilibrato rispetto ad un impegno medio, potrà essere sindacato dall'ordine il quale, per verificare il compenso, non potrà che riferirsi ai parametri stabiliti dal Ministro vigilante, cioè alle tariffe appena abrogate.
Venute meno le tariffe, diventano generici i concetti di importanza dell'opera e di decoro della professione (art. 2233 del Codice Civile)che fino ad oggi rappresentavano la soglia massima e minima delle retribuzioni professionali. D'ora in poi un eccesso di pretesa, se concordata in forma scritta, resta insindacabile dal cliente per errore mentre al professionista non si applica il principio costituzionale (art. 36) della retribuzione minima, soprattutto in presenza di una proposta accettata in forma scritta.

Tirocini senza adeguato compenso. Con l'abrogazione di parte dell'art. 3 comma 5 della Legge 148/2011 sparisce la previsione dell'equo compenso di natura indennitaria al tirocinante commisurato al suo concreto apporto. Viene invece reintrodotta l'obbligo di effettuare il tirocinio nello studio professionale, fermo restando la possibilità di svolgere un periodo di 6 mesi di tirocinio in concomitanza con il corso di studi universitari.  Ai sensi della Legge 148/2011 era invece possibile svolgere il tirocinio, non superiore ai 18 mesi, completamente in concomitanza con il corso di studi universitari (fattispecie criticata dall'ordine forense).

Questo decreto ha impegnato il governo in una seduta durata 8 ore. I giorni e le ore precedenti al varo del decreto hanno visto gli ordini professionali impegnati a chiedere numerosi adeguamenti alle bozze di decreto circolate e a contrastare le segnalazioni dell'Autority per la concorrenza.
Ad una prima valutazione sembra emergano due aspetti: regolamentare a colpi di decreti continua ad essere una modalità poco percorribile, il governo dei "professori" non ha la bacchetta magica e sta scoprendo la necessità della politica.
Legiferare d'urgenza su materie così complesse necessita del luogo deputato per eccellenza: il parlamento. E' li che si confrontano i cambiamenti con le aspettative delle categorie di persone interessate. D'altra parte , se si riteneva di avere le giuste ragioni, si poteva procedere senza indugio. La pressione delle categorie ha invece portato a qualche significativo cambiamento e anche a qualche passo indietro. Appare infine evidente  la non perfetta identità di vedute fra il governo e l'Autority sulla concorrenza e fra gli stessi ministri che, stante la complessità della materia, rischiano di invadere campi di non esclusiva competenza.

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