In fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sono state aggiunte ulteriori modificazioni al testo (non ufficiale e riportatato nel precedente articolo) uscito dal CdM.
Ecco le modificazioni evidenziate in grassetto:
Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate
1.(identico)
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del
professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti
con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della
Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze
sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse
professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe.
L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra
professionisti e consumatori o microimprese da' luogo alla nullita'
della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi
dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito al
momento del conferimento dell'incarico professionale. Il
professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita'
dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione
dell'incarico e deve altresi' indicare i dati della polizza
assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita'
professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa
nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve
essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per
le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese,
oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente
comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
4. (identico)
5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni
regolamentate non potra' essere superiore a diciotto mesi e per i
primi sei mesi, potra' essere svolto, in presenza di un'apposita
convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e
il ministro dell'istruzione, universita' e ricerca, in concomitanza
col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo
livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe
convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli
ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche
amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del
presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le
quali resta confermata la normativa vigente.
6. (identico)
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La prima modifica forse non ci riguarda in quanto dovrebbe essere riferita a quelle prestazioni e servizi per i quali veniva applicata una aliquota contributiva e ulteriori diritti relazionati alla tariffa professionale. Conseguentemente anche il comma successivo.
E veniamo al compenso: effettivamente, leggendo il precedente testo, risultava sempre necessario scrivere prima un preventivo per poi arrivare al conferimento d'incarico, che poi contiene gli stessi contenuti del preventivo. Come se, secondo il legislatore, l'interesse del cliente fosse principalmente quello di chiedere un preventivo, rinviando il conferimento dell'incarico dopo la valutazione dei preventivi. Plausibili i timori dei professionisti di doversi impegnare in una gara al ribasso conseguente ai preventivi obbligatori. La modifica sembra quindi più che opportuna, ma non risolve i timori.
Viene poi rimarcata la necessità della specificazione delle prestazioni con le relative spese, oneri e tributi in luogo del più generico carattere "onnicomprensivo" previsto nel precedente testo.
Ultima integrazione riguarda il rilancio del praticantato nella pubblica amministrazione. Potrebbe essere la causa della sparizione, nel precedente testo, del riferimento all'equo compenso di natura indennitaria per il praticante.
Come pure sembra possibile che un tirocinante può inanellare il seguente percorso: 6 mesi di tirocinio in concomitanza con il corso di laurea poi, dopo la laurea, almeno altri 6 mesi di concomitanza presso la P.A. e i restanti mesi presso uno studio professionale dove, ribadiamo invece noi, si impara realmente la libera professione.
In attesa della conversione in Legge (ma la vigenza è immediata, in particolare l'obbligo del conferimento per scritto dell'incarico e della polizza assicurativa, pena sanzioni disciplinari) c'è da scommettere che il balletto non finisce qui, vero professori?
PURTROPPO SI STA SPOSTANDO L'OBIETTIVO DALLA QUALITA' AL PREZZO, CON LO SLOGAN "A VANTAGGIO DEL CITTADINO" SI STA ARMANDO UNA GUERRA TRA POVERI .. TANTO POI SULLA CATTIVA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI CI SARANNO LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI ... CON AUMENTO DEL CONTENZIOSO CIVILE
RispondiEliminaCIAO FREDDY
Non credo che queste liberalizzazioni porteranno grossi vantaggi ai cittadini. Forse qualcosa nelle categorie effettivamente prive di concorrenza come notai, farmacisti e tabbaccai. Le liberalizzazioni che contano invece, energia, banche, poste, ferrovie, autostrade, ecc, non sono state toccate. Anzi, con la limitazione dei pagamenti in contanti, aumentano i clienti delle banche.
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